Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17928 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 04/07/2019), n.17928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21369-2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

CASTANI, 15/C, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GUIDONI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRICOFER SPA, in persona del Presidente del C.D.A. e legale

rappresentante pro tempore P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e difende;

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO

SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI;

– controricorrenti –

e contro

D.C.A., SRD INTERNET SERVICE PROVIDER SRL,

A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2817/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 28.4.2017 n. 2817 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto da S.F. e l’appello incidentale proposto da D.C.A., nonchè ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Bricofer s.p.a., confermando la decisione di prime cure che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Intesa Gestione Crediti s.p.a. n. q. di mandataria Banca Intesa s.p.a., aveva condannato al pagamento del saldo passivo di conto corrente bancario, la debitrice principale SRD Internet Service Provider s.r.l. in solido con i fidejussori S.F., D.C.A. e A.M., rigettando la domanda riconvenzionale di manleva proposta da quest’ultimo nei confronti di Bricofer s.p.a..

La Corte territoriale, dato atto della costituzione in giudizio di Italfondiario s.p.a. quale società incorporante Castello Gestione Crediti s.r.l. n. q. di mandataria di Intesa SanPaolo s.p.a., ha ritenuto esente dal vizio di nullità la decisione di primo grado, avendo pronunciato il Tribunale nella rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei due fidejussori S. e D.C., essendo andata a buon fine la notifica dell’atto di chiamata in causa, tanto nei confronti del secondo – il quale aveva contestato che l’atto fosse stato ricevuto da persona di famiglia convivente, omettendo tuttavia di impugnare la relata dell’Ufficiale giudiziario con querela di falso -, quanto nei confronti del primo, atteso che l’esito negativo della prima notifica, eseguita con nominativo errato (Scaramazza invece di S.), era stato validamente e tempestivamente emendato dalla successiva notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 23.4.2004, con atto ritirato dal destinatario il 26.4.2004, nè sussistendo invalidità dell’atto di citazione per chiamata in causa non ingenerando, l’errata lettera del cognome, alcuna incertezza sulla identità del destinatario della domanda, avuto riguardo anche alla residenza anagrafica ed al codice fiscale indicati nell’atto e nella notifica.

La sentenza di appello, notificata in data 8.6.2017, è stata ritualmente impugnata da S.F. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste Bricofer Italia s.p.a. – incorporante per fusione Bricofer s.p.a. – con controricorso.

Non hanno svolto difese gli altri intimati Italfondiario s.p.a. n. q. di mandataria di Intesa SanPaolo s.p.a., D.C.A., A.M. ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 7.9.2017.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che la notifica del ricorso nei confronti della debitrice principale SRD Internet Service Provider s.r.l. è risultata negativa in quanto, all’indirizzo in (OMISSIS), come emerge dalla relata dell’Ufficiale giudiziario, non è stata rinvenuta la sede della società e da ricerche effettuate la società era risultata sconosciuta. Pur avendo interesse la società a partecipare al presente giudizio per contrastare il ricorso dello S. diretto ad escludere, attraverso l’accertamento della nullità del processo svoltosi nei sui confronti, il vincolo di solidarietà con gli altri coobbligati, tuttavia non vengono in rilievo, nel caso di specie, le conseguenze del riscontrato vizio di regolare instaurazione del contraddittorio, in quanto il Collegio intende dare seguito all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).

Tanto premesso, con l’unico motivo, il ricorrente impugna la sentenza di appello per nullità determinata dalla violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 112,101, 291 e 292 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte territoriale del tutto omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame dell’atto di appello, proposto dallo S. in via subordinata, e con il quale si censurava la decisione di prime cure per violazione dell’art. 171 c.p.c., comma 3, artt. 291 e 292 c.p.c..

Con tale motivo di gravame il, ricorrente sosteneva che la sentenza di prime cure fosse viziata da nullità in quanto: 1 – non era stata formalmente dichiarata dal Tribunale la contumacia dello S.; 2 – non era stata notificata ad esso S., “presunto” contumace in primo grado, la domanda riconvenzionale proposta, con la comparsa di costituzione e risposta, dal chiamato in causa A. nei confronti di Bricofer s.p.a., nè il verbale di udienza 8.10,20094 “nel corso della quale la medesima Bricofer s.p.as. ha dato atto del deposito di ben 9 (nove) nuovi documenti” (ricorso pag. 13).

