Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17923 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24282-2017 proposto da:

B.E.P., B.F.P., L.A.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentati e difesi dagli

avvocati PIERFRANCESCO LATEANO, FRANCESCA NACCARATO, LUCA PAOLO

RIZZUTI;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, B.G., COGESUD SRL, INA

ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1300/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.A.F., B.P.F. ed B.E.P. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1300/2017, depositata il 6/07/2017, della Corte d’Appello di Catanzaro, formulando due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta da Groupama Assicurazioni SPA, da Be.Gi., da Co. Ge.Sud. SRL e da Ina Assitalia SPA.

Assumendone la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro in cui aveva perso la vita il coniuge, B.A., L.A.F., in proprio e quale titolare della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, P.F. ed E.P., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, Be.Gi., la società Co.Ge.Sud e Groupama Assicurazioni SPA, rispettivamente, conducente, proprietaria ed assicuratrice dell’autocarro FIAT scontratosi con il mezzo guidato da B.A., per ottenerne la condanna solidale al risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Riunito il procedimento a quello promosso in riassunzione da Be.Gi. dinanzi al Giudice di Pace di Spezzano Albanese, al fine di ottenere da L.A.F. e da Assitalia SPA, nelle vesti di proprietaria e assicuratrice dell’auto condotta da B.A., il risarcimento dei danni cagionati al proprio autocarro, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda degli aventi causa di B.A., ascrivendo a quest’ultimo l’esclusiva responsabilità dell’incidente stradale.

L.A.F., in proprio e quale titolare della responsabilità genitoriale nei confronti di Br.Em.Pi., e B.P.F. impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava il gravame.

B.A. percorreva alla velocità di 79 Km la statale teatro dell’incidente, occupando la carreggiata opposta al proprio senso di marcia. L’autocarro guidato da Be.Gi. sopravveniva dal lato opposto. Quest’ultimo, avvedutosi, della presenza del veicolo antagonista aveva rallentato, segnalato la propria presenza con il clacson e con i dispositivi luminosi, si era spostato sul margine destro della carreggiata, superando la striscia laterale e invadendo la banchina. Tali misure non erano bastate ad evitare l’impatto tra i due mezzi che, tuttavia, non era stato frontale, ma laterale anteriore.

Gli appellanti, che non contestavano tale ricostruzione, imputavano a Be.Gi. il mancato arresto del veicolo ai sensi dell’art. 141 C.d.S., comma 4, che, in caso di incrocio malagevole, impone ai conducenti dei veicoli coinvolti l’obbligo di ridurre la velocità e, se del caso, arrestare la marcia, lamentando che il giudice di prime cure, avesse ritenuto raggiunta la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054 c.c., senza tener conto che se Be.Gi. che, pure aveva avvistato il veicolo condotto da B.A., avesse arrestato il furgone, il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi. Su tali basi ritenevano provata la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta omissiva e l’evento morte, negata, a loro avviso, erroneamente dal Tribunale di Castrovillari.

La Corte d’Appello rilevava l’adeguatezza della condotta tenuta da Be.Gi. e rilevava che, al contrario, ove egli avesse tenuto la condotta doverosa, asseritamente omessa, la collisione sarebbe avvenuta ugualmente ed avrebbe avuto conseguenze maggiori, ponendo a rischio non soltanto l’incolumità degli occupanti l’autocarro, ma anche quella dei terzi che circolavano nella stessa direzione di marcia.

Il Collegio riproponeva, a tal riguardo, le argomentazioni con cui il GUP del Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Be.Gi. per il reato di omicidio colposo, condividendo il giudizio di insufficienza probatoria, atteso che il CTU del PM si era espresso in termini probabilistici e non con la certezza conferita dalle leggi scientifiche di copertura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2054 c.c., dell’art. 141C.d.S., comma 4, degli artt. 40 e 41 c.p. nonchè dei principi giurisprudenziali che regolano l’accertamento del nesso di causalità materiale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato – stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile (Cass. sez. un., 11/01/2008, n. 581) – i principi che governano l’accertamento del nesso di causa in ambito penale – ove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” – ad una controversia civile ove, al contrario, l’accertamento del nesso di causa si attesta sulla regola probatoria del “più probabile che non”; in aggiunta, il giudice a quo nel condurre l’esame controfattuale avrebbe sostituito la condotta doverosa omessa alla condotta in concreto tenuta, eliminando mentalmente le altre condizioni del caso concreto, cioè la condotta tenuta da Be.Gi.. In altri termini la sentenza si sarebbe limitata a valutare quali effetti avrebbe prodotto l’arresto del veicolo in astratto, senza tener conto delle circostanze già verificatesi nella fattispecie concreta quanto in particolare allo spostamento sulla destra del furgone, ragionando come se la condotta tenuta da Be.Gi. fosse stata antigiuridica e facendo riferimento a circostanze mai dedotte, quali la presenza di terzi procedenti nella stessa direzione di marcia di Be.Gi. che avrebbero riportato danni ove egli avesse arrestato la marcia del proprio autofurgone per evitare l’impatto con l’auto guidata da B.A..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, dell’art. 141C.d.S., comma 4, degli artt. 43 e 45 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello, ritenendo che Be.Gi. avesse superato la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., sarebbe incorsa in errore: in primo luogo, omettendo di considerare che egli aveva già avvistato in lontananza a circa 100 metri da sè l’auto guidata da B.A. e si era accorto, trattandosi di un rettilineo, che l’auto si spostava progressivamente verso la propria corsia di marcia; in secondo luogo, non avrebbe rilevato che l’arresto del mezzo era tutt’altro che inesigibile, trattandosi, al contrario, della manovra più intuitiva e naturale da adottare, la quale non era stata attuata per negligenza e trascuratezza.

