Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17927 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7011-2016 proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato RAFFAELE PENDIBENE,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo,

in ROMA, VIA NOMENTANA 671;

– ricorrente –

contro

D.V.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 990/2015 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. RAFFAELE PENDIBENE per il ricorrente, che ha concluso

come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 17.12 2008, L.R. esponeva di avere svolto, in favore di D.V.E., prestazioni professionali di assistenza e consulenza volte al riconoscimento dei benefici previdenziali e assistenziali per le persecuzioni politico-razziali; in particolare, deduceva di avere consentito l’ottenimento dell’assegno vitalizio di benemerenza diretto per le persecuzioni razziali, nonchè quello della convenuta quale orfana di D.V.C.. Evidenziava che le prestazioni richieste erano state ottenute nel marzo 2008 e che la propria attività era stata complessa e articolata. Deduceva, altresì, che (con scrittura privata inter partes del 25.6.2004) erano state concordate le proprie competenze professionali, che sarebbero state corrisposte entro 10 giorni dal pagamento in favore della D.V.; e che, nel febbraio 2008, era stata revocata la procura precedentemente conferitagli. Evidenziava che, in virtù di quanto concordato, l’importo dovutogli come compenso era pari ad Euro 17.257,98, e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di detta somma, oltre al risarcimento del danno per il discredito professionale operato dalla D.V. nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio D.V.E., la quale rilevava di aver percepito unicamente un importo per l’assegno vitalizio di benemerenza quale orfana di D.V.C. e una pensione mensile, nulla invece avendo ricevuto quale l’assegno di benemerenza quale perseguitata razziale; contestava pertanto le affermazioni attoree e deduceva come l’importo dovuto, a fronte degli accordi presi, fosse pari alla somma di Euro 5.137,81, detratti gli acconti ricevuti. Di tale somma la convenuta offriva banco iudicis il pagamento.

Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 8922/2013, il Tribunale di Roma condannava D.V.E. al pagamento in favore di L.R. della somma di Euro 5.137,81, oltre interessi legali fino al saldo, rigettando ne resto le domande attoree e compensando tra e parti le spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva che nessuna prova fosse stata offerta in ordine all’attribuzione della benemerenza diretta e che non era stato provato il dedotto discredito professionale.

Contro la sentenza proponeva appello il L., chiedendone la riforma.

L’appellata resisteva all’impugnazione chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 990/2015, depositata in data 11.2.2015, la Corte di merito rigettava l’appello condannando il L. alle spese di lite del grado. La sentenza affermava che i mezzi istruttori ai quali l’appellante si riferiva fossero l’assunzione ex art. 213 c.p.c. di informazioni presso il Ministero delle Finanze e la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici (che il L. non poteva assumere autonomamente poichè nel frattempo gli era stato revocato i mandato); e l’istanza di esibizione da parte dei medesimi soggetti pubblici della documentazione presente nei fascicoli relativi alle pratiche per gli assegni di benemerenza diretto e indiretto ex art. 211 c.p.c.. Per la Corte d’Appello non sussistevano i presupposti per l’ammissione dei mezzi istruttori in questione, non potendo essi risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione L.R. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; l’intimata D.V.E. non ha svolto difese. La causa proviene dalla camera di consiglio del 12.5.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 211 c.p.c. e art. 213 c.p.c., e dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, censurando la sentenza nella parte in cui – pur dando atto che il L. non avrebbe potuto assumere autonomamente informazioni relative alle pratiche amministrative a causa della revoca del mandato – ha affermato che l’attore avrebbe dovuto depositare documentazione atta a dimostrare la presentazione della domanda di corresponsione dell’assegno diretto ed eventualmente articolare un interrogatorio formale. Quanto al primo punto, il ricorrente deduce come la convenuta non avesse mai contestato nei giudizi di merito che la domanda di vitalizio fosse stata da lui presentata, ma solo che la pratica non fosse stata conclusa, in quanto il diritto all’assegno diretto era stato rifiutato e il relativo giudizio avanti alla Corte dei Conti era ancora pendente. Quanto al secondo assunto, il ricorrente deduce che, fin dall’atto di citazione in primo grado, aveva chiesto ammettersi interrogatorio formale della convenuta, richiesta reiterata all’udienza del 28.1.2010. Si evidenzia che la richiesta di esibizione alla P.A. fosse rilevante e decisiva in quanto unico mezzo per provare i fatti costitutivi della pretesa relativa ai propri onorari, là dove: al ricorrente era stata revocata la procura e il mandato professionale in immediata prossimità dell’emissione della delibera, per cui il medesimo non aveva titolo autonomo per chiedere accesso agli atti alla P.A.; ed in base al mandato professionale conferito, i corrispettivi sarebbero maturati ad avvenuto incasso delle provvidenze.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte distrettuale (a fronte della censura di cui a primo “e principale” motivo d’appello con il quale il L. lamentava l’omissione da parte del primo giudice di considerare le richieste istruttorie che, in tesi, ove accolte avrebbero consentito di accertare la corresponsione a favore della controparte anche dell’assegno vitalizio diretto) ha osservato che i mezzi istruttori cui l’appellante si era riferito fossero l’assunzione di informazioni, ex art. 213 c.p.c., presso il Ministero della Finanze, nonchè presso la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici – informazioni che, secondo il ricorrente, egli non avrebbe potuto assumere autonomamente perchè, nel frattempo, gli era stato revocato il mandato – e l’istanza di esibizione da parte dei medesimi soggetti pubblici di “tutta la documentazione presente nei fascicoli relativi alle pratiche per gli assegni di benemerenza diretto ed indiretto”, ex art. 211 c.p.c.

