Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 12/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15515/2015 proposto da:

AGRISEEDS SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MISIANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DE BENEDICTIS, MARCO

SPADARO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AGRISEEDS SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato

LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO SILOCCHI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAASHANDEL B.V., in persona del direttore e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI

IRELLI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA

TREVISAN, GABRIELE CUONZO, giusta procura speciale per atto Notaio

Renatus Martinus Rieter dell’8/07/2015 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

22/04/2015, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Giuseppe Cerulli Irelli difensore della

controricorrente che si riporta al controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 7 maggio 2015, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto, L. Fall., ex art. 18, da Agriseeds srl, contro la sentenza del Tribunale di Mantova, che aveva dichiarato il fallimento della menzionata impresa societaria.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione la società fallita, con atto notificato il 7 giugno 2015, sulla base di sei motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge processuale (artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 244 e 253 c.p.c.) e fallimentare (artt. 9 e 1), nonchè altre disposizioni sostanziali (artt. 2721, 2135 e 2221 c.c.) e vizi motivazionali.

Curatore fallimentare e società creditrice istante (Rijk Zwan Zaadteelt BV) hanno resistito con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè:

a) con riguardo alla prime tre doglianze (aventi ad oggetto le critiche alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Mantova, per esserlo quello di Siracusa), in disparte l’inammissibilità delle doglianze nella parte in cui mirano ad una nuova valutazione delle prove e degli elementi raccolti dai giudici di merito (terzo mezzo) atteso che le osservazioni critiche e le prove richieste si rivelano ulteriormente inammissibili in quanto privi del carattere della decisività, avendo il giudice di merito (a pp. 5-6 della motivazione) sostanzialmente affermato la non emersione di prove univoche sulla pretesa sede effettiva della società fallita, e così sostanzialmente facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalle SSUU civili di questa Corte (Sentenza n. 15872 del 2013) che qui trova pieno spiegamento: “La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento della al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perchè non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici)”; in fatti, i molteplici segnalati elementi frammentari di competenza alternativa (di cui alle menzionate pp. della motivazione) si rendono di per sè inidonei – nel razionale e corretto giudizio della Corte territoriale – a superare quella presunzione di coincidenza, statuita dai giudici della fase di merito con sovrapposta valutazione;

b) con riguardo alle doglianze riportate sotto il 4, 5 e 6 motivo, con le quali si impugna la medesima sentenza nella parte in cui ha escluso che la società in bonis fosse un “imprenditore agricolo”, ai sensi dell’art. 2135 c.c., essendo emerso che la fallita svolgeva attività di intermediazione commerciale mediante acquisto di semi “nudi”, successivamente “riprodotti” (ovvero resi “pillolati o confettati” per la successiva vendita per il loro impiego, in disparte le doglianze volte a ottenere il riesame delle valutazioni e dei fatti, ancora una volta i molteplici segnalati elementi e le prove (anche orali) proposte non si prospettano come decisivi a scalfire le risultanze acquisite attraverso giudizi che, con efficacia di giudica, hanno già accertato la natura dell’attività svolta (peraltro, mediante contraffazione di privative industriali) e come esse possano rendersi idonee – ancora una volta, nel razionale e corretto giudizio della Corte territoriale – a superare quella, quantomeno prevalente attività svolta ed accertata dai giudici della fase di merito, anche qui con sovrapposta e coincidente valutazione, nel difetto di qualsiasi impostazione rigorosamente volta a mostrare la prevalenza dell’ipotizzata (e non provata) attività agricola su quella commerciale e industriale;

c) che, infatti, ha “carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigente connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa.” (Scz. 1, Sentenza n. 6853 del 24/03/2011);

d) che, in ogni caso, con riguardo alla congerie di doglianze (violazione di legge vizi motivazionali) riportate sotto vari motivi, con le quali si rappresenta la violazione di legge e i vizi motivazionali circa l’accertamento del presunto carattere agricolo dell’impresa debitrice, tali critiche, tutte miranti alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito, attraverso il riesame di atti e documenti oggetto di apprezzamento nella fase di merito, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), per le quali è stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di là delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l’art. 360 c.p.c., n. 5), si infrangono sull’interpretazione chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 (la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione);

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c. , n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche con memoria;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida – in favore di ciascuna parte resistente – in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA