Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17923 del 13/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17923 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 22935-200′ proposto da:
MARINO PEPPINO C.F.MRNPPN40C08E031X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo
studio dell’avvocato SMEDILE SERGIO, rappresentato e
difeso da sé stesso;
– ricorrente 2014

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contro

COND PALAZZO DE MARTINO VIA P SI9HELGAITA 9 SALERNO
95037860657, IN PERSONA DELL’AMM.RE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CORDO 23, presso lo studio
dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/08/2014

difeso dall’avvocato GIORDANO LUIGI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 42/2007 del TRIBUNALE di
NOCERA INFERIORE, depositata il 09/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo
l. – Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2005, il Condominio
Pal. De Martino di Salerno propose appello avverso la sentenza emessa dal
giudice di pace di Nocera Inferiore, con la quale era stata rigettata la

amministratore avv. Peppino Marino, rilevando l’incompetenza per
territorio di detto giudice a favore di quello di Salerno, ove era
ubicato il fabbricato condominiale. Nel merito, l’appellante eccepì che
l’ingiunzione era priva dei presupposti di legge in quanto il compenso
all’amministratore non era mai stato approvato dai condomini, e quindi il
credito non era né certo, né liquido, né esigibile.
2. – Il giudice unico del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza
depositata il 9 gennaio 2007, accolse l’appello, rilevando che il decreto
ingiuntivo di cui si tratta era stato emesso in violazione delle norme
dettate dagli artt. 633 e segg. cod.proc.civ. L’avv. Marino non aveva
dato prova di aver concordato con il Condominio il suo compenso, pur
avendo il condominio stesso approvato quanto da lui richiesto con la
delibera 21 novembre 2002, con la quale erano stati approvati
consuntivi da lui presentati. Ma la delibera prevedeva che il pagamento
dei compensi all’avv. Marino,

peraltro non riconfermato nella carica,

sarebbe dovuto avvenire solo al momento della presentazione da parte
dello stesso delle fatture relative alle spese previste nel bilancio. Per
questa ragione il credito non era né liquido, né esigibile. Le fatture
erano state poi consegnate solo il 23 novembre 2004, a distanza di quasi
due anni dall’emissione del decreto ingiuntivo.

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opposizione al decreto ingiuntivo relativo alle spese anticipate dall’ex

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’avv. Marino sulla base
– di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Condominio
pal. De Martino, che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

applicazione dell’art. 633 cod.proc.civ. nonché omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione. Si censura la sentenza impugnata nella parte
in cui essa ha affermato la non certezza, liquidità ed esigibilità del
credito oggetto del decreto ingiuntivo, facendosi valere, quanto al
requisito della certezza, la avvenuta allegazione alla richiesta di
decreto dei documenti alla cui presentazione il pagamento del credito
stesso era stato condizionato. Il ricorrente precisa nel dettaglio i
documenti depositati. Quanto alla liquidità del credito, il ricorrente
sostiene che si tratta di una somma di danaro facilmente e
matematicamente qualificabili (euro 4569,84), corrispondente a tutte le
spese sostenute dall’avv. Marino a causa del suo incarico di
amministratore, dalle quali va sottratta la somma di euro 3532,36 per
acconti già corrisposti, e, dunque, di euro 1037,48. Infine, il credito
presenterebbe altresì il carattere della esigibilità per non essere
sottoposto a condizione o a termine. Si lamenta poi l’omesso esame della
richiesta dell’attuale ricorrente volta alla cancellazione di espressioni
sconvenienti (cognome non preceduto dalla parola o dal titolo di
avvocato), nonché l’omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza
territoriale sollevata dall’attuale ricorrente, in quanto ritenuta
assorbita.
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l. – Con l’unico, articolato motivo si deduce violazione e falsa

. 2. – La doglianza è in parte inammissibile, in parte fondata.
2.1. – Essa non può trovare ingresso nel presente giudizio quanto alla
asserita incompetenza territoriale, rivestendo l’attuale ricorrente la
qualifica di attore nel giudizio originato dalla opposizione al decreto

predetta questione dallo stesso risollevata in appello.
2.2. – E’ altresì inammissibile per carenza di interesse la censura nella
parte relativa alle espressioni ritenute sconvenienti, in quanto quelle
riportate nel ricorso obiettivamente risultano prive del denunciato
carattere della sconvenienza.
2.3. – La doglianza merita, invece, accoglimento quanto alla denuncia di
mancato accoglimento della domanda dell’avv. Marino pur avendo accertato
l’avvenuta consegna dei documenti nella pendenza del giudizio di
opposizione.
3. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto

in parte qua.

La

sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo di censura accolto
e la causa va rinviata ad altro giudice – che viene individuato nel
Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso giudicante, cui è
altresì demandato il regolamento delle spese del presente giudizio – che
la riesaminerà alla luce del rilievo svolto sub 2.3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al
Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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ingiuntivo e potendo solo il Condominio dolersi del mancato esame della

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