Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17919 del 31/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/08/2011), n.17919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati SANTESE ROSARIO, D’ANTONIO ENRICO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P.A., D.P.E., S.U.,
S.E., DE.PE.AL. (OMISSIS), D.
P.A., D.P.M., S.G. tutti
eredi di De.Pe.Mi., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA NAPOLEONE III n. 6, presso lo studio dell’avvocato TELLONE
ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati FAVA DEL PIANO ARRIGO,
IOELE LORENZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1114/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
9.1.08, depositata il 03/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che:
Con il ricorso in epigrafe, contrastato dalle parti intimate con controricorso, è censurata per un unico motivo recante denunzia di vizio di motivazione la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, confermando la decisione del primo giudice, ha negato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato dal 1978 all’ottobre 1999 fra la ricorrente L. S. e gli attuali intimati, quali eredi del titolare dell’azienda agricola De.Pe.Mi..
La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di rigetto sulla base di testimonianze e documenti, analiticamente esaminati e valutati.
L’unico motivo di ricorso contesta sostanzialmente la ricostruzione operata dal giudice di merito, contrapponendovi una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Esso inoltre non si conclude con la formulazione del momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, in Euro 30 per esborsi, ed in Euro 3000 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011