Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17926 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13446/2015 proposto da:

FALLIMENTO TREVIGLIO SCARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO SBORDONE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI SRL” in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 849/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

31/03/2015, depositato il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Letizia Caroli (delega avvocato Sbordone Paolo)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Lucisano Claudio difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 16 aprile 2015, il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fall. Treviglio scarl in liq., proposta da Holcim Aggregati Calcestruzzi srl, che ha ammesso in chirografo, con compensazione delle spese giudiziali. Secondo il giudice circondariale, il credito andava riconosciuto atteso che la creditrice avrebbe versato in atti i documenti di trasporto, anche sottoscritti dal vettore, la cui data era anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la curatela della società fallita, con atto notificato il 18 maggio 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 1510 c.c., comma 2) e omissioni motivazionali.

La società creditrice ha resistito con controricorso.

Il ricorso, in disparte la valutazione della rispondenza dei documenti di trasporto al patto di cui all’art. 7 del contratto di fornitura del calcestruzzo, appare manifestamente fondato, giacchè:

a)con riguardo alla seconda doglianza del primo motivo (violazione di legge, in relazione alla mancanza di data certa dei detti documenti probatori), con la quale si afferma l’insussistenza della data, idonea a rendere opponibili i documenti di fornitura del calcestruzzo alla curatela fallimentare, va richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22430 del 2009) e secondo cui “L’art. 2704 c.c., non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di mento la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fallo diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per prestazioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione all’opposizione allo stato passivo di un fallimento, fondata sul credito derivante di una clausola penale contenuta in una scrittura privata autonoma rispetto al contratto principale avente data certa, aveva escluso che la prova della data anteriore al fallimento potesse essere ricavata, in via presuntiva, da un ricorso per sequestro conservativo contemporaneo a quello presentato da altro creditore e fondato su analoga scrittura)”;

b) con riguardo alla motivazione del decreto impugnato, invece, manca ogni ragione giustificatrice dell’opponibilità delle date dei docc. posti a base della domanda di insinuazione del credito al passivo fallimentare,essendosi il giudice limitato ad affermare la loro anteriorità di data, senza alcun rilievo circa la loro registrazione ovvero circa la presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a rendere il documento opponibile alla massa;

c) con riguardo alla doglianza contenuta nel secondo motivo (somma richiesta sulla base di una fattura emessa a titolo di revisione prezzi ex art. 6 del contratto di fornitura), oggetto di contestazione da parte della curatela nella propria comparsa di costituzione, è del tutto mancante la motivazione che, superando dette contestazioni, ha consentito al giudice di pervenire al riconoscimento anche di quella voce di credito.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche con memoria e nel corso della discussione orale, da parte della difesa della controcorrente;

che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio conforme alla Relazione notificata alle parti, poichè tali deduzioni – ancora una volta – sono inidonee a far escludere la fondatezza delle doglianze espresse datai Curatela ricorrente (e sopra illustrate nella Relazione del Consigliere incaricato);

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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