Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17922 del 12/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 12/09/2016), n.17922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16816/2011 proposto da:
F.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
UGF BANCA S.P.A. già SPA UNIPOL BANCA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 605/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 09/09/2010 R.G.N. 1018/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca che ha concluso per l’estinzione o in subordine
inammissibilità de ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 15/9/2010 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, condannò F.R. al pagamento in favore di UGF Banca s.p.a. della somma di Euro 43.287,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall’agosto 2003 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. sulla base di cinque motivi. La società non si è costituita in giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato preliminarmente che è pervenuto a questo ufficio atto sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore, nel quale è espressa la volontà di rinunciare al giudizio per assenza di interesse a coltivarlo, per essere le parti addivenute a una composizione stragiudiziale della controversia.
2. Osserva il Collegio che sulla base della documentazione suddetta sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del giudizio.
3. Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, poichè la società non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016