Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17923 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 27/08/2020), n.17923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8062-2018 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANZ COMPLOJER;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA ARNICA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SOGLIANO 70, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMETRANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMILIO BATTISTA BERETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 02/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Bolzano-Bozen sez. dist. di Brunico-Brunek la srl Società Agricola Arnica per sentir accertate e dichiarare l’intervenuto acquisto da parte sua, mediante usucapione, del fondo sub pf (OMISSIS) in PT (OMISSIS) del comune censuario di (OMISSIS) in forza di possesso uti domino ultraventennale.

Resistette la società evocata, contestando la fondatezza della pretesa attorea e rilevando l’inopponibilità dell’acquisto per fatto a sensi del R.D. n. 499 del 1929, art. 5 avendo essa acquistato il bene sulla fede del Libro fondiario.

Il Tribunale, espletata la trattazione istruttoria, ebbe ad accogliere in parte la domanda esposta dal C., riconoscendo l’intervenuto acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà su sola porzione individuata del fondo sub pf (OMISSIS) del comune censuario di (OMISSIS).

La srl Società Agricola Arnica propose gravame e, resistendo C.C. – erede di E. -,la Corte d’Appello di Trento sezione di Bolzano-Bozen ebbe ad accogliere l’impugnazione rigettando l’originaria domanda fondata sull’acquisto mediante usucapione.

Osservava la Corte distrettuale come l’apprezzamento del requisito della buona fede – prescritto R.D. n. 499 del 1929, art. 5 – al momento dell’acquisto del diritto di proprietà del bene immobile sulla fede del Libro fondiario doveva esser rivolto, non già, nei confronti dei soci, stipulanti il contratto di società con conferimento del bene immobile oggetto di causa, bensì in capo al legale rappresentante della neo costituita società, poichè nominato nello stesso contratto sociale, e comunque detta valutazione era da correlare al momento del trasferimento del diritto ossia all’intavolazione.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi, illustrato anche con memoria difensiva.

La srl Società Agricola Arnica, ritualmente evocata,ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal C. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione svolto,il ricorrente denunzia violazione delle norme R.D. n. 499 del 1929, ex art. 5 ed art. 1391 c.c. poichè la Corte d’appello ha ritenuto rilevante, ai fini della buona fede richiesta dalla norma portata nella disciplina del Libro fondiario,lo stato soggettivo del legale rappresentante la neo costituita società di capitali, pur risultando lo stesso non parte del contratto, ed, anzi,essendo stato indicato alla carica nell’atto stesso da soci contraenti, soggetti questi in concreto ben a conoscenza della situazione di fatto fondante l’acquisto mediante usucapione.

Corretta pertanto appariva l’argomentazione esposta dal primo Giudice, il quale aveva operato riferimento allo stato soggettivo dei soci contraenti, e non pertinenti apparivano i richiami ad arresti di legittimità fatti dalla Corte di merito poichè afferenti ad acquisiti, comunque,posti in essere dal legale rappresentante sociale, ancorchè la società non ancora costituita.

La censura non ha fondamento giuridico posto che si compendia in mera contrapposizione, rispetto alla ricostruzione fattuale e giuridica elaborata dalla Corte di merito, di propria tesi alternativa.

La Corte territoriale ebbe ad applicare regola iuris consolidata che, nel valutare la situazione psicologica soggettiva di una società rilevante a fini contrattuali, s’opera riferimento a quella in cui versava, al momento dell’atto, il suo legale rappresentante – Cass. n 1169/73, Cass. sez 3 n 7467/86, Cass. sez. 3 n 15265/06, Cass. sez. 1 n 20120/16 -.

Nella specie la particolarità risulta rappresentata dalla circostanza che in sede di costituzione di società, avente personalità giuridica, i soci ebbero anche a conferire in capo alla costituenda società l’immobile oggetto di causa ed a nominare contestualmente l’amministratore unico, individuato in persona diversa dai soci contraenti.

