Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17921 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/08/2011), n.17921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

CARDILE FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

20.9.07, depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega

avv. Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

G.D. impugna con ricorso per un motivo, al quale l’Inps resiste con controricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Messina che, confermando la decisione di primo grado, previo rinnovo della ctu, ha respinto la domanda del G. diretta a conseguire l’assegno ordinario di invalidità.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione, come invalidante, del complesso delle patologie dalle quali il G. è affetto, e in particolare della obesità.

Vi è inoltre una censura sulla compensazione delle spese.

Il ricorso non contiene tuttavia alcun quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., disposizione ora abrogata ma senza effetto retroattivo, e quanto alla denuncia di vizio di motivazione non si conclude con la formulazione del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa e contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione di ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (vedi per tutti Cass. Sezioni unite 1 ottobre 2007, 20603).

Inoltre, e ciò è ragione concorrente di inammissibilità, il ricorso sostiene in sintesi che nel caso concreto l’obesità sarebbe invalidante ex se, senza che tuttavia emerga in alcun modo che al consulente tecnico di ufficio ed alla sentenza che ne ha fatto proprie le conclusioni sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte Cass. 2004/21594; 2004/7341; 2003/10552; 2002/11467).

Del tutto generica, e quindi anch’essa inammissibile, è infine la doglianza circa la compensazione delle spese che avrebbero dovuto esser poste, secondo il ricorrente, a totale carico dell’istituto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in relazione alla data di introduzione della controversia (23 marzo 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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