Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17921 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9492-2012 proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARRIGO BOITO 31 presso lo studio dell’avvocato MARTA ELENA ANGELA

DIAZ rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO NATALE DIAZ, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALGHERO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO LAVITOLA, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 21/12/2011 R.G.N.

113/11.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 747/2011, ha respinto l’appello di S.M. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la domanda di condanna, proposta nei confronti del Comune di Alghero, diretta a ottenere la corresponsione delle differenze retributive che il ricorrente assumeva essergli dovute per effetto del transito dall’ente Ferrovie dello Stato al predetto Comune, in virtù di processi di mobilità ai sensi della L. n. 554 del 1988, sull’assunto che il trattamento economico dovesse essere commisurato alle somme accreditate dall’Ente Ferrovie al Comune per la sua remunerazione;

che – ha osservato la Corte territoriale – non esiste alcuna norma che imponga la corrispondenza tra le somme che lo Stato, in relazione a processi di mobilità del proprio personale, corrisponde all’Ente locale e le somme che questo eroga al personale trasferito: le prime sono somme accreditate dallo Stato con vincolo di destinazione per cui su tali differenze, evidentemente ricollegabili anche a contributi e imposte, nessuna pretesa può avanzare il dipendente trasferito, il quale può vantare solo il diritto – che nella specie non era in discussione – a non vedere diminuita la retribuzione in godimento all’atto del passaggio; costituisce, poi, un inammissibile mutamento della domanda la pretesa, formulata in appello e fondata su una diversa causa petendi, di ottenere una retribuzione non inferiore a quella che il dipendente avrebbe ricevuto ove fosse rimasto a prestare attività presso l’ente Ferrovie dello Stato;

che avverso tale sentenza S.M. ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, cui ha opposto difese il Comune di Alghero con controricorso, seguito da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, censura la sentenza per non avere debitamente considerato che la pretesa si fondava sulla “specifica” delle somme che anno per anno, dal 1993 al 2003, erano stata accreditate al Comune con la causale “mobilità personale da Stato”, ben superiori a quanto esso ricorrente aveva ricevuto in busta paga quale stipendio annuo lordo; null’altro era stato preteso se non una retribuzione rapportata ai trasferimenti operati dal Ministero sulla scorta della specifica comunicata all’ente Ferrovie dello Stato D.P.C.M. n. 473 del 1992, ex art. 2;

che il ricorso è infondato, avendo la Corte territoriale deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in argomento, Cass. n. 16476 del 2009, riguardante il transito di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico sulla base della legislazione sulla mobilità; v. pure Cass. n. 9799 del 1998);

che, in particolare, la disciplina che regola la fattispecie (D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, emanato sulla base della L. n. 554 del 1988) ha previsto che il dipendente trasferito conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento previsto per la qualifica di inquadramento; diversamente, i decreti che regolano la misura degli oneri economici gravanti sull’ente destinatario nei rapporti tra lo stesso e l’ente di provenienza riguardano questioni diverse da quelle concernenti il trattamento economico spettante al lavoratore trasferito;

che tale ratio decidendi, sottesa alla decisione impugnata, non è stata validamente impugnata, atteso che nessuna norma prevede che il trattamento retributivo spettante al dipendente trasferito debba essere direttamente commisurato alle somme che l’Amministrazione a quo trasferisce all’Amministrazione ad quem per quella determinata posizione lavorativa;

che il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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