Il Tribunale ebbe a ritenere di apprezzare, ai fini della buona fede richiesta dal R.D. n. 499 del 1929, art. 5 la situazione psicologica soggettiva dei soci – soggetti provatamente a conoscenza della situazione di fatto lumeggiante il rivendicato acquisto per fatto -, mentre la Corte d’Appello ha ritenuto di dover apprezzare esclusivamente la situazione soggettiva al riguardo del neo nominato legale rappresentante la appena costituita società,viceversa personalmente all’oscuro della situazione di rilievo in causa.

Questa Corte conferma la correttezza dell’opzione interpretativa adottata dalla Corte di Bolzano-Bozen poichè aderente a specifico insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez 1 n 23891/13 -, cui questo Collegio intende dar continuità.

Difatti la società risulta costituita con la confezione del contrato sociale e – Cass. sez. 1 n 10359/96 – con l’iscrizione nel Registro acquista esclusivamente la personalità giuridica, tanto e vero che la norma ex art. 2331 c.c. disciplina appositamente gli effetti delle operazioni economiche intraprese prima dell’iscrizione citata.

Il Collegio tirolese ha fatta applicazione della regola iuris specifica posta dal citato arresto di legittimità, posto che nel contratto sociale di causa era anche nominato l’amministratore unico, sicchè la società soggetto acquirente risultava governata da soggetto diversi dai soci fondatori.

In rapporto a detto precisa situazione giuridica e fattuale non assumono rilievo le osservazioni svolte nell’argomento critico proposto con il mezzo d’impugnazione in esame, posto che la mancata partecipazione all’atto costitutivo della società del suo neonominato legale rappresentante non assume rilievo in relazione all’imputazione in capo al nuovo soggetto giuridico del bene immobile, risolvendosi un tanto nella proposizione di tesi alternativa non in linea con il ricordato insegnamento di legittimità.

Peraltro va rilevato come l’acquisto di specie palesi connotati assai peculiari poichè il trasferimento avviene senza l’intervento della volontà del soggetto acquirente, stante la particolarità del contratto che costituisce la società siccome soggetto giuridico prima non esistente – Cass. sez. 3 n 7039/92 – con trasferimento del diritto di proprietà senza corrispettivo bensì a fronte dell’acquisto della qualità di socio, sicchè rimane comprensibile anche la presenza di una disciplina peculiare circa l’atteggiarsi del principio di diritto ex art. 1391 c.c.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella circostanza che non s’era assegnata valenza al fatto che il legale rappresentante della neo costituita Società Agricola Arnica non aveva partecipato alla confezione del contratto sociale, mediante il quale l’immobile di causa venne conferito in proprietà alla neo costituita società.

Con il terzo motivo di impugnazione il C. lamenta violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c., posto che il Collegio territoriale non ebbe a considerare che il legale rappresentante la neo costituita società non partecipò all’atto costitutivo, sicchè irrilevante era la sua situazione soggettiva relativamente all’acquisto mediante usucapione.

Le due censure attingono la medesima questione da due profili diversi, sicchè vanno esaminate unitamente e risultano prive di pregio giuridico.

Difatti la statuizione della Corte di aderire all’insegnamento di questa Suprema Corte del 2013 dianzi citato,comporta ex se l’irrilevanza della questione circa la presenza o non del legale rappresentante la neo costituita società all’atto della confezione del contratto sociale, posto che la sua sola nomina comporta il venir in rilievo il suo atteggiamento psicologico circa gli stati soggettivi incidenti nella questione.

