Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28014/2015 proposto da:

Immobiliare P. Srl, elettivamente domiciliato in Roma Via

Germanico, 24 presso lo studio dell’avvocato Zini Eugenio Maria,

rappresentato e difeso all’avvocato Pancaldi Bernardo;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

e contro

G.M., L.E., elettivamente domiciliati in Roma Via

Flaminia 195 presso lo studio dell’avvocato Vacirca Sergio che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Conti Maurizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 da Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO;

udito l’avvocato Pancaldi, per la ricorrente e l’avv. Conti, per i

controricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. e L.E., assumendo di essere creditori di P.G. – dopo avere chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ferrara il sequestro conservativo nei confronti della P. Immobiliare s.r.l. di immobile che assumevano fittiziamente intestato alla società, ma in effetti di proprietà del loro debitore P.G. – hanno promosso giudizio di merito dinanzi al medesimo tribunale, che ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del trasferimento del bene operato dal P. in favore della società. Secondo il primo giudice la nullità discendeva dall’essere il relativo negozio oggetto di simulazione assoluta ovvero comunque posto in essere con il solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, sfruttando lo schermo rappresentato dall’autonomia patrimoniale della società di capitali.

La Corte d’appello di Bologna, adita dalla P. Immobiliare s.r.l., ha dichiarato inammissibile l’appello. Essa ha rilevato che l’appellante aveva impugnato la sola ratio decidendi riferita alla simulazione e non anche quella che fondava la nullità sulla fattispecie del negozio in frode alla legge.

Per la cassazione della sentenza la P. Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.

G.M. e L.E. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito in primo luogo l’inammissibilità della impugnazione, in quanto proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 c.c., comma 1.

La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza.

In vista dell’udienza camerale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Nella specie il giudizio di merito è stato instaurato con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., depositato il 22 settembre 2009. I ricorrenti G.M. e L.E., con riferimento al diritto fatto valere in giudizio, avevano chiesto e ottenuto un sequestro conservativo con ricorso depositato il 24 febbraio 2009.

Si è quindi verificata questa situazione: il procedimento cautelare è stato promosso nella vigenza del testo originario dell’art. 327 c.c., comma 1, che prevedeva la decadenza dalla impugnazione decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, mentre il giudizio di merito è stato instaurato nella vigenza della norma come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46. Con tale norma il termine di un anno è stato ridotto a sei mesi. Stessa L. n. 69 del 2009, ex art. 50 la norma è in vigore dal 4 luglio 2009 e si applica ai giudizi instaurati successivamente a tale data.

Nella specie il ricorso per cassazione è stato proposto contro sentenza d’appello pubblicata il 3 novembre 2014. Esso è stato notificato a mezzo del servizio postale con spedizione del plico il 26 novembre 2015. Si avrebbe quindi che il ricorso sarebbe tempestivo in base alla norma originaria dell’art. 327 c.p.c. e inammissibile secondo la norma attualmente in vigore. Si pone quindi il problema di stabilire se, nel caso di accoglimento di domanda cautelare seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito, ai fini di stabilire la disciplina applicabile catione temporis in ordine alla decadenza dalla impugnazione, occorre considerare la data di instaurazione del procedimento cautelare (come sostiene la ricorrente) o quella dell’atto che introduce il giudizio di merito (come sostengono i controricorrenti).

La questione è stata esaminata e risolta da questa Corte nel senso che occorre fare riferimento alla data dell’atto che introduce il giudizio di merito. “Ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza dall’impugnazione (previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009 ed applicabile – ai sensi dell’art. 58 stessa legge ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), la “instaurazione del giudizio” va individuata con riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, coincidente, per i giudizi che iniziano con atto di citazione, col momento della “notificazione” di quest’atto (a differenza di quelli introdotti con ricorso, per i quali rileva la data del deposito dello stesso) davanti al giudice di primo grado (…). Il collegamento che l’art. 669 octies c.p.c., comma 6, aggiunto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, pone comunque tra ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e eventuale causa di merito che ad essa faccia seguito, non consente di affermare fondatamente che il giudizio cautelare anticipatorio ed il giudizio di cognizione di merito costituiscono due fasi di un unico procedimento, sicchè, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione semestrale, previsto dall’art. 327 c.p.c. dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva unicamente il momento in cui sia stato introdotto il giudizio di merito” (Cass. n. 27236/2017; n. 6951/2019).

A tale orientamento la Corte intende dare continuità, conseguendone l’inammissibilità del ricorso in base ai riferimenti temporali sopra riportati:

a) inizio del procedimento di merito, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., in data 22 settembre 2009, nella vigenza del testo modificato dell’art. 327 c.c., comma 1, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009;

b) sentenza d’appello pubblicata il 3 novembre 2014;

c) ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale con spedizione del plico il 26 novembre 2015, quando il termine semestrale di decadenza dalla impugnazione ex art. 327 cit. era ampiamente decorso.

Le spese sono a carico della ricorrente.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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