Tanto premesso, la Corte d’appello ha rilevato, da un lato, che l’istanza di esibizione (che presuppone, a differenza della richiesta di informazioni, l’iniziativa di parte, essendo diretta ad acquisire uno o più specifici documenti posseduti dall’altra parte o da terzi, e il cui possesso l’istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad ottenere), nel caso di specie, non fosse ammissibile per non essere stati specificamente indicati i documenti richiesti ed il loro contenuto e per non averne l’appellante dimostrato l’esistenza, nè il possesso da parte degli enti indicati. E, dall’altro lato, che il potere di richiedere informazioni alla P.A. possa essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione alla attività da essa svolta.

Tali affermazioni trovano conferma nei principi giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali il potere di cui all’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre (Cass. n. 6101 de 2013). E che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non può sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori (Cass. n. 13533 del 2011). Laddove in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione.

Conseguendone da ciò, altresì, che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass. n. 24188 del 2013). Di conseguenza, nel riscontrare la insussistenza, nella specie, dei presupposti per l’ammissione dei mezzi istruttori in questione, la Corte distrettuale ha, correttamente, rigettato il motivo “soprattutto perchè detti mezzi non (potevano) risolversi nell’esenzione della parte dell’onere probatorio a suo carico” (sentenza impugnata, pagg. 3-4).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Corte distrettuale ritiene che la mancanza di conclusioni istruttorie in primo grado lasciava presumere la rinuncia ai mezzi non ammessi, che così non potevano essere riproposti. Osserva il ricorrente che nelle conclusioni dell’atto di citazione aveva articolato i mezzi istruttori, richiesta reiterata all’udienza del 28.1.2010 e all’udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la difesa del L. si riportava a tutti i propri atti.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – La stessa parte ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per ritenere abbandonata una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio non è sufficiente che essa non sia riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte si possa desumere (come peraltro, nella specie, il giudice d’appello ha ritenuto) l’inequivoca volontà di rinunciarvi (v. Cass. n. 14104 del 2008; Cass. n. 3593 del 2010; cui possono aggiungersi ex plurimis Cass. n. 31571 del 2019; Cass. n. 17582 del 2017; Cass. n. 17875 del 2015; Cass. n. 15860 del 2014).

2.3. – Alla ratio decidendi sottesa alla non fondatezza delle censure mosse con il primo “e principale” motivo (v. sentenza impugnata pag. 3), si accompagna dunque l’ulteriore autonoma ratio evidenziata con il secondo motivo, diretta alla affermazione della rinuncia ai mezzi istruttori non ammessi (che il ricorrente deduce essere stati formulati nell’atto di citazione e reiterati nell’udienza del giudizio di primo grado del 28.1.2010 ed infine precisati, “riportandosi a tutti i propri atti”).

Orbene, però, il rigetto delle censure mosse alla sentenza di appello, con il primo motivo, fa venir meno in capo al ricorrente qualsiasi interesse alla pronuncia del secondo motivo.

Qualora, infatti, la decisione di merito si fondi (come nella specie) su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee, pur se in via consequenziale, a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse alla ratio decidendi pregiudiziale rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 9394 del 2019; Cass. n. 27056 del 2018; Cass., n. 11493 del 2018; ex plurimis, anche Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 15399 del 2018).

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese in ragione del fatto che la intimata D.V.E. non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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