Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17922 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22751-2017 proposto da:

D.F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del

Commissario Liquidatore e Rappresentante legale pro tempore Prof.

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UNIVERSITA’

27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MELI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1484/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso del 17 novembre 2005 Sicilcassa s.p.a. otteneva dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di D.F.P., quale fideiussore di D.F.F., sulla base di una fideiussione omnibus del 18 maggio 1977, e successiva fideiussione confermativa del 27 maggio 1992. Il debito nei confronti dell’istituto di credito traeva origine da alcune scoperture di conto corrente del D.. Il decreto ingiuntivo era stato notificato il 20 dicembre 2005 presso il domicilio del debitore, a mani del coniuge e nuovamente il 29 dicembre 2005 a mani del debitore;

con atto di citazione del 3 febbraio 2006 il fideiussore proponeva opposizione eccependo la nullità del credito e la prescrizione del diritto. In particolare, trattandosi di contratti di conto corrente chiusi da Sicilcassa s.p.a., sarebbe cessata la garanzia fideiussoria. La fideiussione del 27 maggio 1992 sarebbe nulla perchè non era convenuta la clausola che dispensava la banca dall’onere di conseguire specifica autorizzazione per le nuove concessioni di credito. Si costituiva Sicilcassa s.p.a. eccependo la tardività dell’opposizione sulla base della prima notifica eseguita nelle mani del coniuge del debitore e, in via subordinata, contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. L’opponente chiedeva che l’opposizione fosse qualificata ai sensi dell’art. 650 c.p.c.;

il Tribunale di Palermo con sentenza del 7 settembre 2009 dichiarava inammissibile l’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite, rilevando che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 40 giorni, decorrente dalla prima notifica del decreto ingiuntivo;

avverso tale decisione proponeva appello il D. deducendo l’inefficacia della prima notifica del decreto ingiuntivo, curata a mezzo del servizio postale, perchè l’atto non era stato consegnato personalmente al destinatario. Lamentava la mancata considerazione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. Si costituiva Sicilcassa s.p.a. contestando l’impugnazione;

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 29 luglio 2016 rigettava l’impugnazione condannando D.F.P. al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale rilevava che la prima notifica, intervenuta in data 20 dicembre 2005, doveva ritenersi regolare, e che non trovava applicazione l’art. 650 c.p.c., difettando l’ipotesi di forza maggiore e di caso fortuito, quali eventi avulsi dall’umana volontà rispetto alla consegna del plico al coniuge, presso il luogo di residenza abituale;

contro tale decisione propone ricorso per cassazione D.F.P. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa. Con memoria di intervento datato 2 aprile 2019 si costituisce MB Finance s.r.l. quale cessionaria dei crediti vantati dalla società Sicilcassa in l.c.a., facendo proprie le considerazioni di quest’ultima.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Come rilevato in appello, il ricorrente aveva chiesto di dimostrare che, all’epoca dei fatti, viveva tutto l’anno a Biella, e rientrava a Bagheria soltanto in occasione delle feste, ed avendo ricevuto a mani proprie la notifica del decreto ingiuntivo del 29 dicembre 2005, non aveva motivo di presumere una precedente ulteriore notifica a mezzo del servizio postale. La Corte d’Appello non avrebbe valutato adeguatamente l’effettività della notificazione, così come richiesto dalla Corte di legittimità, nel doveroso bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario. Al contrario, per motivi di forza maggiore e caso fortuito, rappresentati dal domicilio del ricorrente a (OMISSIS), e dalla mancata consegna del plico da parte del coniuge, ricorrerebbero i presupposti dell’art. 650 c.p.c.;

con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 650 e dell’art. 184 c.p.c., con riferimento alle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, secondo cui l’appellante non avrebbe dimostrato circostanze specifiche che avrebbero impedito di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale e con i congiunti, D. aveva articolato una prova sul punto e prodotto documentazione relativa al domicilio abituale in (OMISSIS);

occorre anzitutto rilevare l’inammissibilità del menzionato atto di intervento, peraltro neppure notificato alla controparte. Devesi in tal senso dare continuità al costante orientamento di questa Corte per il quale è inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità (cfr. Cass. 11/05/2010, n. 11375), mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma (in senso conforme si vedano, ex aliis, anche Cass. Sez. Un. 27466/2016 in motivazione, Cass. 27/12/2016, n. 27044; Cass. 23/03/2016, n. 5759; 19/02/2015 n. 3336; 30/05/2014, n. 12179; 07/04/2011, n. 7986);

appare opportuno precisare i termini della questione relativa all’intervento dispiegato dalla società MB Finance s.r.l. quale cessionaria dei crediti vantati da Sicilcassa in l.c.a. trattandosi di successore a titolo particolare della parte originariamente intimata, rimasta in causa nella sua veste di controricorrente;

con riguardo all’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di legittimità esiste un orientamento costante di questa Corte secondo cui sono soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei giudizi precedenti (fra le molte, Cass. civ., sez. VI, n. 7467/2017; Cass. civ., sez. I, n. 17974/2015; Cass. civ., sez. lav., n. 6348/2009; Cass. civ., Sez. Un., n. 9753/1994). Da ciò si fa discendere la conseguenza dell’inammissibilità dell’intervento di soggetti che non furono parti in tali giudizi precedenti, difettando la loro legittimazione, senza che, in proposito, si ponga come fondata una questione di legittimità costituzionale: Cass. civ., Sez. Un., n. 1245/2004; Cass. civ., sez. II, n. 5126/1999;

