Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17922 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO

MARIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l1AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 151/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

13.1.09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mario Angino che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

” I.N., titolare di pensione diretta cat. (OMISSIS) e di pensione di reversibilità cat. (OMISSIS) decorrente dal 12/80, dopo aver inutilmente presentato domanda in via amministrativa all’INPS in data 22 giugno 2004 per ottenere il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai sensi della L. n. 153 del 1988, art. 2, aveva al riguardo proposto in data 10 ottobre 2004 domanda giudiziale, ottenendo dal Tribunale di Lucera il richiesto riconoscimento dalla data della presentazione della domanda amministrativa anzichè da quella del requisito sanitario dell’invalidità, accertato come sussistente alla data del 19 aprile 2002 e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza depositata il 26 febbraio 2009 che aveva respinto l’appello dell’assistita.

Con ricorso notificato a mezzo di servizio postale il 15 febbraio 2010, la I. chiede con un unico motivo, relativo alla violazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella L. n. 153 del 1988, D.P.R. n. 797 del 1955, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis convertito nella L. n. 114 del 1974 e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito nella L. n. 166 del 1991, la cassazione della sentenza della Corte territoriale per ciò che riguarda la decorrenza del richiesto assegno per il nucleo familiare dal momento del perfezionamento dei relativi requisiti in data 19 aprile 2002 anzichè da quello della presentazione della relativa richiesta in via amministrativa del 22 giugno 2004.

L’intimato ha depositato unicamente la procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153 sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenzai suddetti requisiti (cfr, recentemente, Cass. 2 settembre 2008 n. 22051, richiamata anche dalla ricorrente).

Ne caso in esame è pacifico che le condizioni necessarie per ottenere la provvidenza richiesta sono maturate in capo alla ricorrente alla data del 19 aprile 2002, in cui pertanto è nato il relativo diritto, non ancora prescritto al momento della domanda.” E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, intendendo pertanto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale citato. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della originaria domanda della I.. Segue nel dispositivo il regolamento delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente agli assegni per il nucleo familiare dall’1 maggio 2002 e condanna l’INPS al pagamento delle relative prestazioni, con gli accessori di legge;

condanna l’INPS a rimborsare alla I. le spese dell’intero processo, liquidando quelle di primo grado in Euro 900,00 di cui 240,00 per diritti e 630 per onorari, quelle di secondo grado in Euro 1.070,00, di cui 240 per diritti e 800,00 per onorari e quelle del presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; in ogni caso oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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