Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CIRCOLO LEONARDO DA VINCI, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore V.I., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Casilina n. 1821, presso lo studio dell’Avv.

Rossano Onorato, rappresentato e difeso dall’Avv. Traina Maurizio del

foro di Sciacca per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e quale mandatario della SCCI- società

di cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi della L. n. 448 del

1998, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso

l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso,

anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Caliulo Luigi, Antonino Sgroi e

Lelio Maritato per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè:

nei confronti di SERIT SICILIA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

553/09 del 9.04.2009/17.06.2009 nella causa iscritta al n. 1798 R.G.

dell’anno 2005.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Antonino Sgroi,

per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data

16.03.2011/3.05.2001 del Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 553 del 17 giugno 2009 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Sciacca e per l’effetto ha annullato la cartella esattoriale opposta, con condanna del CIRCOLO LEONARDO DA VINCI al pagamento – a titolo di contributi omessi- a favore dell’INPS di complessivi Euro 270,00, oltre sanzioni civili, e con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Circolo ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’INPS. Non si è costituita la SERIT SICILIA S.p.A., già Montepaschi Serit S.p.A. 2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo alla ritenuta validità degli estratti contributivi prodotti dall’INPS e con il secondo motivo censura la stessa sentenza in relazione alla riconosciuta compensazione.

Il ricorso così formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie il ricorso non presenta formulazione di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico- giuridico risolutivo della questione introdotta.

Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Nè al caso di specie trova applicazione ratione temporis la L. n. 69 del 2009, art. 47, cha ha abrogato la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009, laddove la sentenza impugnata risulta pubblicata il 17 giugno 2009.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’INPS come da dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese nei confronti della Serit Sicilia, non essendosi costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della SERIT SICILIA. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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