Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17927 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n. 32,

presso lo studio dell’Avv. Giuseppina Bonito, rappresentato e difeso

dall’Avv. Sarcone Vincenzo del foro di Foggia per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Coretti

Antonietta, Emanuele De Rose e Vincenzo Stumpo per procura in calce

al ricorso notificato;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

INPS – DIREZIONE PROVICIALE BARI – INPS-DIREZIONE PROVICIALE FOGGIA;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

1577/09 del 2.04.2009/16.06.2009 nella causa iscritta al n. 3623 R.G.

dell’anno 2006.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Antonietta

Coretti, per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data

16.03.2011/3.05.2001 del Cons. Dr. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1577 del 2009, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Foggia, ha accolto l’opposizione proposta dall’INPS avverso decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato all’ente previdenziale il pagamento a favore di S.G. di Euro 1760,60, a titolo di disoccupazione agricola per l’anno 2003.

La Corte ha ritenuto che, al momento dell’ingiunzione e del successivo giudizio, fosse certa la mancata iscrizione del S. negli elenchi agricoli. Il S. ricorre con quattro motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

2. Con i primi tre motivi il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia, riguardanti la valutazione delle risultanze istruttorie circa la prova dell’iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno 2002 al per l’anno 2003.

Tali motivi sono inammissibili, in quanto non corredati da quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., costituenti momento di sintesi anche nell’ipotesi di dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. (cfr Cass. S.U. n. 20603 del 2007).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2712 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che le fotocopie dell’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli costituivano piena prova, non essendo state contestate dall’INPS. La censura è infondata, in quanto il giudice di appello, nel quadro delle complessive risultanze istruttorie, ha ritenuto che l’INPS avesse contestato l’iscrizione del S. negli elenchi agricoli del 2003, avendo peraltro lamentato lo stesso S. – nel ricorso amministrativo in data 20.09.2004- proprio l’omessa iscrizione del suo nominativo negli elenchi anagrafici del Comune di Trinitapoli per l’anzidetto anno 2003.

3. In conclusione il ricordo è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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