Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17924 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato

CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO in persona del suo

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MARIA BEATRICE

RIMINUCCI, giusta determinazione di incarico n. 1650 dell’8.6.2011 e

giusta procura speciale ad litem per atto notaio Dario Nardi di

Pesaro, in data 21.6.2011, n. rep. 39238, che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 251/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

15.5.09, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per la resistente l’Avvocato Maria Beatrice Riminucci (per

procura notarile) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che insiste nella relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 251/2009, la Corte d’appello di Ancona, rigettando l’appello, ha ritenuto che B.F., dipendente della Provincia di Pesaro e Urbino, non avesse diritto all’aspettativa per la carica di membro del consiglio di amministrazione dell’UNIRE assunta con D.M. 12.1.2004 e successivamente di sub commissario dello stesso ente, e che quindi andasse confermata la sanzione disciplinare (conservativa) inflittagli per l’assenza ingiustificata nel periodo dal 17.1.2004 al 16.2.2004. La Corte ha motivato che tale eccezionale beneficio, ai sensi del D.Lgs. n. 449 del 1999, art. 4, comma 7, può essere accordato solo al Presidente dell’UNIRE, al Presidente ed ai componenti effettivi del collegio sindacale, e non anche al commissario o al sub commissario di detto ente. Peraltro, all’epoca del fatto disciplinarmente rilevante il B. non ricopriva nessuna di queste cariche, essendo semplice membro del consiglio di amministrazione dell’UNIRE. Avverso questa decisione B.F. ricorre per cassazione con un motivo, illustrato anche da memoria.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

La Provincia di Pesaro e Urbino ha depositato procura al difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è priva dell’esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, contenendo solo una mera adesione acritica alla decisione del primo giudice, senza alcuna considerazione delle critiche che a questa erano state mosse con il ricorso in appello. Nel merito, rileva che in caso di commissariamento tutte le funzioni degli organi istituzionali dell’UNIRE vengono assunte dai commissari, e pertanto il diritto all’aspettativa previsto espressamente per i primi può essere esercitato dai secondi.

La Corte deve confermare quanto rilevato dalla relazione, e cioè la non attinenza del quesito ai motivi di ricorso che denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Per quanto concerne il merito della questione, riassunta nel quesito, si osserva che la Corte di merito ha sviluppato una duplice motivazione; da un lato asserendo che il beneficio previsto per gli organi ordinari dell’Ente, peraltro come mera possibilità e non come diritto incondizionato, non può estendersi ai soggetti investiti delle funzioni commissariali, e dall’altro rimarcando come in ogni caso l’assenza ingiustificata, motivata con gli impegni di istituto, si era verificata prim’ancora che il dipendente venisse nominato sub commissario, essendo all’epoca semplice membro del C.d.A..

Ora, i motivi di ricorso non investono la seconda ratio decidendi, la quale è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata. Ne deriva il rigetto del 3 SS 2 SS ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00, oltre ad Euro 1000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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