Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17921 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21244-2017 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI

88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SALVATORE CASTROGIOVANNI, ANDREA SCUDERI;

– controricorrente –

e contro

C.M.I., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1328/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

da quanto esposto nel controricorso, e da quanto emerge dalla lettura della sentenza di appello, con atto di citazione del 13 gennaio 2006, O.A. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, Fondiaria Sai (oggi, UnipolSai S.p.A.), quale impresa designata dal fondo di garanzia per la Sicilia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del figlio P.G. conseguente all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), causato da C.G., deducendo che la responsabilità di quest’ultimo, che conduceva un veicolo privo di garanzia assicurativa, era stata accertata con sentenza penale n. 110 del 2004 del Tribunale di Catania, passata in giudicato. Si costituiva l’assicuratore rilevando che poichè nel sinistro era venuto meno anche M.A., conducente del veicolo sul quale viaggiava il P., a causa di pagamenti parziali, transazioni e provvisionali, era stato raggiunto il limite del massimale risarcibile;

il Tribunale di Catania, con sentenza del 26 giugno 2012, per quello che interessa in questa sede, condannava C.G., in solido con Fondiaria Sai S.p.A., nella predetta qualità, al pagamento in favore di O.A. della somma di Euro 180.000, quale differenza ancora dovuta dai convenuti all’attrice, rispetto alla complessiva somma liquidata, pari ad Euro 280.000, rigettando la richiesta di riduzione entro il massimale, ritenendo vincolante il giudicato formatosi in sede penale, poichè in quella sede nulla era stato eccepito dall’impresa designata;

avverso tale sentenza proponeva appello UnipolSai S.p.A., ritenendo che il giudicato penale non potesse estendere i propri effetti anche al giudizio civile e sostenendo, in via subordinata, che il Tribunale avrebbe errato nella concreta quantificazione dei danni subiti dalla O.. Si costituiva quest’ultima chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

con sentenza del 6 luglio 2017 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione, condannando l’assicuratore al pagamento delle spese in favore di O.A. e, per essa, in favore dell’Erario;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione UnipolSai S.p.A. affidandosi a un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso O.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si deduce la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 applicabile al giudizio in oggetto, e ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, secondo l’assicuratore, il principio affermato dalla Corte d’Appello, secondo cui il limite del massimale riferito all’impresa designata trova applicazione solo per i danni patrimoniali e non per quelli non patrimoniali, riguarda solo l’ipotesi prevista dall’art. 19, lett. a (sinistro causato da veicolo non identificato) e non le ipotesi previste dalle lett. b) e c) (veicolo non coperto da assicurazione o assicurato da impresa che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente). Pertanto la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale sarebbe inconferente, perchè nell’ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, la L. n. 990 del 1969, art. 21 richiama il D.P.R. n. 1124 del 1995 (che non conosceva la figura del danno biologico e, comunque, del danno non patrimoniale), solo con riferimento all’ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato. Tale profilo sarebbe ben evidenziato da Cass. 14 maggio 2013 n. 11552. In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe confuso la nozione di “limiti di risarcibilità”, che riguarda la misura percentuale di invalidità permanente da applicare nella sola ipotesi di sinistro causato da veicolo non identificato (da rapportare esclusivamente alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965) e la diversa nozione di “limiti di massimale”, che riguarda ogni ipotesi di coinvolgimento dell’impresa designata, e che è quello stabilito dalla legge, rispetto al quale il danno va quantificato applicando i consueti criteri giurisprudenziali ed eventualmente le tabelle di Milano;

il ricorso è inammissibile per violazione all’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè la esposizione sommaria dei fatti è interamente rappresentata dallo svolgimento del processo della sentenza di appello senza alcuna ulteriore sintesi esplicativa da parte della Compagnia ricorrente, diversa dalla locuzione “La Corte d’Appello si è pronunziata come surriferito e, pertanto, UnipolSai S.p.A. propone ricorso per cassazione”;

opera il principio costantemente affermato da questa corte da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 21750 del 27/10/2016 (Rv. 642634 – 01), secondo cui l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicchè è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere, e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che conteneva la trascrizione integrale di tutti gli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, nonchè, nello svolgimento del processo, la pedissequa indicazione delle attività processuali espletate in ciascuna udienza);

nel caso di specie la parte del ricorso dedicata alla sommaria esposizione dei fatti della causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 (pagina 2 del ricorso) è costituita esclusivamente dalla parte narrativa della sentenza di appello “virgolettata”, cui la ricorrente affida la spiegazione del fatti storici che hanno occasionato la controversia, e le ragioni di diritto, aggiungendo un ulteriore periodo: “la Corte d’appello di Catania si è pronunziata come surriferito e, pertanto, UnipolSai S.p.A. propone ricorso per cassazione per il seguente:”. E’ oltremodo evidente che tale disposizione non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali (Cass. n. 17036 del 28 giugno 2018). Difetta del tutto la sintesi delle ragioni di diritto ed è lacunosa l’esposizione di quelle di fatto. Infatti, da quanto riportato in ricorso, non è dato comprendere l’oggetto delle domande, la tipologia dei danni subiti, i soggetti coinvolti nell’incidente (in particolare, i conducenti e i danneggiati) e le questioni giuridiche oggetto del successivo motivo di ricorso. Riguardo, poi, alla fase di appello, non sono esposte le ragioni dell’impugnazione, quelle della decisione e il ruolo dei soggetti coinvolti. Al contrario, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924 – 01);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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