Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17926 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 27/08/2020), n.17926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14414-2018 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GENTILE, GIANFRANCO

TARANTINO;

– ricorrente –

contro

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, P.A.,

P.E., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 398/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Alessandro Moscatelli, difensore della resistente,

che si è riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’attore P.V. chiamò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani P.A.M.. Dedusse di essere figlio legittimo, e quindi legittimario, di P.A., deceduto senza testamento il (OMISSIS); denunciò che il defunto, con atto del 23 marzo 1992, aveva donato alla convenuta l’intero locale al piano terra in (OMISSIS); denunciò che la donazione aveva leso i propri diritti di legittimario, non avendo ricevuto nulla dall’eredità del padre. Chiese quindi la riduzione della donazione elargita in favore della convenuta nei limiti fissati dall’art. 555 c.c., con l’attribuzione di quota parte di proprietà dell’immobile donato.

La convenuta si costituì ed eccepì, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda, perchè l’attore, in palese violazione dell’art. 2697 c.c., non aveva offerto alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima. In subordine chiese il rigetto della domanda per carenza dei presupposti.

Il giudice ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri legittimari del defunto P.M., P.E. e P.G..

Si costituì la curatela del fallimento (OMISSIS) s.n.c. in luogo di P.G. e propose domanda di riduzione della stessa donazione oggetto della domanda dell’attore.

Il giudice dispose consulenza tecnica, con la quale fu accertata la esistenza di altra donazione fatta dal de cuius a P.A., del quale fu ordinata la chiamata in causa. Nessuna delle parti provvide alla citazione del terzo e il giudice ordinò la cancellazione della causa dal ruolo, pur essendosi il chiamato costituito volontariamente.

La causa fu riassunta da P.V. e quindi trattenuta in decisione per decidere sulla eccezione di estinzione del processo formulata dalla convenuta.

L’eccezione fu respinta con sentenza non definitiva. Quindi il tribunale, con sentenza definitiva, in accoglimento delle domande di P.V. e della curatela fallimentare di P.G., dispose la riduzione della donazione fatta dal defunto in favore della convenuta, che condannò, a titolo di reintegrazione della legittima spettante ai due figli, al pagamento della somma di 68.000,00 ciascuno.

Contro la sentenza P.A.M. propose appello, rimproverando al primo giudice di avere accolto la domanda nonostante la mancata allegazione, da parte dell’attore, degli elementi in base ai quali era stata formulata la domanda di riduzione, in palese violazione degli artt. 555,556,559 e 564 c.c., nonchè il mancato assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.

La corte d’appello riformò la sentenza, rimproverando al primo giudice di avere, dapprima, dato corso a poi accolto una domanda carente dei requisiti imposti dalla giurisprudenza al legittimario che agisce in riduzione.

Per la cassazione della sentenza P.V. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

P.A.M. ha resistito con controricorso.

La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi alla sesta sezione civile della Corte, è stata rimessa in pubblica udienza.

In vista della adunanza camerale la controricorrente aveva depositato memoria.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163,183 e 2697 c.c.

La domanda di riduzione, così come proposta dall’attuale ricorrente, aveva i requisiti di specificità richiesti per essere ritenuta ammissibile.

Le indicazioni di cui la corte d’appello ha evidenziato la mancanza non condizionano l’ammissibilità della domanda di riduzione. Esse possono essere fornite anche in corso di causa, trattandosi di precisazioni della stessa originaria domanda.

L’attore, attraverso la produzione della documentazione catastale, aveva dato la prova degli atti di disposizione compiuti in vita dal suo defunto genitore. L’attività istruttoria aveva poi fornito al giudice tutti gli elementi occorrenti per verificare la fondatezza della domanda, che non poteva perciò essere dichiarata inammissibile.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 61,62 e 194 c.p.c.

Una volta raggiunta la dimostrazione che il de cuius era deceduto avendo disposto del proprio patrimonio con donazioni, il valore dei beni era stato correttamente accertato tramite consulenza, alla quale non poteva riconoscersi funzione esplorativa solo perchè l’attore non aveva originariamente indicato il valore di mercato dei singoli beni.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Secondo la ricostruzione della corte d’appello P.V. con l’atto di citazione “aveva, molto succintamente e genericamente, dedotto di essere un legittimario completamente pretermesso, rispetto alla successione aperta dopo il decesso del suo genitore, P.A.. non avendo ricevuto alcunchè; che il de cuius, in vita, aveva donato alla nipote P.A.M. il locale sopra descritto, del quale, a suo giudizio, non avrebbe potuto disporre, posto che la quota disponibile ammontava “a un terzo dell’intero” e che pertanto la donazione aveva leso i diritti dei legittimari, cui spettava, invece, una quota di eredità pari a due terzi dell’intero; che ad esso attore sarebbe spettata, dunque, la quota di un quarto della legittima e che, allora, la donazione alla P.A.M. andava ridotta per la parte eccedente la quota disponibile”.

La corte d’appello ha riconosciuto che, una domanda così consegnata, che si esauriva nella generica indicazione della donazione fatta dal de cuius alla nipote convenuta e nella altrettanto generica denuncia della lesione di legittima che ne era derivata, non solo non assolveva agli oneri deduttivi imposti al legittimario che agisce in riduzione, ma non poteva neanche giustificare l’integrazione probatoria operata in corso di causa dall’attore “mediante allegazione delle visure eseguite presso la competente Agenzia delle entrate, a documentazione degli atti di disposizione compiuti in vita dal suo defunto genitore”, nè tanto meno la nomina di un consulente tecnico, che non poteva supplire all'”assenza di qualsivoglia specificazione del valore di mercato dei beni e della misura della lesione”. Si legge testualmente nella sentenza impugnata non potersi “ragionevolmente ritenere che l’espletamento della CTU, avente nella specie funzione meramente esplorativa, abbia potuto colmare le carenze probatorie indicate”.

