Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17920 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 04/07/2019), n.17920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19144-2017 proposto da:

D.I.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO ARIA;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del procuratore

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE MEROLA, PIETRO CAPASSO;

– controricorrente –

e contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1208/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 5 agosto 2011, D.I.A. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, Enel Servizio Elettrico s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese, eventualmente da determinare in via equitativa, deducendo di essere titolare di un rapporto di fornitura di energia elettrica e lamentando di avere subito il distacco della somministrazione di energia per 15 giorni a seguito dell’errata interpretazione di una richiesta di interruzione del servizio, presentata da altro utente;

a causa della responsabilità contrattuale del fornitore del servizio, l’attrice aveva subito, oltre ad un pregiudizio relativo alla vita familiare e lavorativa, anche un danno patrimoniale per le derrate alimentari deterioratesi, per l’impedimento all’attività lavorativa esercitata presso l’immobile e per le spese legali per l’attività stragiudiziale. Si costituiva Enel Servizio Elettrico s.p.a. eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, rilevava che il fatto era imputabile all’errata trascrizione del numero di utenza da parte di un utilizzatore del servizio, aggiungendo di avere riattivato tempestivamente la fornitura. La causa, istruita con l’interrogatorio formale e la prova testimoniale, era decisa con sentenza del Giudice di pace del 2 luglio 2013 di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario;

avverso tale decisione proponeva appello Enel Servizio Elettrico s.p.a., davanti al Tribunale di Napoli, con atto di citazione del 14 febbraio 2014, chiedendo la riforma della decisione o, comunque, la riduzione delle somme liquidate, deducendo il difetto di prova del danno patrimoniale lamentato dall’attrice e l’irrisarcibilità di quello non patrimoniale, trattandosi di semplici disagi. Si costituivano l’appellata e l’avvocato antistatario, e il Tribunale, con sentenza del 30 gennaio 2017, accoglieva l’impugnazione condannando D.I.A. e il difensore alla restituzione delle somme in favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a, compensando le spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.I.A. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., già Enel Servizio Elettrico s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, ricorrendo l’ipotesi di motivazione apparente riguardo alla pronunzia di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale o, comunque, motivazione illogica, contraddittoria e incomprensibile. In particolare, mancherebbe nella sentenza ogni reale argomentazione idonea a chiarire per quale motivo, nonostante l’interruzione di energia elettrica protratta per 15 giorni, l’attrice avrebbe patito soltanto disagi o fastidi e non un danno non patrimoniale rilevante. In ogni caso la decisione sarebbe illogica e contraddittoria, oltre che incomprensibile, poichè la ritenuta irrilevanza del danno sarebbe incompatibile con la riconosciuta abnorme durata dell’interruzione della fornitura di energia elettrica che integrerebbe il presupposto della serietà e gravità del danno;

con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, idonei a provare l’esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile e liquidabile ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare l’ingiustificata interruzione di energia elettrica protratta per ben 15 giorni e la circostanza che la attrice era stata costretta ad abbandonare la casa, unitamente alle figlie, ottenendo ospitalità presso amici e parenti. Si tratterebbe di circostanze riconosciute dal giudicante e, comunque, riferite dai testi escussi. Inoltre, Enel Servizio Elettrico s.p.a. non avrebbe fornito assistenza o informazioni, non riscontrando i reclami presentati dall’attrice;

il primo motivo è inammissibile. Non ricorre il prospettato vizio di inesistenza della motivazione o motivazione apparente, poichè, dallo stesso esame del motivo dedotto, emerge che il giudice di merito ha evidenziato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, con esclusione della categoria del danno in re ipsa. Ha condiviso i principi oggetto delle note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alle caratteristiche del danno conseguenza ai fini della risarcibilità, precisando che il pregiudizio deve essere serio e deve superare la soglia minima di gravità, tale da essere meritevole di tutela. A tal proposito va rilevato che l’affermazione secondo cui la lesione non dà luogo a risarcimento se la stessa non è grave, non può essere motivo di meraviglia, perchè per ogni diritto tutelato costituzionalmente deve operarsi un bilanciamento con altri diritti ugualmente tutelati dalla Costituzione, e, in questo caso, l’art. 2 Cost. è decisivo, perchè nella stessa norma sono affermati, sia il diritto inviolabile della persona, che il dovere inviolabile di solidarietà. Il Tribunale, con motivazione puntuale, ha affermato che i profili posti a sostegno della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non superano il livello di gravità e serietà richiesto dall’art. 2059 c.c. e ciò sulla base di una valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede;

quanto al secondo profilo, la ricorrente apparentemente censura l’omessa valutazione dell’ingiustificata interruzione dell’energia elettrica, la necessità di abbandonare la abitazione e la mancanza di adeguate informazioni e di assistenza da parte di Enel Servizio Elettrico s.p.a. In realtà il motivo prospetta l’insufficiente considerazione dei primi due profili che risultano espressamente dalla sentenza di appello e sono stati specificamente presi in considerazione dal Tribunale. Pertanto, con la dedotta censura, parte ricorrente sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Strutturata in questi termini la doglianza è inammissibile;

sulla base di una valutazione in concreto degli elementi dedotti, il Tribunale ha evidenziato che il danno non patrimoniale ricorre soltanto nell’ipotesi di accertata lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, caratterizzata da serietà e gravità della lesione, tale da alterare in modo rilevante e permanente il modo di essere delle persone, precisando che non sussiste danno non patrimoniale nell’ipotesi di temporaneo turbamento della vita familiare. Sulla base di una valutazione riferita al caso concreto il Tribunale ha ritenuto che i fatti dedotti costituissero una fonte di fastidio e di disagio alla vita quotidiana e che non integrassero la lesione di particolare gravità e la serietà del danno, ponendosi, invece, al di sotto del grado di tolleranza del pregiudizio, che l’art. 2 Cost. richiede a tutti i consociati. La valutazione in fatto in ordine all’insussistenza di uno sconvolgimento dell’esistenza, caratterizzato dai due profili della gravità e della serietà, non è sindacabile in questa sede, poichè adeguatamente motivato, prendendo in considerazione sia la durata dell’interruzione della energia elettrica, che la circostanza del temporaneo trasferimento presso altra abitazione. Quanto, invece, al profilo relativo all’omessa assistenza e informazione da parte di Enel Servizio Elettrico s.p.a., la circostanza è dedotta in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 avendo la parte omesso di allegare, trascrivere o comunque localizzare nell’ambito degli atti processuali del giudizio di legittimità, i documenti dai quali emergerebbe tale profilo;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c.(alla luce della decisione n. 77 del 2018 della Corte Cost.) in considerazione dell’oggetto della controversia per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Infine, va dato atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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