Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1792 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28002-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNI, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 06/11/2006 R.G.N. 147/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 347 del 2006, depositala il 25 ottobre – 6 novembre 2006, rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti di P.C. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 302/06 che aveva riconosciuto il diritto della P. a percepire la pensione di inabilità dall’agosto 2000 e l’assegno dal novembre 2004.

Ricorre l’INPS, con ricorso notificato a mezzo posta il 2 novembre 2007, rivendicando la tempestività dell’impugnazione, per la cassazione della suddetta sentenza d’appello formulando due motivi di ricorso.

L’intimata P. e il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è ammissibile.

Risulta nel giudizio che l’INPS era rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caruso, Stefania Sotgia e Chiara Marras ed elettivamente domiciliato in Sassari presso la propria sede provinciale, mentre la sentenza di appello è stata notificata all’INPS in persona del legale rapp. p.t. nel suo domicilio eletto in Sassari, presso la sede provinciale dell’Istituto.

In base a tali risultanze, deve escludersi l’idoneità della notificazione a far decorrere il termine “breve”, di cui all’art. 325 c.p.c., poichè, come questa Corte ha già affermato con specifico riferimento a controversie in cui è parte l’INPS, ai fini di tale decorrenza la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anzichè del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine “breve” (cfr. Cass. n. 7527 del 2010, n. 8714 del 2009; n. 5924 del 2006).

Il ricorso è stato notificato entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009) ed è pertanto ammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto della odierna intimata alla pensione di inabilità ex lege n. 118 del 1971 affermando che “successivamente all’accertamento del possesso del requisito sanitario la concessione in concreto della provvidenza è subordinata, comunque, alla sussistenza di tutte le condizioni di legge, dunque sia di quelle relative al reddito, con riferimento alla pensione, sia del reddito e incollocamento, quanto all’assegno. Inoltre rilevato che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito dalle quali emerge il non collocamento al lavoro”. La ritenuta ammissibilità della produzione di documenti in appello, quindi, ad avviso dell’INPS, vizierebbe la pronuncia.

Il quesito di diritto è stato articolato come segue: se, nei giudizi per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti atti a provare la sussistenza dei requisiti socio-economici e l’omesso deposito degli stessi contestualmente al deposito di tale atto, determinano o meno la decadenza del diritto alla produzione dei predetti documenti.

2.1. Il motivo è fondato.

Ed infatti, nella fattispecie in esame, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente finalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.

Poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti. (Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 12856 del 2010; Cass., Sezione Terza, sentenza n. 6188 del 2009, Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8202 del 2005).

La Corte d’Appello, in relazione al motivo di appello relativo al mancato accertamento, per l’erogazione della pensione, dell’esistenza di redditi non superiori al minimo fissato dal legislatore, da solo atto che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito, senza che sia messo in rilievo alcun dato atto a legittimare l’ammissione di tale documentazione in appello, peraltro, senza specificare il contenuto di tali documenti, così facendo erronea applicazione delle disposizioni che regolano la prova in appello nel rito del lavoro.

3. Con il secondo motivo di diritto è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e della L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 6 e 22.

Espone il ricorrente che il requisito dell’incollocazione sussiste solo quando essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, l’interessato non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili. Erra pertanto la Corte d’Appello nel far dipendere la sussistenza di tale requisito dalla mancanza di requisito.

Il quesito di diritto è stato formulato come segue: se, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, il requisito dell’incollocazione al lavoro possa essere provato anche con altri mezzi oltre quello dell’iscrizione nelle liste previste dalla L. n. 68 del 1999, art. 6.

3.1. Il motivo è fondato.

Come recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass., sentenza n. 28852 del 2008), le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 203/1992, seguita da numerose decisioni conformi (fra le quali, Cass. 93/6014; 94/7050; 98/2815; 2000/11115; 2002/17530) hanno stabilito il principio, che viene ribadito in questa sede, secondo cui ai fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l’invalido è da ritenersi “incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento).

Con riguardo ai primi, infatti, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria, in questo caso, la presentazione della domanda di iscrizione nelle predette liste, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione).Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l'”incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.

La sentenza della Corte d’Appello nell’affermare che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito dalle quali emerge il non collocamento al lavoro, a prescindere dalla valenza e ammissibilità di quest’ultime, non fa corretta applicazione della normativa di legge.

4. Il ricorso pertanto va accolto.

La cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa (art. 384 c.p.c., comma 1), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la pronuncia di rigetto della domanda proposta da P. C. contro INPS. 5. Le spese dei precedenti gradi di giudizio sono compensate tra le parti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, non potendo trovare applicazione l’esonero dalle spese processuali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il giudizio di primo grado è stato incardinato il 29 dicembre 2004.

Nulla spese per il Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di P.C.. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna P.C. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’INPS, liquidate in Euro 16,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorari. Nulla per le spese nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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