Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1792 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30878-2018 proposto da:

A.G. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE GUERRASIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO BLANDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2137/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 2015, dichiarava l’inefficacia ex art. 67, comma 2, L. fall. di tre pagamenti effettuati da (OMISSIS) s.p.a. in bonis nei mesi di giugno e luglio 2009 in favore di A.G. s.r.l. e condannava la convenuta alla restituzione in favore della curatela fallimentare dell’importo di Euro 91.875, oltre a interessi e spese;

2. la Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione proposta da A.G. s.r.l., osservava che i pagamenti erano stati effettuati a seguito di una rinegoziazione del debito complessivo di (OMISSIS) s.p.a., che prevedeva l’aggiunta di interessi, differenti modalità di pagamento e una rateizzazione del complessivo importo dovuto, rilevando poi come l’istituto Lince avesse informato A.G. s.r.l. dell’avvenuta iscrizione di un’ipoteca giudiziale da parte di Equitalia e del fatto che la temporanea illiquidità potesse nascondere anche una situazione di insolvenza;

un simile quadro, a cui si era sommato in seguito il mancato deposito del bilancio per l’esercizio 2008, induceva a ritenere, a giudizio della Corte distrettuale, che l’appellante fosse stata a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita al momento dell’esecuzione dei pagamenti;

in virtù di tali argomenti la Corte di merito rigettava l’appello proposto da A.G. s.r.l. con sentenza depositata in data 11 maggio 2018;

3. per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso A.G. s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, la conseguente nullità del procedimento e della sentenza che ha definito il giudizio di appello e l’esistenza di una carenza di motivazione: la Corte distrettuale, dopo aver trattenuto in decisione la controversia, l’aveva rimessa sul ruolo per consentire alla procedura appellata di produrre l’autorizzazione del G.D. a stare in giudizio, assegnando termine a tale scopo;

una simile produzione – in tesi di parte ricorrente – doveva invece considerarsi oramai preclusa, avendo il giudice di appello rilevato il difetto di autorizzazione ex art. 182 c.p.c., comma 2, in sede di decisione;

la Corte distrettuale, inoltre, non avrebbe offerto alcuna motivazione rispetto alle eccezioni sollevate alla successiva udienza dalla difesa dell’appellante, che aveva sottolineato come il provvedimento di autorizzazione fosse privo della data e dell’attestazione di deposito;

5. il motivo è manifestamente infondato;

l’art. 182 c.p.c., comma 2, (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2), secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, implica un dovere per il giudicante di segnalare alle parti simili vizi (Cass., Sez. U., 26338/2017) e si applica anche al giudizio d’appello (Cass. 6041/2018) ed alla parte convenuta (Cass. 12714/2015);

questa segnalazione deve avvenire a prescindere dal frangente in cui il rilievo viene compiuto, perchè la norma non fissa alcun momento processuale oltrepassato il quale il dovere in discorso viene meno o rimane precluso;

dunque, in caso di omesso deposito dell’autorizzazione, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto – in adempimento del dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 2, – a formulare l’invito a produrre il documento mancante;

l’indicazione contenuta nella prima pagina della sentenza impugnata (“giusta autorizzazione del G.D.”) dà conto dell’avvenuto rispetto del termine ritualmente assegnato, attraverso la produzione (in data 17 aprile 2018) di una valida autorizzazione (con firma digitale del G.D.), che ha provocato una sanatoria ex tunc del vizio, nel senso espressamente indicato dall’attuale testo dell’art. 182 c.p.c.;

6. il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., l’omesso esame di fatti vertenti su elementi decisivi che erano stati oggetto di rituali deduzioni e l’esistenza di una carenza di motivazione: la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare e valutare circostanze (quali la congiuntura economica generale, la mancanza di corrispondenza diretta a sollecitare i pagamenti o di azioni di forza per indurre all’adempimento, i dati del bilancio per l’anno 2007, l’assenza di protesti) capaci di rivelare la non conoscenza dello stato di insolvenza dell’impresa fallita e potenzialmente decisivi per la risoluzione del merito della controversia;

in conseguenza di questa omissione i giudici di appello avrebbero erroneamente ravvisato la sussistenza di una scientia decoctionis in capo all’appellante;

7. il motivo è inammissibile;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione;

spetta quindi al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con un apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità;

peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007 e Cass. 1404/2001);

risulta perciò inammissibile in questa sede una censura che proponga una diversa lettura degli elementi presi in esame dal giudice del merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva e lamenti la mancata espressa inclusione nel novero degli elementi valutati di talune circostanze, in quanto, come detto, l’individuazione degli elementi rilevanti a tal fine e l’apprezzamento della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, a cui il disposto dell’art. 116 c.p.c. attribuisce il compito di valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, con una valutazione che non è rivedibile in questa sede;

8. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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