Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17921 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14684-2019 proposto da:

D.R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

BALENIERE 126, presso lo studio dell’avvocato SILVIA PETRINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BERNARDO MUCCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE VASTO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLINO ZACCARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, D.R.P., è inciampata in una buca presente sul marciapiede di una strada del Comune di Vasto.

Ha subito danni alla persona a causa di quell’incidente, dei quali ha chiesto al Comune il risarcimento monetario.

L’ente pubblico ha declinato ogni propria responsabilità, inducendo la ricorrente ad agire in giudizio, davanti al Tribunale di Vasto, il quale ha riconosciuto una concorrente colpa della danneggiata, nel fatto di non avere usato la prudenza necessaria ad evitare una buca in gran parte visibile e dunque ha ripartito la responsabilità dell’evento in misura eguale (50%) tra le due parti, Comune di Vasto e danneggiata.

Il Comune di Vasto ha proposto appello, assumendo, tra l’altro, che la condotta accertata come imprudente avrebbe dovuto comportare l’esclusione di responsabilità del Comune, per fatto esclusivo del danneggiato.

Questa tesi è stata accolta dalla Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso la responsabilità da custodia del Comune.

La D.R. ricorre con un motivo, cui si oppone il Comune di vasto con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello parte dalla premessa, che appartiene ad una regola ormai consolidata, per cui la responsabilità del custode è esclusa quando il danno è dovuto al comportamento colposo del danneggiato; nella valutazione della condotta di quest’ultimo non conta l’imprevedibilità; nel senso che è sufficiente, da un punto di vista causale, il comportamento del danneggiato che abbia, per colpa, contribuito o determinato in esclusiva il danno.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, che denuncia erronea interpretazione dell’art. 2051 c.c. la ricorrente contesta questo principio, ossia assume che la corte ha escluso la responsabilità del custode, semplicemente sulla base del rilievo che la condotta della danneggiata è stata imprudente, o meglio che costei poteva evitare il danno avvedendosi del pericolo, ma senza considerare se questa condotta era per il custode, a sua volta imprevedibile, e tale dunque da integrare il caso fortuito.

2.1.- Il motivo è infondato.

Con accertamento in fatto qui non sindacabile, la corte di merito ha ritenuto che la condotta della danneggiata è stata imprudente, e che una diversa attenzione avrebbe evitato il danno.

Questo accertamento non può ovviamente essere messo in discussione.

Ciò posto, questa corte ha, in caso simile, ritenuto che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. (Cass. 2480/2018; Cass. 9315/2019).

Il concorso colposo dunque esclude, secondo l’accertamento effettuato dalla corte di merito, la responsabilità del custode, a prescindere dalla imprevedibilità, in quanto incide sul nesso causale escludendolo.

Il ricorso va dunque rigettato, ma in ragione delle sorti alterne della controversia, le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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