Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17918 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/08/2011), n.17918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4934/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

27.11.08, depositata l’1/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che

condivide la relazione.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Con il ricorso sopra indicato, notificato anche all’INPS, è impugnata per due motivi la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, accogliendo parzialmente l’appello di D.A.M. nei confronti del Ministero dell’Interno, e compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ha condannato il Ministero al pagamento in favore della D.R. di una determinata somma a titolo di assegno di invalidità civile, stabilendo quanto di tale somma dovesse essere imputato a ratei scaduti e non pagati, quanto a rivalutazione monetaria e quanto ad interessi legali, e riconoscendo inoltre gli interessi legali maturati e maturandi successivamente al 31 luglio 2002.

La D. con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., si duole della statuizione di compensazione delle spese e con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 429 c.p.c., si duole della mancata determinazione, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva in questa sede. L’INPS ha rilasciato procura ed è intervenuto all’adunanza della Camera di consiglio.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Dalla narrativa della sentenza impugnata risulta che, in sede di appello contro la sentenza di primo grado, che aveva interamente rigettato la domanda per difetto del requisito di carattere reddituale, la D. aveva circoscritto la propria pretesa al periodo 1 gennaio 1986-31 dicembre 89. Dalla motivazione della sentenza risulta poi come gran parte delle domande svolte nel grado precedente non potessero trovare fondamento.

Il giudice del merito ha quindi posto a base della sua statuizione di compensazione delle spese una valutazione globale dell’esito del giudizio, dove non era discutibile la parziale soccombenza della D..

Anche il secondo motivo è infondato visto che, come peraltro meglio precisato in motivazione, il giudice d’appello ha comunque riconosciuto sui ratei maturati interessi e rivalutazione, specificando che si trattava di crediti divenuti esigibili prima del vigore della L. n. 412 del 1991.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Spese compensate ex lege in relazione alla data di introduzione della controversia (12 marzo 1996).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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