Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17922 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10109-2012 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già MINISTERO DELLE ATTIVITA’

PRODUTTIVE) C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

F.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MILETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1678/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2011 R.G.N. 11167/08.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1678/2011, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da F.R., già dipendente dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, transitato nei ruoli dell’Amministrazione dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, per l’accertamento del diritto alla conservazione del compenso annuale di incentivazione di cui alla L. n. 873 del 1980, art. 4;

che, ad avviso della Corte territoriale: a) L. n. 58 del 1992, art. 4, nel disciplinare le condizioni del trasferimento d’ufficio del personale dell’A.S.S.T., aveva assicurato “un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto” (comma 5, lett. C) e del resto il D.P.C.M. n. 325 del 1988, nel dare attuazione alla mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, aveva previsto (art. 5) che “il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell’amministrazione ricevente dell’ordine spettantegli in base all’anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento”; b) tali previsioni rimandano all’individuazione dei compensi del trattamento economico in essere alla data del passaggio alla nuova Amministrazione e precisamente all’individuazione degli emolumenti non meramente occasionali e collegati ad elementi contingenti – che abbiano le caratteristiche di fissità e continuità e cioè natura propriamente retributiva; c) tali caratteristiche sono riscontrabili nel “compenso annuale di incentivazione” disciplinato dalla L. n. 873 del 1980, art. 4, che ne aveva previsto l’istituzione per il personale del Postelegrafonico, contestualmente sopprimendo, con effetto dall’esercizio 1980, il compenso annuale di fine esercizio di cui alla L. n. 49 del 1979, art. 9; d) l’ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente, era fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del Consiglio di amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed era delineato dalla norma come un compenso correlato all’effettiva presenza in servizio del dipendente, erogato con continuità periodica ed in misura fissa siccome annualmente predeterminata in via generale; e) si tratta, pertanto, di una voce rientrante nel trattamento economico retributivo sul quale opera l’effetto conservativo della L. n. 58 del 1992 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988;

che il ricorso del Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle attività produttive, domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso, F.R..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in combinato disposto con la L. n. 58 del 1992, art. 4, con D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 1 e segg. con la L. n. 873 del 1980, art. 4, con la L. n. 49 del 1979, art. 9, nonchè con la L. n. 249 del 1968, artt. 45 e 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza per avere ritenuto il carattere fisso continuativo del compenso, laddove questo veniva erogato in proporzione all’effettiva presenza in servizio; le caratteristiche di emolumento fisso e continuativo sono state invece riconosciute, a conferma della mancanza di siffatte caratteristiche della disciplina precedente, al compenso incentivante previsto dall’accordo collettivo dei dipendenti dell’Ente Poste Italiane stipulato in data 26 novembre 1994, di guisa che il compenso si è trasformato in una vera e propria 14^ mensilità dovuta a quei dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996; all’odierno intimato però non si applica questo nuovo strumento ma la disciplina del tradizionale compenso annuale di incentivazione e ciò in quanto al momento dell’inquadramento economico presso l’amministrazione di destinazione tutti i dipendenti che, al pari del sig. F., provenivano dalla soppressa A.S.S.T, non sono rientrati in tale ipotesi;

che il ricorso è infondato, in quanto questa Corte, con la sentenza n. 22743 del 3 novembre 2011, ha affrontato la questione che qui viene in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro legislativo e contrattuale di riferimento, ha affermato (con riferimento a fattispecie relativa al transito di un dipendente della soppressa A.S.S.T. al M.I.U.R., ma il principio è estensibile ad ogni altra ipotesi di trasferimento d’ufficio L. n. 58 del 1992, ex art. 4 e D.P.C.M. n. 325 del 1988), il seguente principio di diritto: “In tema di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici al ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, conserva il diritto a percepire il compenso annuale di incentivazione, istituito dalla L. 22 dicembre 1980, n. 873, art. 4, a favore del personale delle Aziende dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni atteso che, per la natura retributiva non incompatibile con la finalità di incentivazione, l’emolumento è da ricomprendere nel trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza”;

che, in particolare, questa Corte ha osservato che il compenso annuale di incentivazione, istituito in favore del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 873, art. 4 come compenso erogato in proporzione all’effettiva presenza in ufficio, ha subito la relativa ristrutturazione completatasi definitivamente ad opera della contrattazione collettiva, attraverso la relativa sostituzione con il “compenso incentivante” (vedi: C.C.N.L. 1994/1997, art. 61), vedi: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 141, n. 5672 e n. 5673 del 2001 – a partire dall’aggancio con le misure dei nuovi stipendi, disposto prima dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, art. 71 e poi dal D.P.R. n. 335 del 1990 cit., art. 41; tale aggancio dimostra, infatti, che il suddetto compenso, ragguagliato allo stipendio e corrisposto regolarmente con cadenza annuale, è anch’esso da ricomprendere. ai fini che qui interessano, nel “trattamento economico in godimento” presso l’Ente di provenienza, cui fa riferimento il suindicato D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; infatti, non va dimenticato che la “fissità” di un emolumento deriva dal fatto di essere determinato in misura percentuale dello stipendio, mentre la “continuità” dall’assenza di ipotesi di esclusione in costanza della prestazione lavorativa cui l’emolumento si riferisce; d’altra parte, la natura retributiva di un compenso non è certamente incompatibile, di per sè, con la finalità incentivante dell’erogazione;

che detti principi devono essere qui ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione della sentenza sopra richiamata, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta e l’Amministrazione ricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità;

che il ricorso va respinto, con onere delle spese a carico della parte soccombente, dovendosi pure rilevare che la sentenza di questa Corte sopra indicata era già intervenuta al momento della proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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