Quanto poi alla violazione di legge denunziata in tema di valutazione delle prove, la censura appare del tutto generica oltre che, come visto, afferente a fatto irrilevante, limitandosi la parte a lamentare la mancata valutazione del fatto in questione senza indicare la specifica violazione delle citate norme ricorrente nella fattispecie.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il C. deduce violazione o falsa applicazione della norma R.D. n. 499 del 1929, ex art. 5 in quanto il Collegio tirolese – come ulteriore ratio decidendi – ebbe a rilevare come lo stato psicologico soggettivo rilevante doveva essere, nel sistema del Libro fondiario, apprezzato al momento del trasferimento del diritto di proprietà che avviene, non già, con il formarsi del consenso contrattuale – art. 1376 c.c. – bensì con l’intavolazione del decreto che la ordina.

Un tanto ad opinione del ricorrente appare errato posto che, comunque, l’intavolazione è conseguenza strumentale, diretta a fini pubblicitari, retta però dal titolo dedotto a sua giustificazione, sicchè la sussistenza della buona fede, a sensi del R.D. n. 499 del 1929, art. 5 va apprezzata al momento della confezione dell’atto negoziale.

La censura dianzi sunteggiata s’appalesa non assistita dal necessario interesse, posto che come osserva lo stesso ricorrente, la medesima attinge un’ulteriore ratio decidendi offerta dalla Corte di Bolzano-Bozen a sostegno della sua statuizione già adeguatamente sorretta dalla prima ratio decidendi oggetto dei primi tre motivo di ricorso.

Pertanto, una volta rigettati detti motivi e ritenuta corretta la prima ratio decidendi, non assume più rilevanza la soluzione della critica portata alla seconda ed assolutamente autonoma ratio decidendi, con conseguente carenza dìinteresse giuridico all’impugnazione sul punto.

Comunque l’argomento critico svolto appare privo di pregio giuridico.

Difatti l’osservazione della Corte territoriale appare corretta poichè fondata sull’inequivoco tenore letterale del R.D. n. 499 del 1929, art. 2 che dispone come nel sistema del Libro fondiario il diritto di proprietà e gli altri diritti reali su immobili s’acquistano solo con l’iscrizione tavolare.

La norma mantiene quindi in vigore le disposizioni dell’A.B.G.B che riservano – secondo la tradizione romanistica – al contratto unicamente effetti obbligatori e correlano il trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili alla traditio, atto non negoziale bensì di esecuzione dell’obbligo contratto,ovvero all’iscrizione sulla Pubbliche Tavole del trasferimento.

Se dunque il momento determinate ai fini della valutazione dello stato psicologico soggettivo contrattuale rilevante viene individuato nel momento del trasferimento del diritto reale, allora – come rettamente sottolineato dalla Corte di Bolzano – nel sistema tavolare detto momento si identifica con l’avvenuta iscrizione tavolare.

Un tanto, non già, appare conseguenza a detrimento della parte ricorrente bensì a suo vantaggio, posto che è possibile provare la concorrenza di una situazione psicologica soggettiva in capo all’acquirente che escluda l’operatività dell’inopponibilità, fondata sull’acquisto sulla fede del Libro fondiario, R.D. n. 499 del 1929, ex art. 5 trasposizione nell’Ordinamento italiano della norma in par. 1500 A.B.G.B.,dell’avvenuto acquisto per fatto in forza di conoscenza della situazione fattuale lumeggiante un tanto anche insorta dopo la confezione del contratto ma prima dell’intavolazione.

Inoltre va sottolineato come l’istituto dell’inopponibilità ex par 1500 A.B.G.B. ora R.D. n. 499 del 1929, art. 5 sia correlato alla natura fidefacente del Libro fondiario, palesata anche dal disposto ex art. 6, comma 2 citato R.D. che assegna valenza di presunzione di titolarità del diritto reale all’iscrizione sulle Pubbliche Tavole, sicchè è onere di diligenza – vigilantibus non dormientibus iura succurrunt – al possessore di render pubblico a mezzo dell’apposita iscrizione tavolare della relativa sentenza d’accertamento del suo acquisto non appena verificatosi, esponendosi altrimenti all’applicazione dell’inopponibilità ex art. 5 citato R.D..

