Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17926 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1946-2012 proposto da:

B.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e con ricorso successivo senza R.G.N.;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI C.F. 97439910585, in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

L.E., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 4121/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2011 R.G.N. 10670/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21826 del 22 agosto 2007, in accoglimento delle domande proposte da B.P. e numerosi altri litisconsorti, dichiarava la nullità parziale dell’art. 33 del C.C.N.L. per il comparto ministeri 2000-2001 e dell’art. 22 del C.C.N.L. per il medesimo comparto relativo al biennio 2002-2003, condannando il Ministero dei Trasporti a corrispondere ai ricorrenti l’indennità di amministrazione di importo pari a quello riconosciuto in favore dei dipendenti dello stesso Ministero provenienti dalla ex Motorizzazione Civile;

che la Corte di appello di Roma, adita dal Ministero, con sentenza n. 4121 del 14 maggio 2009, depositata il 10 gennaio 2011, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a decorrere dal 1 gennaio 2008 con gli appellati provenienti dai ruoli del Ministero della Marina Mercantile e della Direzione Aviazione Civile; respingeva la domanda di condanna del resistente al pagamento delle differenze di indennità di amministrazione maturate con decorrenza dal 26 marzo 2001; confermava per il resto la pronuncia di prime cure e, in particolare, riteneva in motivazione che fosse corretta la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali sopra citate per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45; compensava integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

che avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi B.P., sulla base di tre motivi, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha formulato due motivi di censura;

che il Ministero ha resistito con controricorso al gravame della B. e ha proposto ricorso incidentale, affidato agli stessi motivi sviluppati nell’autonomo atto di impugnazione;

che la B. e gli altri litisconsorti intimati non hanno opposte difese al ricorso del Ministero;

che il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice dopo la ordinanza del 15 aprile 2014, pronunciata ex art. 380 bis c.p.c., comma 4, sull’assunto del carattere non ostativo della anzidetta rimessione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (Cass. 4.12.2014 n. 25662), sicchè tale va qualificato nella fattispecie il ricorso del Ministero notificato il 12.1.2012;

2. che è fondato il primo motivo del ricorso principale con il quale la B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del CCNL 14 settembre 2007 per il comparto Ministeri dalla quale è derivata la erronea limitazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere ai soli giudizi riuniti promossi dai dipendenti del Ministero della Marina Mercantile e della Direzione della Aviazione Civile;

2.1. che infatti la Corte territoriale, nell’escludere per gli altri dipendenti la avvenuta equiparazione e, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto, non ha considerato che l’art. 31 al comma 1, prevede che “al personale del Ministero dei Trasporti, già dipendente dell’ex Ministero della Marina Mercantile ed ex Aviazione civile compete l’indennità nella misura spettante al restante personale”, in tal modo eliminando con decorrenza dal 1 gennaio 2008 ogni differenza di trattamento, e al secondo comma stabilisce che “per le medesime finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, al personale del Ministero delle Infrastrutture già dipendente dall’ex Ministero dei lavori pubblici è corrisposta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale della ex – Motorizzazione civile”;

2.2. che la disposizione contrattuale è, quindi, chiara nel riconoscere la equiparazione a tutto il personale e la formulazione di due distinti periodi si giustifica, oltre che per la diversità dei fondi dai quali attingere le risorse, perchè alla data di sottoscrizione del contratto (14 settembre 2007) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituito con D.Lgs. n. 300 del 1999, era stato nuovamente suddiviso in Ministero dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture per effetto del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2006, n. 233 (per poi essere riaccorpato in un unico Ministero per effetto della L. 24 dicembre 2007, n. 244);

2.3. che la ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento della indennità di amministrazione nella stessa misura concessa ai dipendenti della ex Motorizzazione Civile, misura riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 2008 dal comma 2, del richiamato art. 31, che, quindi, per il periodo successivo alla data sopra indicata, ha eliminato ogni ragione di contrasto fra le parti;

3. che è, invece, infondato il secondo motivo del ricorso principale con il quale è denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 4, il contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione, tale da determinare nullità della sentenza impugnata, perchè la Corte territoriale non avrebbe dovuto respingere nel dispositivo la domanda proposta nella sua interezza, avendo ritenuto, in motivazione, corretta la dichiarazione di nullità delle disposizioni contrattuali impugnate e inaccoglibile solo la pretesa di equiparazione dell’indennità di amministrazione a quella di maggiore importo riconosciuta ai dipendenti provenienti dalla Motorizzazione Civile;

