Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17924 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE, con ordinanza depositata il

14 novembre 2009

nei confronti di:

TRIBUNALE di URBINO, nel procedimento n. 1222/706 vertente tra i

C.L. e M.R.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2 luglio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Urbino, con provvedimento depositato in data 8 agosto 2007 nel giudizio introdotto da C.L. nei confronti di M.R., padre naturale di M.C., volto ad ottenerne la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento della figlia e delle spese straordinarie nonchè al risarcimento del danno patito dalla minore e dall’attrice, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni delle Marche il quale, dopo alcune vicende processuali, ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“Giova premettere, quanto alla vicenda processuale che, come risulta dalla documentazione in atti, dopo la sentenza del Tribunale di Urbino che, ritenuta la propria incompetenza per materia, ha indicato quale tribunale competente quello per i minorenni delle Marche, la causa è stata riassunta avanti tale ufficio giudiziario che, nonostante l’eccepita incompetenza, con provvedimento non definitivo depositato in data 17 novembre 2008, ha disposto a carico del padre l’aumento del contributo di mantenimento e l’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%, salva miglior determinazione all’esito della CTU, la condanna del M. al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della minore e della madre nonchè anche di quelli non patrimoniali in favore della prima, in misura da determinarsi in esito a CTU; il provvedimento non è stato impugnato. Solo dopo alcune udienze svoltesi nell’ambito del giudizio proseguito è stato sollevato il conflitto.

Tanto premesso deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento dal momento che il tribunale non ha rilevato in limine il conflitto ed è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui ” Quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro, potere che quello di impugnarla”. (Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008).

Ritiene il Collegio di poter pienamente condividere la relazione e la soluzione prospettata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in difetto di attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale per i minorenni delle Marche.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

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