Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17926 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n.

23, presso lo studio dell’Avv. Arturo Salerni, rappresentate e difesa

dall’Avv. De Angelis Aurelio del foro di Bari per procura in atti

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/B, presso lo

studio dell’Avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

417/09 del 23.02.2009/30.03.2009 nella causa iscritta al n. 127 R.G.

dell’anno 2008.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 3.05.2001 del Cons.

Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Arturo Salerni per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce, nei confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato la validità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro per il periodo 12.07.2002/30.09.2002, stipulato della Poste Italiane con L. M. e motivato da esigenze eccezionali di riorganizzazione aziendale ex art. 8 CCNL 26.11.1994 e successivi accordi integrativi, nonchè per sostituzione di personale assente per ferie.

L.M. ricorre per cassazione con quattro motivi.

Resiste la società Poste Italiane con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

2a). Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4).

La ricorrente sostiene di avere – sin dal giudizio di primo grado- ampiamente dedotto e poi ribadito in appello che al contratto di lavoro oggetto della controversia trovava applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, che ha abrogato l’intera disciplina in tema di contratti a tempo determinato.

La medesima ricorrente aggiunge che, in virtù della nuova disciplina, il datore di lavoro, a fronte della contestazione de lavoratore, deve fornire la prova della ricorrenza in concreto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, non essendo sufficiente il mero richiamo degli accordi collettivi al fine di ritenere dimostrata la legittimità delle “ragioni” poste a fondamento della scelta del contratto a termine.

Con il secondo motivo la ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione, afferma che, in relazione alla dedotta eccezione di assenza totale della prova della ricorrenza in concreto delle causali indicate nel contratto (compresa quella della sostituzione dei lavoratori assenti per ferie), il giudice di appello si è limitato a ribadire la legittimità dei contratti stipulati in costanza di contratto collettivo.

Con il terzo motivo la ricorrente, nel dedurre violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1) e falsa applicazione degli accordi collettivi derogatori, osserva che gli accordi collettivi del 2001, cui fa riferimento il giudice di appello, non sono applicabili alla fattispecie, per essere venuti a scadenza il 31 dicembre 2001.

Con il quarto motivo la ricorrente si richiama ai precedenti di questa Corte circa l’illegittimità del termine e la nullità della clausola di apposizione dello stesso, con il conseguente instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato, nel caso di insussistenza, come nel caso di specie, delle ragioni giustificative del termine.

2b) Le esposte censure, che possono essere esaminata congiuntamente perchè connesse, sono fondate.

La Corte territoriale fa riferimento all’accordo collettivo del 18 gennaio 2001 per desumerne che il contratto di cui è causa è valido nella parte in cui ha apposto un temine finale. Sennonchè la stessa Corte non da la giusta rilevanza al fatto che l’assunzione dell’appellante è avvenuta con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 12.07.2002/30.09.2002.

Ciò premesso, va osservato che l’art. 74 comma 1, dell’anzidetto accordo stabilisce al 301 dicembre 2001 il termine finale di efficacia d ella delega esercitata dalle pari collettive con la clausola contenuta nell’art. 25 dello stesso CCNL, sicchè le assunzioni a termine del personale postale, come nel caso in esame, verificatesi nell’anno 2002 sono soggette interamente al nuovo regime normativo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001. Tale nuova disciplina e i suoi riflessi sul rapporto di lavoro in discussione non risultano esaminati dal giudice di appello nei termini indicati dalla ricorrente, ed in particolare con riguardo alla ricorrenza in concreto d elle ragioni – di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo o sostituivo – giustificative dell’apposizione del termine.

3. In conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, che, tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza circa l’applicabilità alla fattispecie della normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, provvederà al riesame del merito della causa.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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