Di conseguenza, il principio di diritto – l’avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – non sarebbe stato correttamente applicato, perchè l’attenuazione dell’onere probatorio ivi previsto implica che la situazione di pericolo sia incolpevole, cioè imputabile esclusivamente ad altri, mentre non può essere invocata ed applicata a favore di colui che, a sua volta, abbia posto in essere una condotta violativa di specifiche regole della circolazione stradale funzionali alla prevenzione di eventi dannosi ed alla tutela dei beni giuridici venuti concretamente in rilievo.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Merita, in via preliminare, rilevare che il giudice a quo si è attenuto al seguente principio di diritto: nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. 05/03/2014, n. 5219).

La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto che Be.Gi. avesse improntato la propria condotta alle regole di prudenza imposte dalla peculiarità del caso concreto (percorrenza di un rettilineo ad una velocità contenuta) e a quelle di comune esperienza (trattandosi di un tratto di strada rettilineo, il conducente aveva segnalato la propria presenza con segnali acustici e luminosi confidando nella reazione razionale della controparte che aveva sia il tempo che il modo di riguadagnare la corretta posizione di marcia sulla propria carreggiata) ed aveva fatto tutto il possibile per evitare lo scontro frontale con l’auto condotta da Bu.An. (segnalazioni acustiche e luminose, riduzione della velocità al di sotto dei 50 Km orari, spostamento del mezzo sul lato destro della carreggiata, invadendone la banchina asfaltata).

Insomma, con un giudizio ex ante la sentenza gravata ha escluso che da parte di Be.Gi. fosse esigibile, sulla scorta delle pertinenti regole di prudenza, una condotta diversa con effetti salvifici. Trattandosi di un accertamento di fatto, supportato da una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, esso è insuscettibile di scrutinio da parte di questa Corte.

La tesi di parte ricorrente, oltre ad involgere un’inammissibile rivalutazione circa la adeguatezza della condotta tenuta da Be.Gi., in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, parte da una premessa in iure errata, cioè che la regola cautelare applicabile fosse l’art. 141 C.d.S..

Mette conto rilevare, invece, che l’art. 141 C.d.S. risulta inutilizzabile nel caso di specie, giacchè la previsione edittale indica i comportamenti esigibili non nell’ipotesi di scontro tra autoveicoli, bensì in quella di incrocio malagevole.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso che risulta tutto incentrato sulla richiesta di un giudizio controfattuale, volto ad accertare ex post se la condotta diversa, osservante di una regola cautelare nel caso concreto inapplicabile, avrebbe evitato il prodursi dell’evento o ne avrebbe attenuato i riflessi pregiudizievoli.

Fatta questa premessa, occorre, tuttavia, procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha proceduto alla valutazione circa se il mancato l’arresto del veicolo risultasse come il fattore genetico di quanto verificatosi, concludendo che, sostituendosi alla condotta tenuta (la prosecuzione della marcia) l’elemento “controfattuale” dell’arresto del mezzo, sarebbe rimasto immutato, nella sequenza prospettata, il segmento causale successivo, risultando comunque ineliminabile lo scontro, tanto nella sequenza causale effettivamente rilevabile nel suo accadimento storico, quanto nella sequenza causale astrattamente ricostruita mediante prognosi postuma.

Data l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 141 C.d.S. risultava inconferente occuparsi di quali conseguenze avrebbe potuto produrre un aliud agere non esigibile.

Pur errando nell’attribuire rilevanza all’art. 141 C.d.S., dal contesto del complessivo motivazionale, emerge, come si è detto, la corretta applicazione dell’art. 2054 c.c.

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

5. Non v’è da regolare le spese del giudizio di legittimità, non avendo i resistenti svolto alcuna attività difensiva.

6. Non ricorrono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, essendovi stata l’ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nessuna pronuncia è necessaria sulle spese in assenza di attività difensiva dei resistenti.

Essendo stati i ricorrenti ammessi al gratuito patrocinio non vi sono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA