Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/07/2010), n.17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEVILACQUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZOGLIO MIRCO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata , e in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1346/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 9/10/07, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

C.A. ha chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 1346/08 di questa lite, resa su ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro C.A. e su ricorso incidentale del C..

Il ricorso merita accoglimento.

Nel dispositivo della sentenza della quale e’ chiesta la correzione si legge, fra l’altro, che la Corte “Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e decidendo nel merito rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata nel ricorso introduttivo”. Si legge inoltre ” Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Brescia”. Dalla lettura della motivazione risulta, per contro, palese che questa seconda statuizione di accoglimento con rinvio si riferisce al primo motivo del ricorso incidentale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con correzione del dispositivo della sentenza nel senso che ivi dopo le parole “secondo motivo del ricorso incidentale.” le parole “Accoglie il primo motivo del ricorso principale,” devono esser sostituite dalle parole “Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale”. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo della sentenza 22 gennaio 2008 n. 1346 di questa Corte dopo le parole “secondo motivo del ricorso incidentale” le parole “Accoglie il primo motivo del ricorso principale,” devono esser sostituite dalle parole “Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale “. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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