Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17924 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10172/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso

lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento n R.G. 27642/2012 del GIUDICE Dl PACE di

ROMA, depositato il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Maria Rosaria Damizia (delega verbale avvocato Mario

Angelilli) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 24 novembre 2014, il Giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da B.L. contro il provvedimento di sua espulsione adottato dal Prefetto di Roma.

Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. B., con atto notificato il 13 aprile 2015, sulla base di sette motivi.

Il Prefetto di Roma non ha svolto difese.

Il ricorso, che merita una congiunta trattazione di tutti i profili di doglianza, appare manifestamente fondato in relazione alle diffuse doglianze di omessa motivazione da parte del giudice di merito il quale non ha minimamente considerato le plurime doglianze proposte con l’impugnazione del provvedimento di espulsione.

Infatti, il deficit motivazionale risulta evidente anche se in riferimento ai provvedimenti (come quello oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), alla luce dell’interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultante processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Infatti, non comprendendosi affatto le ragioni della reiezione delle ragioni di impugnazione del provvedimento amministrativo prefettizio, deve concludersi per l’iscrizione del vizio motivazione nell’alveo della “motivazione apparente”, pienamente riconducibile all’interpretazione sopra richiamata.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche ma, nella fase della discussione orale, solo adesive da parte del ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Giudice di Pace di Roma che, in persona di diverso magistrato, nel decidere nuovamente della controversia si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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