Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17922 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.D. elettivamente domiciliato in ROMA, p.zza Augusto

Imperatore 3, presso l’avvocato Tognon Giovanni rappresentato e

difeso dall’avvocato Fiorillo Ernesto giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in ROMA via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1862.09 della Corte d’Appello di Milano

depositato il 7.7.2009.

 

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. depositata l’11.5.2010 ha osservato:

“CHE V.D. chiese alla Corte di Appello di Milano equa riparazione con riguardo ai danni non patrimoniali e patrimoniali al medesimo cagionati dalla irragionevole durata di un procedimento, introdotto innanzi al Tribunale il 24.11.1995, deciso da quel giudice il 17.5.2002 e dalla Corte di merito il 14.1.2004 ed ancora pendente in Cassazione alla data del 21.4.2009; CHE la Corte di Milano nel decreto 7.7.2009;

dei dodici anni e nove mesi di durata complessiva dei tre gradi, reputò ragionevoli, stante la complessità di indagine peritale (disposta per accertare i danni da illegittimi protesti levati a carico del V., ed il cui risarcimento era chiesto ad una banca), anni 10 complessivi per i tre gradi di giudizio (6 +3+3);

escluse altresì dall’imputabile all’apparato il tempo di interruzione di mesi 8;

– reputò pertanto irragionevole il periodo di anni 2 e mesi 1 e liquidò, per ristoro di danno non patrimoniale, al parametro di Euro 1.500,00 ad anno, la somma di Euro 3.125,00;

negò fondamento alla richiesta di ristoro di danno patrimoniale (trattandosi di danni rivenienti non dalla durata del processo ma dai titoli dedotti nel giudizio presupposto, o di danni alla salute nè dimostrati nè ricollegabili alla vicenda processuale);

CHE il decreto è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 28.09.2009 con tre motivi al quale ha resistito il Ministro della Giustizia con controricorso del 29.10.2009;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 7.7.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47 contenenti abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., introduzione dell’art. 360 bis c.p.c. e nuova formulazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

CHE la censura relativa alla indebita fissazione in complessivi anni dieci della durata dei tre gradi del giudizio irragionevolmente durato è posta in termini aspecifici e senza neanche farsi carico di contestare la fondatezza o congruità logica della affermazione per la quale la durata, eccedente quella di sei anni costituente lo standard CEDU, era dovuta alla complessità tecnica della disposta CTU (la censura infatti soltanto richiamando il predetto standard CEDU);

CHE la doglianza relativa alla esiguità dell’indennizzo annuo prescelto (quello di Euro 1.500,00) è priva di alcuna consistenza, e del tutto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte di merito con la indicata scelta del parametro annuo pienamente osservato l’indirizzo di questa Corte, che qui viene richiamato e condiviso, per il quale la liquidazione deve attenersi a parametro non inferiore ad Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni e ad Euro 1.000,00 ad anno per gli anni successivi (Cass. n. 21840/09);

CHE la censura afferente la esclusione dal computo del periodo di interruzione del processo è manifestamente infondata perchè si correla ad un principio privo di conferenza, quello afferente la imputabilità dei rinvii di trattazione chiesti dalle parti;

CHE inammissibile è il motivo afferente il diniego di ristoro per danno patrimoniale, motivo che neanche si avvede della specifica ratio decidendi del decreto sul punto (l’ascrivibilità del ritardo al fatto generatore del credito e non alla durata del processo) e che censura il fatto che la Corte di merito non avrebbe fatto ricorso ad una liquidazione equitativa (in tal guisa non considerando che la Corte ha negato la prova della stessa esistenza dei danni da durata irragionevole);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per inammissibilità e manifesta infondatezza delle censure”.

Ritiene il Collegio – preso atto del deposito solo in data 1/7/2010 di memoria ex art. 378 c.p.c. da parte del ricorrente – che le considerazioni e le proposte sopra trascritte siano affatto condivisibili, con la conseguenza per la quale il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza e le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente Amministrazione graveranno sul soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla controricorrente Amministrazione le spese di giudizio determinate in Euro 600,00 (comprensive di eventuali esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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