Non assume rilievo, infine, l’argomento critico fondato sull’assenza della prova che al momento dell’intavolazione, la società di capitali non era ancora stata iscritta sul Registro ex art. 2331 c.c., posto che come dianzi visto l’iscrizione non già ha l’effetto di costituire la società, bensì di conferirle personalità giuridica.

Inoltre parte impugnante non ha precisato, ai fini della necessaria specificità del motivo, quando la questione venne ritualmente sottoposta al Giudice d’appello ed sia stato ritualmente costituito il contraddittorio con la contro parte.

Con la quinta ragione di doglianza il C. deduce violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c. posto che il Collegio tirolese ha sostenuto, senza che detti fatti risultassero da prove versate in atti, che la domanda tavolare era stata presentata dalla neo costituita società e che la stessa fosse esistente in detto momento.

Come dianzi visto la società viene in essere con la confezione del relativo contratto sociale e l’iscrizione ex art. 2331 c.c. le conferisce esclusivamente la personalità giuridica,mentre a sensi dell’art. 76 del testo allegato al R.D. n. 499 del 1929 l’iscrizione tavolare può essere richiesta solo da soggetto che dimostri legittimo interesse ovvero dal soggetto obbligato per legge – nella specie il notaio – che tuttavia deve indicare il soggetto nel cui interesse agisce.

Tuttavia la questione non rileva a fini della presente controversia, posto che fu C.E. – dante causa dell’odierno ricorrente – ad avviare causa contro la società quale titolare del bene da lui – in tesi – acquistato per usucapione, sicchè all’evidenza l’attore aveva appurato che la società aveva acquistato la personalità giuridica e fatto proprio l’acquisto.

Con il sesto mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto ex art. 232 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale non ebbe a valutare la mancata risposta, da parte del legale rappresentante della società resistente, al deferito interrogatorio su capitoli attinenti alla conoscenza della condotta di possesso ad usucapionem.

La censura, siccome svolta, non appare correlata con la motivazione sul punto espressa dalla Corte di merito e ricordata dallo stesso ricorrente.

Difatti il Collegio tirolese ha evidenziato come nel corso dell’intero giudizio, nonostante la società costituendosi ritualmente ebbe subito a rilevare l’inopponibilità a sè dell’acquisto per fatto R.D. n. 499 del 1929, ex art. 5 il ricorrente ebbe sempre a ragguardare la questione correlata allo stato psicologico rispetto ai soci contraenti e, giammai, al legale rappresentante sociale.

Pertanto il mancato utilizzo a fini probatori del deferito interrogatorio non reso si configura come questione riservata al prudente apprezzamento del Giudice del merito nell’ambito del suo potere di valutazione del materiale probatorio assunto in atti, insuscettibile di esame in sede di legittimità – Cass. sez. 2 n 15389/05, Cass. sez. 3 n 10099/13 -.

Con il settimo ed ultimo mezzo d’impugnazione il C. deduce violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla possibilità da parte del legale rappresentante la società acquirente, usando dell’ordinaria diligenza, di avvedersi della realtà di fatto, lumeggiante situazione fondante l’acquisto mediante fatto.

La censura pecca di difetto di specificità in quanto non viene anche precisato che la questione venne ritualmente sottoposta alla Corte d’Appello; anzi, come appare dall’argomentazione critica svolta in relazione al precedente motivo di impugnazione, il Collegio tirolese ebbe ad affermare che la questione della posizione psicologica soggettiva del legale rappresentante della società resistente non risulta mai tematizzata nel corso della causa.

Dunque la questione risulta essere novità in questa sede di legittimità e comunque appare richiedere a questa Corte Suprema inammissibilmente una valutazione circa il merito della lite attraverso la valutazione del tessuto probatorio in atti.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del C. alla rifusione verso la società resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il C. alla rifusione verso la società resistente delle spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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