3.1 che “il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione – che dà luogo a vizio di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione e, in difetto della quale prevale il dispositivo- presuppone che non vi sia alcuna coerenza tra i due atti, sicchè va escluso quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e si possa escludere che il contrasto sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto” (Cass. 24/11/2008 n. 27880 e negli stessi termini Cass. 10/5/2011 n. 10305 e Cass. 3/7/2008 n. 18202);

3.2. che nella fattispecie il dispositivo, pur rigettando la “domanda come accolta in 1^ grado”, accoglie l’appello “per quanto di ragione” e riforma solo parzialmente la “gravata sentenza, confermata nel resto”, sicchè il rigetto va evidentemente riferito alla domanda di condanna formulata nei confronti dell’amministrazione e non a quella di accertamento della nullità delle disposizioni contrattuali;

3.3 che, pertanto, non sussiste il denunciato contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza che, appunto, ritiene fondata la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, ma non la pretesa di equiparazione del trattamento a quello più elevato corrisposto ad altri dipendenti confluiti nello stesso Ministero;

4. che parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, artt. 45 e 63, e degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., il tutto con riferimento al CCNL 16 febbraio 1999, art. 33, al CCNL 21 febbraio 2001, art. 4 e al CCNL 12 giugno 2003, art. 22, per il personale del comparto ministeri “, mentre è fondato, per le medesime ragioni di seguito illustrate, il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero che, in relazione alla ritenuta nullità delle clausole contrattuali sopra citate, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle stesse norme di legge invocate dalla ricorrente principale nonchè dell’art. 2077 c.c., comma 2, del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, art. 9 e del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 4, comma 1;

4.1. che questa Corte ha già affrontato la questione che qui viene in rilievo e con plurime pronunce ha respinto analoghe pretese avanzate dai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevando che “in relazione alla destinazione di dipendenti provenienti da varie amministrazioni nel Ministero, di nuova istituzione la L. n. 537 del 1999, ex art. 1, dei trasporti e della navigazione, e successivamente in quello, istituito il D.Lgs. n. 300 del 1999, ex art. 41, delle infrastrutture e dei trasporti, non sono identificabili misure dell’indennità di amministrazione riferibili al personale dei suddetti enti, e la perdurante previsione del CCNL comparto Ministeri del 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002 – 2005, biennio economico 2002-2003, di misure differenziate di tale indennità, a seconda delle amministrazioni di provenienza, non può considerarsi discriminatoria, con riferimento al principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro, nè illegittima per violazione del D.P.R. n. 177 del 2001, art. 9, comma 5, che ha previsto l’avvio, da parte della stessa contrattazione, dell’omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo tale ccnl accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazioni, e quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale.” (Cass. 28/3/2012 n. 4962 e negli stessi termini fra le tante Cass. ord. nn. 9207/2014; 14331/2014; 16800/2014; Cass. nn. 14748/2014; 10474/2015; 11065/2015);

4.2. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè il ricorso principale non prospetta argomenti idonei a contrastare le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

5. che è fondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si assume che la Corte di appello, una volta respinta la domanda diretta ad ottenere la condanna del Ministero al pagamento della indennità di amministrazione nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti della ex Motorizzazione Civile, avrebbe dovuto ritenere inammissibile per carenza di interesse anche l’autonoma domanda di dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali impugnate;

5.1. che, infatti, con la richiamata sentenza n. 4962/2012 questa Corte ha affermato anche che “l’accertamento dell’invalidità di una disposizione di un contratto collettivo di lavoro può avvenire, nell’assenza in giudizio delle parti legittimate alla stipula, solo in via incidentale e strumentale alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio”;

5.2. che pertanto la Corte territoriale, avendo escluso la fondatezza della domandata equiparazione, non poteva confermare la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la nullità delle clausole dei contratti collettivi con le quali era stata prevista una misura differenziata della indennità di amministrazione;

6. che, in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata perchè non conforme ai principi di diritto sopra richiamati e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dalla B. e dagli altri intimati e con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo al 1 gennaio 2008, limitata alla ricorrente principale, oltre che ai litisconsorti già menzionati nella sentenza impugnata, perchè il capo della decisione è stato impugnato solo dalla B.;

7. che le spese dell’intero processo devono essere integralmente compensate fra le parti in considerazione dell’esito alterno dei gradi del giudizio di merito nonchè della complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi;

7.1. che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato nel resto, e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara per il periodo successivo al 1.1.2008 cessata la materia del contendere anche in relazione alla posizione di B.P. e rigetta per il resto tutte le domande proposte dagli originari ricorrenti.

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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