Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/07/2017),  n. 17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4675-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REFIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10642/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza in data 28 gennaio 2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati, in successione, dal 2003 in poi, tra M.R. (docente) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il NIIUR affidato a due motivi cui resiste la M. con controricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 99/70/CE rilevando la specialità e la compatibilità del sistema italiano di reclutamento scolastico con la normativa comunitaria, con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 nonchè la insussistenza di abusi nella reiterazione di supplenze (sia annuali che temporanee) in considerazione della necessità di assicurare la continuità del servizio scolastico; con il secondo motivo, viene denunciata violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32,comma 5, considerata l’erroneità del ricorso alla disciplina dettata per i licenziamenti e la previsione di specifico regime risarcitorio per i casi di stipulazione illegittima di contratti a tempo determinato;

che le questioni oggetto del primo motivo di ricorso sono già state scrutinate da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535, 23750, 23751, 23866, 23867, da 24934 a 24040, da 24126 a 24130, 24272, 24273, 24275, 24276, e da 24813 a 24816, in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai principi affermati in dette pronunce va data continuità e deve, pertanto, essere ribadito che:

– A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

– B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”.

– C. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

– D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

che, nel caso in esame, in applicazione dei riportati principi, il motivo è infondato in quanto è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, dalla M. per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (quindi reiterazione su organico di diritto) con una durata complessiva superiore a trentasei mesi e non risultando la stabilizzazione della predetta in virtù della citata legge 107 del 2015 o in conseguenza dell’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali, sicchè va riconosciuto il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi di cui alla richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 n. 2016;

che il secondo motivo è fondato alla luce del principio affermato nella richiamata sentenza n. 5072/2016 delle sezioni unite di questa Corte e, poi, ribadito in successive pronunce, secondo cui nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fetino restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

che, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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