Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17918 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta

e difende, .giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 491/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

22.6.09, depositato il l’1/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Nicola Stanisela (per delega avv.

Gina Tralicci) che si riporta agli scritti e chiede la trattazione

del ricorso in pubblica udienza;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – stata depositata la seguente relazione: “La controversia ha ad oggetto l’equa riparazione, chiesta dall’odierno ricorrente, per l’irragionevole durata di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi. La Corte d’appello di Perugia, con decreto 28 settembre 2009, ha dichiarato la nullita’ del ricorso per difetto di procura, perche’ ne’ nel testo della procura ne’ nella certificazione della sua autografia era indicato il luogo del suo rilascio da parte del ricorrente, che si era dichiarato residente in (OMISSIS). La presunzione del rilascio della procura in Italia, dove sarebbe stata certificata, era superata dalla prova presuntiva contraria, offerta dall’amministrazione convenuta, attraverso il deferimento dell’interrogatorio formale sul punto che la procura era stata rilasciata all’estero; interrogatorio al quale la parte non si era presentata. Della mancata comparizione della parte il difensore non aveva addotto alcuna giustificazione, ed era ragionevole supporre che la parte non avesse lasciato il suo paese e fosse venuta a (OMISSIS) per una procura relativa ad una controversia con una posta in gioco di assoluta modestia.

Con l’unico motivo di ricorso, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si censura tale decisione, invocando la giurisprudenza di questa corte, che nega valore probatorio del rilascio della procura all’estero alla mancata comparizione della parte all’interrogatorio libero di cui all’art. 420 c.p.c., e svolgendo poi delle critiche agli altri elementi indiziari utilizzati dalla corte territoriale per giungere alla decisione impugnata.

Con riguardo ai motivi di ricorso si osserva quanto segue.

Avendo il giudice di merito accertato, attraverso una serie di indizi, che la procura alla lite era stata rilasciata all’estero, si invoca il principio per il quale la mancata presentazione all’udienza per rendere l’interrogatorio libero di cui all’art. 420 c.p.c. e’ circostanza che puo’ essere valutata dal giudice ai fini del giudizio di fondatezza o meno della domanda, ma che non influisce sulla validita’ della procura alle liti, non potendosi da tale circostanza desumere che il mandato sia stato rilasciato all’estero.

Il precedente non e’ pertinente, perche’ altro e’ l’interrogatorio libero delle parti da parte del giudice, nell’esercizio di suoi poteri d’ufficio, a norma dell’art. 420 c.p.c., altro e’ l’interrogatorio formale che una parte deferisca all’altra al fine di provocare la confessione giudiziale del fatto con esso specificamente dedotto (nel caso in esame: rilascio della procura all’estero) a norma dell’art. 230, che costituisce un mezzo di prova a disposizione della parte interessata, e in relazione al quale e’ applicabile l’art. 232 c.p.c..

Le altre censure appartengono alla valutazione delle circostanze di causa. In proposito questa corte ha gia’ affermato che la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facolta’ del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice puo’ ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiche’ in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo; l’esercizio di tale potere non puo’ essere censurato in sede di legittimita’ ne’ per violazione di legge ne’ per vizio di motivazione (Cass. 22 luglio 2005 n. 15389).

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in relazione all’ipotesi di manifesta infondatezza, indicata nell’art. 375 c.p.c., n. 5, della dedotta censura di violazione di norme di diritto”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

3. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – IL collegio ha esaminato il ricorso, la relazione e la memoria presentata dalla parte ricorrente.

2. Con riguardo alla memoria depositata, si deve rilevare l’inammissibilita’ della questione, in essa sollevata, concernente la violazione dell’art. 221 c.p.c., in ragione della supposta necessita’ della querela di falso per vincere anche la presunzione del rilascio della procura in Italia, trattandosi di questione estranea ai motivi del ricorso.

3. Il collegio ha nel resto condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi e’ stata proposta.

4. – Il ricorso e’ rigettato per la sua manifesta infondatezza.

5. – In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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