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha esaminato esclusivamente i primi due motivi di gravame dedotti nell’atto di appello principale proposto dallo S., avendo escluso un vizio di invalidità della sentenza di prime cure per difetto di costituzione del contraddittorio nei confronti del fidejussore chiamato in causa, avendo accertato il rituale perfezionamento della notifica dell’atto contenente la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta Intesa Gestione Crediti s.p.a. quale mandataria di Banca Intesa s.p.a..

Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Corte cass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c., finanche al vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente; id. Sez. 5 -, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017).

Orbene le censure attinenti alla violazione di norme processuali dedotte con il terzo motivo di gravame sono tutte infondate.

Incontestata la qualità di parte contumace assunta dallo S. nel giudizio di primo grado, è appena il caso di ribadire che la omessa formale adozione di un’ordinanza volta a pronunciare la contumacia, nella specie, del terzo chiamato in causa, ai sensi degli artt. 171 e 291 c.p.c., non dà luogo ad alcun vizio di invalidità processuale, laddove il processo sia stato svolto nel rispetto delle forme contumaciali: deve infatti riaffermarsi il principio secondo cui, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell’atto introduttivo alla parte non comparsa (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 4916 del 09/10/1985; id. Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16229 del 03/08/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 19347 del 18/09/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013).

Nella specie il contraddittorio, come accertato dalla Corte d’appello con statuizione non impugnata per cassazione, era stato ritualmente costituito tra la società mandataria di Banca Intesta s.p.a., convenuta ed attrice in riconvenzionale, ed il terzo chiamato S.F., essendo risultata valida la notifica dell’atto di chiamata in causa.

Del pari infondate sono le censure relative alla asserita violazione dei diritti di difesa dello S. in ordine alla omessa notifica della domanda riconvenzionale proposta dall’ A. -anch’esso chiamato in causa quale fidejussore dalla società mandataria della banca- nei confronti di Bricofer s.p.a..

Ribadito, infatti, il principio consolidato espresso da questa Corte secondo cui una volta introdotta nel processo una domanda nuova, in ogni caso, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., dev’essere disposta la notifica al contumace a garanzia del suo diritto di difesa e, prima ancora del contraddittorio, senza che possa assumere rilievo l’eventuale inammissibilità della domanda stessa, dovendo il contumace essere messo in condizione di conoscere l’ampliamento dell’oggetto del processo, ai fini della valutazione di un’eventuale costituzione tardiva, essendo stata la sua scelta di non costituirsi maturata in riferimento all’oggetto originario del processo, potendo solo il contumace far valere l’inosservanza della norma medesima, mentre le parti presenti non hanno interesse a dedurre la violazione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2047 del 25/07/1964; id. Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 27/07/1964; id. Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9875 del 11/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018), osserva il Collegio che:

a) difetta del tutto ogni evidenza, nella censura prospettata, di una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte contumace, sia in relazione alla domanda riconvenzionale di manleva proposta dal chiamato in causa A. esclusivamente nei confronti di Bricofer s.p.a. ed intesa a far valere le obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare stipulato tra dette parti in data 22.5.2000 (avente ad oggetto la cessione a Bricofer s.p.a. delle quote di partecipazione detenute dall’ A. in SRD Internet Service Provider s.r.l., e l’asserito obbligo della cessionaria di sollevare l’ A. dalla garanzia fidejussoria: cfr. controricorso pag. 3), sia in relazione alla produzione documentale effettuata da Bricofer s.p.a. alla prima udienza in data 8.10.2004;

b) lo stesso ricorrente riferisce (circostanza riscontrata nella motivazione della sentenza di appello) che l’ A. aveva proposto “domanda di manleva” nei confronti di Bricofer s.p.a. allegando che quest’ultima avrebbe dovuto “sostituirlo” nella fidejussione (sentenza appello, nello “svolgimento processo”, pag. 3), di tal che il richiesto accertamento del “nuovo” rapporto dedotto in giudizio, certamente ampliativo dell’originario “thema decidendum”, veniva necessariamente ad esaurirsi all’interno delle parti dello stesso rapporto, non risultando proposte dall’ A. o da Bricofer s.p.a. ulteriori domande anche nei confronti delle altre parti costituite o contumaci nel giudizio di primo grado (dalla sentenza di appello si evince che Bricofer s.p.a. aveva a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile dal Giudice di seconde cure, ma esclusivamente rivolta nei confronti dell’ A., fondata sul contratto preliminare al quale era estraneo lo S.: cfr. controricorso);

c) manifestamente privo di fondamento è l’assunto per cui lo S. era comunque “interessato” all’esito della lite tra l’ A. e Bricofer s.p.a. in quanto coobbligato con il primo nella garanzia fidejussoria: se infatti, da un lato, neppure viene allegato dal ricorrente se trattavasi di cofidejussione o di un’unica obbligazione di garanzia, dall’altro, ove si dovesse ravvisare la cofidejussione, come sembrerebbe doversi desumere dal riferimento, contenuto nel ricorso, alla “solidarietà” tra i garanti, risulterebbe evidente la assoluta infondatezza dell’assunto dello S. secondo cui, l’accoglimento della domanda di manleva dell’ A., lo avrebbe liberato per l’intero delle pretese svolte dalla società mandataria di Intesa San Paolo s.p.a., non essendo dato comprendere come la “sostituzione” o la “manleva” da parte di Bricofer s.p.a. della posizione di garante dell’ A. possa “ex se” estinguere l’autonoma obbligazione di garanzia assunta dagli altri fidejussori tra cui lo S., venendo semplicemente a mutare, nei rapporti con la banca (che, in ipotesi, avesse accettato la sostituzione), la posizione di uno dei fidejussori, fermi restando gli altri rapporti di garanzia riferibili a ciascun fidejussore evocato in giudizio: non è dato peraltro ipotizzare, come invece sembra prospettare il ricorrente, un generico interesse del terzo estraneo al rapporto controverso come sufficiente a fondare la estensione della notifica della domanda al contumace, occorrendo piuttosto un interesse diretto a controdedurre alla domanda in quanto rivolta nei confronti del contumace o comunque idonea a sollecitare una decisione produttiva di effetti in capo alla situazione giuridica pertinente al contumace, in tal senso dovendosi precisare l’affermazione ripetutamente riprodotta nelle massime giurisprudenziali secondo cui “Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano”, come è agevole confrontare dall’esame delle motivazioni delle sentenze, richiamate anche dal ricorrente, da cui emerge che in tutte le fattispecie trattavasi di domande riconvenzionali proposte direttamente nei confronti della parte contumace (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018);

d) del tutto infondata e la lamentata lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per mancata notificazione al contumace del verbale di prima udienza nel quale si dava atto della produzione a cura di Bricofer s.p.a. di nove documenti. Premesso che neppure viene data una indicazione del contenuto di tali documenti, e del correlativo interesse dello S. a svolgere proprie difese rispetto a tale produzione, osserva il Collegio che: 1 – la produzione di documenti, sia se effettuata in Cancelleria, sia se effettuata direttamente alla udienza, non rientra tra gli atti da notificare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., commi 1 e 4, il cui elenco, da integrare con il verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti già notificati (cfr. Corte costituzionale, sentenza 6.6.1989 n. 317) è da ritenere tassativo, comprendendo soltanto gli atti suscettibili di mutare l’ambito del processo, quali domande nuove o riconvenzionali, nonchè quegli atti istruttori che possano concretamente influire sul convincimento del Giudice o sulla decisione della causa, come l’interrogatorio formale od il deferimento del giuramento, od ancora la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 8728 del 03/09/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 18/04/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 8162 del 23/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 27/02/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015. Non viene peraltro in questione nel caso di specie una tipologia di atto processuale introdotta successivamente al codice di rito: Corte costituzionale ordinanza 22.4.2002 n. 130; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1434 del 19/01/2018); 2 – neppure viene dedotta quale lesione al diritto di difesa avrebbe subito in ipotesi il contumace dalla mancata conoscenza dei documenti prodotti da Bricofer s.p.a., tenuto conto che, quando anche – per mera ipotesi – fosse stato ravvisato l’asserito vizio processuale dalla Corte d’appello, lo stesso non avrebbe in ogni caso potuto dare luogo a rimessione della causa al primo Giudice, e la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi comunque sul merito delle domande, tenendo conto delle difese svolte – nell’atto di appello principale – dallo S. anche in relazione ai predetti documenti.

In conclusione, rilevato il vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la Corte, pronunciando nel merito, rigetta il terzo motivo di gravame dedotto con l’appello principale proposto da S.F..

Avuto riguardo al vizio omissivo ed alla assenza di domande proposte dallo S. nei confronti di Bricofer Italia s.p.a., le spese dell’intero giudizio tra dette parti debbono dichiararsi interamente compensate.

P.Q.M.

Rilevato il vizio di omessa pronuncia, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e pronunciando nel merito rigetta il terzo motivo di gravame proposto con l’appello principale da S.F..

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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