un fattispecie parzialmente differente è quella dell’intervento effettuato dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, attraverso una iniziativa non avente lo scopo di sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già presente nel processo, ma per esercitare una legittimazione propria, derivatagli dall’acquisto di diritti e obblighi ceduti dal titolare originario. La giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione conseguente alla successione derivativa, affermando che ciò costituisce titolo per la proposizione autonoma del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito, ma non anche per l’intervento nel giudizio di legittimità;

l’orientamento di legittimità in tema di inammissibilità dell’intervento è risalente (prende le mosse da Cass. n. 954 del 1967, ma trova la prima decisione argomentata sul punto in Cass. n. 5606 del 1979). Ad accezione di una isolata decisione (Cass. civ., sez. I, n. 10598/2005) relativa all’ipotesi di intervento adesivo del terzo (per il quale si è affermato che non sussiste alcuna preclusione all’intervento), l’orientamento di questa Corte è sostanzialmente consolidato ed omogeneo;

il principio trova deroga nell’unica ipotesi in cui l’applicazione rigida della regola dell’inammissibilità dell’intervento nel giudizio di cassazione determinerebbe un’eccessiva limitazione dell’esercizio del diritto di difesa. Così si è affermato che, nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del suo compenso, è ammissibile l’intervento dell’assuntore del concordato che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. civ., sez. I, n. 18967/2013). La posizione sostanziale del terzo, quale unico soggetto ancora interessato alla sorte del processo, ha consentito di adeguare al caso concreto la regola dell’inammissibilità dell’intervento. L’ipotesi è quella del successore a titolo particolare che assume interamente la posizione del suo dante causa. Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2016, n. 11638, ha chiarito che il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa (diversamente al terzo sarebbe di fatto precluso il diritto di difesa). Negli stessi termini, e più di recente, si è affermato che la possibilità del successore ex art. 111 c.p.c. di intervenire nel giudizio di legittimità deve essere riconosciuta nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Sez. 5 -, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018, Rv. 652035 – 01);

la regola generale dell’inammissibilità dell’intervento del terzo trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa relativa al giudizio di legittimità, che consenta al terzo di partecipare come interventore volontario al giudizio davanti alla Corte, con facoltà di esplicare difese e assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, cioè quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. Si vedano, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2016, n. 5759; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11375; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2005, n. 10215;

accanto a tale argomentazione, che valorizza la peculiarità del procedimento di legittimità, si accompagna, in maniera quasi tralatizia, l’affermazione secondo cui l’art. 105 c.p.c. troverebbe applicazione soltanto al giudizio di cognizione di primo grado, perchè compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all’esercizio dell’azione – riferibile esclusivamente al processo di cognizione di primo grado; questo assunto troverebbe fondamento nel dettato dell’art. 344 c.p.c., che non consente l’intervento in appello, con l’eccezione della legittimazione riconosciuta ai terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo. Il sistema normativo sarebbe pertanto coerente, in un quadro ispirato all’esigenza che il processo inizi per quanto possibile tra i soggetti interessati e legittimati e proceda, poi, riducendosi al minimo le eventualità di variazioni nell’individuazione delle parti;

questa Corte intende dare continuità all’orientamento che precede ritenendo maggiormente persuasiva l’argomentazione che trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa riferita al giudizio di legittimità e dalla peculiarità di tale procedimento, per cui la legittimità di una limitazione di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;

il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Le censure sono infondate, poichè, come emerge dalle risultanze processuali, la notifica effettuata il 20 dicembre 2005 era valida ed idonea a far decorrere il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo. L’insussistenza di profili di irregolarità della notifica del 20 dicembre 2005, per essere il plico contenente il decreto ingiuntivo opposto, recapitato presso il domicilio del D. e consegnato alla moglie convivente, esclude la configurabilità dei presupposti dell’art. 650 c.p.c.;

nel caso di specie opera il principio secondo cui “ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605329 – 01);

con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 184 bis c.p.c. In sede di opposizione e di appello l’odierno ricorrente avrebbe formulato istanza di rimessione in termini, che non sarebbe stata presa in esame dalla Corte d’Appello. Le norme invocate sarebbero applicabili anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine;

il terzo motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In particolare, il ricorrente non ha in alcun modo allegato, trascritto o individuato la fase processuale nella successiva localizzazione del documento nell’ambito del fascicolo di legittimità, riguardo alla circostanza di avere formulato davanti al Tribunale e, successivamente, in appello, istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. Analogo profilo di inammissibilità riguarda la circostanza di avere formulato uno specifico motivo di appello riguardo al presunto omesso esame da parte del Tribunale della richiesta di rimessione in termini;

con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 103 c.p.c., comma 2, art. 104 c.p.c., comma 2 e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, rilevando di avere richiesto con l’atto di opposizione ed in via autonoma di accertare la nullità e l’inefficacia delle fideiussioni del 1977 e del 1992 e ciò indipendentemente dalla domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Poichè l’opposizione tardiva produce gli effetti di un ordinario atto di citazione, il Tribunale avrebbe dovuto comunque esaminare la autonoma domanda di nullità degli atti di fideiussione;

il motivo è inammissibile, operando il principio giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto o opposto tardivamente acquista efficacia di giudicato, sia riguardo all’oggetto, che ai soggetti del rapporto giuridico, sulle questioni dedotte e quelle che costituiscono i necessari antecedenti o presupposti logico giuridici della pronunzia di ingiunzione (Cass. n. 25317/2017 e n. 19113/2018). Conseguentemente il giudicato sulla tardiva opposizione riguarda anche la inesistenza di fatti impeditivi o estintivi del rapporto con esclusione della presunta nullità della fideiussione;

ne consegue che l’intervento va dichiarato inammissibile ed alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese in difetto di attività processuale sulla questione (l’atto di intervento non risulta notificato alle parti). Anche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della controricorrente. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’intervento di MB Finance srl. Nulla per le spese;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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