Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17918 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2150-2019 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DI PIETRA PAPA, 21, presso lo studio dell’avvocato DANIEL DEL MONTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

88, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA IADISERNIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19822/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.E. ha affidato una sua vettura alla officina di A.M.C., per alcune riparazioni, che lo stesso L. sostiene non essere state mai fatte; anzi, secondo costui, sarebbe stato asportato il motore della vettura, cosi che avendo egli necessità di una macchina, ha dovuto acquistarne un’altra, lasciando in officina la vecchia. La A. ha diffidato il L. intimandogli di riprendersi l’automobile ed ha preteso i canoni di deposito e custodia dal 2009 al 2012, anno di effettivo ritiro della macchina.

Per avere il pagamento della somma la A. ha agito in giudizio, ma il Giudice di Pace, in primo grado, ha ritenuto concluso non un contratto oneroso di deposito, bensì di prestazione d’opera per la riparazione della vettura.

Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che non vi fosse alcuna provi di un contratto di deposito oneroso che desse titolo alla appellante al pagamento del corrispettivo. La A. ricorre con un motivo. V’è costituzione con controricorso del L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata osserva che l’obbligazione di custodia tipica del deposito può accedere ad un contratto di prestazione d’opera quale è quello concluso tra le parti, essendo provato che la vettura era stata affidata per riparazioni e non per essere custodita, ma per potersi dire che è stato stipulato un contratto oneroso di deposito, deve risultare una pattuizione in tale senso, che non è emersa dalla istruttoria.

2.- La ricorrente deduce violazione degli artt. 1766 e 1767 c.c..

Sostiene che nel caso di affidamento di un veicolo ad una officina per la riparazione si perfeziona un contratto misto che ha il contenuto di una prestazione d’opera ma anche del deposito, come da giurisprudenza ormai costante, con la conseguenza che non si può negare che sia sorto un obbligo di custodia della vettura, e che la relativa prestazione vada, in quanto adempiuta, remunerata.

Ciò posto, la ricorrente deduce come erronea la tesi del Tribunale secondo cui questa obbligazione di custodia sarebbe gratuita, derivando invece la onerosità dall’attività svolta dal custode, che, per professione, effettua rimessaggio.

2.1.- Il motivo è infondato.

Intanto, con accertamento in fatto non censurabile, e del resto non contestato, il giudice di merito ha ritenuto non provato alcun accordo di pagamento del deposito.

Il che è rilevante.

La corte di merito ha correttamente qualificato il contratto non come di deposito tipico, bensì di prestazione d’opera, e ciò sulla base del fatto, qui non contestabile, che la vettura era stata affidata per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita; ha altresì correttamente ritenuto che in un contratto simile la prestazione di deposito è accessoria a quella principale di riparazione (del resto Cass. 19956/2010).

Il ricorrente ritiene che, trattandosi di un contratto misto, debba avere rilievo pure la prestazione di custodia e deposito e che, essendo la depositaria tale di professione, il contratto si deve presumere quindi oneroso.

Questa tesi però, pur partendo dalla corretta premessa che la giurisprudenza ritiene questo tipo di contratti come di natura mista, non ne trae le conseguenze dovute.

Infatti, non si tratta di un contratto in cui la prestazione di custodia della vettura è assorbente o in cui tale prestazione, nell’interesse delle parti, deve ritenersi principale; l’interesse delle parti è verso la riparazione della vettura dietro corrispettivo, prestazione rispetto alla quale quella di custodia è meramente accessoria.

Nel ritenere che permane l’obbligo di custodia in capo al meccanico (n. 8926/2009) la giurisprudenza di questa corte intende affermare la regola che il meccanico, l’autofficina, sono obbligati a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e che ne rispondono in caso di furto o perimento del veicolo. Ma ciò è conseguente ad una obbligazione di custodia, fosse anche strumentale a quella principale. La questione della onerosità del deposito, del resto, è questione che riguarda il contratto tipico di deposito, ossia il caso in cui la custodia è la prestazione principale; solo in tal caso la presunzione legale di gratuità viene meno quando il depositario è tale di professione.

La regola non riguarda invece i casi in cui l’obbligazione di custodia è accessoria e strumentale rispetto ad una principale, questa, si, remunerata. In questa ipotesi, solo se v’è una espressa pattuizione può ritenersi dovuto il compenso per la custodia prestata.

Del resto, anche a seguire la tesi del contratto misto, la conclusone non cambia: si applica la disciplina del tipo prevalente, che, nel caso presente, non può che essere quello di prestazione d’opera, avendo le parti interesse principale alla riparazione della vettura rispetto a cui la custodia della medesima è meramente strumentale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1400,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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