Secondo la corte d’appello tali conclusioni derivavano per via di necessità dalla piana applicazione dei principi giurisprudenziali sugli oneri imposti al legittimario che propone l’azione di riduzione. In base a tali principi “il legittimario che proponga l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, l’attore ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius. In relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., l’attore deve altresì indicare il valore e l’ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l’azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando, comunque, dall’ultima, per poi risalire via via alle anteriori” (Cass. n. 1357/2017; n. 20830//2016; n. 14473/2011; Cass. n. 13310/2002; n. 3661/1975).

3. In realtà gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere definiti autonomamente, ma in relazione alla nozione di lesione di legittima, alla natura e alla disciplina positiva dell’azione di riduzione quali emergono da un più ampio esame della giurisprudenza della Corte in tema di successione necessaria.

A) Il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 c.c. e ss.), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano al defunto al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (art. 556 c.c.).

B) La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccesive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva (Cass. n. 6031/1995).

C) Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell’azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge (giurisprudenza pacifica: Cass. n. 25834/2008; n. 4021/1981; n. 3171/1971).

D) L’azione di riduzione presuppone la riunione fittizia (Cass. n. 3896/1968), che è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva (Cass. n. 2566/1963).

E) Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell’art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti; b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari; c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione; d) l’imputazione delle “liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante”: c.d. imputazione ex se, prevista dall’art. 564 c.c., comma 2, (Cass. n. 11873/1993; n. 12919/2012; 27352/2014).

F) In questo senso “la ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell’azione di riduzione”” (Cass. n. 4278/1974); di conseguenza è stato chiarito “nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell’asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la richiesta diretta a ricomprendere nel relictum i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d’ufficio ai soli fini dell’esatta ricostruzione del relictum e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il thema decidendum e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove” (Cass. n. 4698/1999; conf. n. 13385/2011; 26741/2017).

G) Secondo una recente pronuncia le richieste di ricostruzione del relictum e del donatum mediante l’inserimento di beni e liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del de cuius, pur essendo operazioni connaturali al giudizio di riduzione, alle quali il giudice è tenuto d’ufficio, costituiscono specificazioni certamente consentite, ma che debbono tuttavia manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 28272/2018).

H) La lesione di legittima può dipendere esclusivamente da disposizioni testamentarie; o può dipendere esclusivamente da donazioni ovvero dalle une e le altre insieme.

L’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, nè dal lato attivo, nè dal lato passivo (Cass. n. 8529/1996; n. 2174/1998 n. 2714/2005; 27770/2011).

L’azione può quindi essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento (Cass. n. 2006/1967).

I) Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2).

Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.).

In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma “cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559).

L) L’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile (Cass. n. 4721/2016).

Non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555,558 e 559 c.c.

Consegue dalla inderogabilità dell’ordine di riduzione che:

a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perchè, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall’art. 564 c.c., comma 1: Cass. n. 1562/1964);

b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie;

c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore (Cass. n. 3500/1975; n. 22632/2013): se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione.

4. Le considerazioni che precedono consentono di stabilire il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva.

A) Nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l’uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima.

B) A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario.

C) Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perchè la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964).

D) L’esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda. La lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 1357/2017; n. 20830/2016; n. 1297/1971).

E) Il legittimario deve poi proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass. n. 1357/2017 cit; n. 14473/2011), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell’azione di riduzione.

F) Gli oneri non si atteggiano diversamente secondo che l’azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni: la violazione dell’ordine di riduzione, comunque manifestatasi (ad esempio perchè è stata chiesta la riduzione delle donazioni in presenza di relictum poi rilevatosi sufficiente oppure perchè è stata chiesta la riduzione di una donazione posteriore in presenza di donazioni più recenti), conduce al rigetto della domanda, ma non la rende inammissibile.

G) Lo stesso dicasi se, nel corso del giudizio, emergono donazioni fatte al legittimario, ulteriori oltre quelle eventualmente già indicate nella domanda: in conseguenza della imputazione ex se, la domanda sarà rigettata o accolta in misura inferiore, ma non potrà essere dichiarata inammissibile.

H) Ferma la necessità della univoca deduzione della lesione nel significato sopra chiarito, la consulenza tecnica non ha naturalmente carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all’accertamento della lesione compiutamente dedotta.

5. Le regole sugli oneri di deduzioni imposti al legittimario che agisce in riduzione, considerate in una prospettiva più ampia, hanno un significato assai diverso da quello accolto dalla corte d’appello, che si è arrestata a una considerazione letterale delle massime, finendo per riformare la sentenza di primo grado, che era stata pronunciata all’esito di una istruzione dalla quale era emerso che il defunto, deceduto ab intestato e senza lasciare beni, aveva elargito più donazioni, con le quali erano stati gratificati soggetti diversi dal legittimario attore, che aveva coerentemente dedotto, secondo la ricostruzione della citazione operata dalla stessa sentenza impugnata, di non avere ricevuto nulla dall’eredità paterna.

Si rileva che, in ipotesi l’asse sia stato esaurito con donazioni, il legittimario non ha altra via per conseguire la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass. n. 19527/2005), essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum.

6. La sentenza, pertanto, è cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

“I principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima”.

“La ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell’azione di riduzione; di conseguenza le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del relictum, sia del donatum, mediante l’inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell’azione di riduzione e come tali da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva”.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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