Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17919 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23562-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4807/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2010 R.G.N. 5973/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 2 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio recapito/smista mento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Calabria – CMP Lamezia Terme, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 1.10.2003 – 15.1.2004 tra C.G. e Poste Italiane Spa, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno sino alla scadenza successiva al triennio dall’interruzione del rapporto;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi tutti concernenti la limitazione del risarcimento del danno;

che C.G. ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e pronuncia contraddittoria o omessa per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo per genericità della clausola; con il secondo si denuncia omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale spiegato per quali ragioni le prove testimoniali articolate dalla società non potevano ritenersi meritevoli di accoglimento, trattandosi di integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato, anche attraverso l’uso di poteri istruttori d’ufficio; con il terzo motivo si lamenta ancora erronea motivazione per avere la Corte di Appello fatto cenno ad una istruttoria testimoniale mai svolta in primo grado;

che il decisum della Corte territoriale si fonda su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine, statuizione censurata con il primo motivo di ricorso; l’altra attinente la carenza di prova in ordine al fatto che si fossero effettivamente verificate le indicate esigenze sostitutive, statuizione censurata con il secondo ed il terzo mezzo di gravame;

che questi ultimi motivi appaiono inammissibili in quanto i vizi motivazionali denunciati non enucleano adeguatamente il fatto controverso e decisivo che sarebbe stato trascurato dal giudice d’appello e che, se fosse stato diversamente valutato, avrebbe condotto con grado di certezza e non di mera probabilità all’opposto esito della lite; le censure piuttosto criticano la valutazione in ordine alla genericità ed alla rilevanza della prova da parte dei giudici del merito che sfugge al sindacato di legittimità ove risulti, come nella specie, sufficientemente supportata; nè, al riguardo, appare pertinente il richiamo alla facoltà del giudice di richiedere chiarimenti al teste o di esercitare i propri poteri istruttori officiosi, posto che la prima facoltà presuppone l’ammissibilità dei capitoli di prova così come formulati ed entrambe restano comunque circoscritte dall’ambito delle allegazioni ritualmente dedotte dalle parti;

che, ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 3633 del 2017, in contenzioso analogo; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);

che pertanto nella specie, poichè l’indicata ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dal ricorrente con il secondo e terzo motivo è del tutto ultronea la verifica della censura di cui al primo motivo, perchè l’eventuale accoglimento di esso non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza gravata;

che il quarto motivo, con cui ci si duole che l’impugnata sentenza non avrebbe condiviso la prospettazione dell’esponente società secondo la quale, anche in caso di termine nullo, non avrebbe luogo la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non merita accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (Cass. n. 12985 del 2008; conf. Cass. n. 7244 del 2014);

che il quinto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni; a tale motivo si connette anche la richiesta di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che la doglianza deve essere accolta secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che dunque non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi quattro motivi di ricorso, va accolta l’ultima censura nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essa e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della- illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr., per tutte, Cass. n. 3062/2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio;

che il ricorso incidentale resta assorbito in quanto attinente al risarcimento del danno ancora sub iudice in ragione della cassazione che precede.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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