Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17921 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.O., C.P.A., G.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato VALLE RANIERO, che li rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.V., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

POTENZA, COMUNE DI POMARICO, P.V., C.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

9.12.09, depositata il 17/12/20 09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La controversia ha ad oggetto la decadenza del signor C. G. dalla carica di sindaco del Comune di Pomarico. La corte d’appello di Potenza, con sentenza 17 dicembre 2009, ha respinto il gravame proposto dagli attori G.R., C.P. e G.O., soccombenti in primo grado, che avevano lamentato la trattazione della causa, in primo grado, nel periodo della sospensione feriale dei termini, il mutamento della composizione del collegio giudicante, il mancato intervento del P.M. all’udienza di discussione, e l’erronea dichiarazione di inammissibilita’ della domanda perche’ proposta nei confronti del comune, invece che del sindaco.

Con il ricorso si propongono cinque motivi d’impugnazione.

In ordine a tali motivi si osserva quanto segue.

1) con il primo motivo si ripropone la tesi della nullita’ del procedimento di primo grado, perche’ trattato nel periodo della sospensione feriale dei termini.

Con il secondo motivo si lamenta che nel giudizio di primo grado, a seguito di rinvio della causa, la composizione del collegio sarebbe cambiata.

Entrambe le supposte nullita’ denunciate non riguardano il giudizio di appello. Esse atterrebbero al giudizio di primo grado, e seppure fossero ravvisabili nella fattispecie, non avrebbero giustificato la rimessione della causa al primo giudice da parte della corte d’appello, la quale si sarebbe dovuta pronunciare nel merito delle doglianze, cio’ che e’ puntualmente avvenuto. Cio’ vale anche per la modificazione della composizione del collegio, che non equivale a mancanza della sottoscrizione del giudice ex art. 161 c.p.c. (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1476). Il giudizio di appello e la sentenza pronunciata al termine di esso non sono dunque coinvolti dall’asserita nullita’ del giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo si denuncia il mancato intervento del P.M. nella seconda delle due udienze del giudizio svoltosi davanti al tribunale.

Con il quarto motivo si deduce che nella sentenza censurata mancano le conclusioni del P.M., che non era comparso alla seconda udienza.

Sul punto dell’intervento del P.M. e della formulazione delle conclusioni da parte sua e’ sufficiente ricordare il costante insegnamento di questa corte, per il quale, al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili, non e’ necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, ne’ la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l’attivita’ ritenuta opportuna (Cass. 24 ottobre 2008 n. 25722). In forza di tali premesse i due motivi sono manifestamente infondati.

Con il quinto si censura l’affermata inammissibilita’ dell’azione popolare intrapresa in contraddittorio con il comune, per la dichiarazione di decadenza del sindaco. Si sostiene che il petitum della domanda faceva puntuale e specifico riferimento alla decadenza del C.G. dalla carica di sindaco.

Il motivo e’ manifestamente infondato. La ragione per la quale l’azione popolare e’ stata dichiarata inammissibile non e’ costituita da una difettosa formulazione della domanda, bensi’ dal fatto che essa sia stata proposta in contraddittorio con il comune, al quale l’atto fu notificato. Ne deriva pertanto l’irrilevanza della corretta formulazione della domanda, la quale dimostra appunto l’incoerenza e quindi il vizio del contraddittorio instaurato.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, in relazione all’ipotesi di manifesta infondatezza indicata nell’art. 375 bis c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che e’ stata proposta.

2. Il ricorso e’ rigettato per la sua manifesta infondatezza.

In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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