Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17919 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3602-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MIRRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLINO MARCELLINI;

– ricorrente –

contro

SIENA NPL 2018 SRL, acquirente del Credito di Banca Monte dei Paschi

di Siena Spa, rappresentata di ITALFONDIARIO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA MARIA STOPPANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

ANDREANI;

– controricorrente –

e contro

ACQUE MINERALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 967/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, T.M., con una fideiussione del 2003, ha garantito un debito contratto dalla società Addenda srl nei confronti del Monte dei Paschi di Siena.

Nel 2004 egli ha alienato alla società Acque Minerali srl la metà della nuda proprietà di un immobile e un quarto della nuda proprietà di altri due piccoli beni.

Nel 2007 il Monte dei Paschi ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente quale garante della società Addenda srl, ed ha quindi pure agito per la simulazione o, in subordine, la revocatoria dell’atto di vendita suddetto.

Il ricorrente si è difeso eccependo l’effettività della vendita, oltre che l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria.

Il Tribunale in primo grado ha accertato e dichiarato la simulazione, ritenendo mancare la prova del pagamento del prezzo; decisione questa integralmente confermata in appello.

Il T. ricorre con due motivi, cui si oppone il Monte dei Paschi di Siena con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è, per quanto ci riguarda, nella conferma della tesi che non vi sarebbe prova dell’avvenuto pagamento del prezzo, e che i documenti addotti dal ricorrente a dimostrazione del versamento del corrispettivo non sarebbero in realtà significativi. 2.-1- Il ricorrente propone due motivi.

Con il primo lamenta omesso esame sia di fatti che di prove rilevanti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il vizio della decisione impugnata, secondo il ricorrente, starebbe nella circostanza di non aver tenuto conto dei documenti prodotti per dimostrare il pagamento del prezzo, ed in particolare, del bonifico, dell’assegno e del mutuo contratto dall’acquirente; atti che, da soli, avrebbero potuto indurre, se esaminati, una decisione diversa.

2.2.- Con il secondo motivo è denunciato vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. sempre in relazione alla medesima circostanza: si assume che la corte ha violato il principio per cui quando una prova è acquisita essa va valutata per ciò che dimostra a prescindere da quale delle parti l’abbia prodotta; che comunque una volta acquisito agli atti il materiale probatorio non può farsi questione di mancato assolvimento dell’onere della prova.

3.- I due motivi possono valutarsi congiuntamente e sono infondati. Intanto, quanto al primo, è del tutto evidente che la corte non ha omesso di valutare nè il fatto (l’avvenuto pagamento del prezzo) nè la sua prova (i documenti di pagamento).

Invero, a pagina 7, dà atto dell’allegazione di un bonifico e di un assegno, ma li ritiene entrambi non indicativi; rileva invece l’inesistenza di una qualche prova del mutuo.

Cosi che sia il fatto che le sue prove sono presi in considerazione.

Il secondo motivo è inammissibile, poichè non è chiaro se la censura è rivolta verso la valutazione delle prove fatta dalla corte di merito, ossia verso il giudizio di ininfluenza dei documenti addotti per provare il pagamento, o se si contesta una certa inversione dell’onere della prova.

Ad ogni modo, la prima censura è inammissibile in quanto la valutazione delle prove (se quei documenti siano sufficienti a dimostrare il pagamento) è rimessa alla discrezionale valutazione della corte di merito, con giudizio sindacabile in sede di legittimità per errore percettivo o per difetto assoluto di motivazione.

Quanto invece alla denuncia di inversione dell’onere della prova, essa non coglie la ratio, in quanto la corte non ha posto a carico del ricorrente oneri non previsti dalla legge, ma correttamente intendendo che dovesse essere quest’ultimo imostrare il pagamento del prezzo, ha ritenuto non sufficiente la dimostrazione proposta.

Ossia: proposta azione di simulazione, il ricorrente, all’epoca convenuto, aveva inteso paralizzarla eccependo l’avvenuto pagamento del prezzo; ed era dunque suo onere dimostrare quel fatto estintivo.

Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 4500,00 Euro per spese legali, oltre 200,00 Euro per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA