Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17920 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19669-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello stato

presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEL PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

Z.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ENRICO

ZIBELLINI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta procura speciale alle liti

in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10312/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/08/2011 R.G.N. 10665/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 31 agosto 2011 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del Ministero della Giustizia e in parziale riforma della sentenza n. 806/2006 del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato il diritto di Z.A. – dipendente del suindicato Ministero inquadrato nella posizione C3 (in quiescenza dall’1 novembre 2000) in qualità di direttore di cancelleria dello stesso Tribunale di Viterbo – al trattamento stipendiale equiparato a quello di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, con i successivi incrementi stipendiali, nei limiti quantitativi indicati e per il periodo temporale stabilito in sentenza, condannando l’appellante Ministero della Giustizia al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali;

che avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato a due motivi e Z.A. non ha resistito con controricorso, ma ha depositato procura speciale notarile e memoria difensiva, ammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, secondo il principio affermato da Cass.. 27 febbraio 2017, n. 4906, condiviso dal Collegio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, e art. 69, della D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2,comma 4, nonchè degli artt. 3 e 36 Cost., sotto il principale profilo della illogicità e della illegittimità della ritenuta applicabilità del trattamento economico previsto dal citato D.L. n. 9 del 1986, art. 2, comma 4, senza tenere conto della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia che, con il secondo motivo, si denuncia difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo, per assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove, in particolare, la Corte territoriale dopo avere escluso l’applicabilità del principio di parità di trattamento ha comunque fatto riferimento al suddetto D.L. n. 9 del 1986, art. 2, comma 4;

che ritiene il Collegio che i due motivi del possano essere esaminati congiuntamente e che siano fondati;

che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermazione che in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – secondo il quale le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale – opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (vedi, per tutte: Cass. 20 giugno 2014, n. 14115, Cass. 21 novembre 2013, n. 26140; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1037);

che la questione in esame è già stata inoltre specificamente affrontata da questa Corte, che l’ha risolta in senso sfavorevole ai lavoratori (vedi, ex plurimis: Cass. nn. 11982/2010; 5504/2011; 9313/2011; 22437/2011; 14115/2014 cit.), considerando che:

a) le qualifiche ad esaurimento in oggetto provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972 e, in particolare, dall’art. 60, comma 3, di tale decreto mentre il successivo art. 61 ne aveva definito il relativo trattamento economico;

b) la 9^ qualifica funzionale era stata invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, convertito in L. n. 78 del 1986, con fissazione del relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (e poi al 92% in base al D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento;

c) il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, ha però conservato le qualifiche al personale che le rivestiva, descritto le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9^ qualifica e stabilito che “il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45”, mantenendo quindi, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata – rispetto alla 9^ qualifica funzionale – delle qualifiche del ruolo ad esaurimento, sia per la descrizione delle mansioni, sia per la qualificazione delle stesse sia per il trattamento economico spettante;

d) in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due suddetti gruppi nella medesima qualifica C3, ma ha mantenuto ancora nella tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo leggermente superiore rispetto a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3;

e) tale trattamento differenziato trova pertanto la propria legittimazione nel menzionato il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, ed è comunque giustificato oltre che dal carattere necessariamente temporaneo della differenziazione, anche dal diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti;

che la sentenza qui impugnata, pur avendo accolto solo parzialmente la domanda azionata, non è comunque conforme ai suddetti principi in quanto ha disposto l’equiparazione del trattamento stipendiale dello Z. a quello di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, con i successivi incrementi stipendiali, pur con alcune limitazioni quantitative e temporali;

che questo porta all’accoglimento del ricorso del Ministero della Giustizia, con conseguente cassazione della sentenza stessa;

che,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l’integrale rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;

che la complessità delle questioni trattate nonchè la mancanza, al momento della emanazione della sentenza impugnata, di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni stesse, consigliano la compensazione delle spese afferenti all’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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