Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17927 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15464-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso

lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO INCEA SPA, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SMIROLDO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

RASCIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1037/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

6/05/2015, depositato 1111/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con decreto in data 11 maggio 2015, il Tribunale di Napoli, ha respinto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Sud Spa contro la sua esclusione dai creditori del Fallimento incea SpA. Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura in mancanza della prova dell’avvenuta notifica alla contribuente fallita della cartella esattoriale, ai fini dell’eseguibilità del ruolo. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Equitalia Sud Spa, con atto notificato il 9 giugno 2015, sulla base di un unico motivo (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, D.Lgs. n. 112 del 1999, D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 19). Il Fallimento ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014), L’ammissione al passivo dei credili tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel lese introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario; In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della resistente; che, tuttavia, le dette osservazioni (secondo le quali l’ammissione del credito al passivo, con riserva, all’esito del giudizio innanzi al giudice tributario significherebbe onerare il curatore del fallimento dell’impugnazione “al buio”, per la possibilità che l’Agente fornisca la prova della notifica della cartella esattoriale nelle mani dell’imprenditore fallito) non possono trovare accoglimento in quanto l’inconveniente segnalato è un problema che ridonda in danno del fallito, ove questi non decida di collaborare e con ciò aggravi il suo dissesto, così ponendo in essere un comportamento a cui non dovrebbe avere, perchè avente effetti anche contra se; che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 della Corte di Cassazione, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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