Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17918 del 12/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 12/09/2016), n.17918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28822/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.C., ALI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1346/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 14/12/2011 R.G.N. 356/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per la cessazione materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., C.C. ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare che Poste Italiane s.p.a. ha fatto ricorso alla fornitura temporanea di prestatori di lavoro dipendenti violando ed eludendo della L. n. 196 del 1997, art. 1, l’art. 17, lett. a) del CCNL 11.7.2002, l’accordo sindacale 4.12.2002, e quindi che l’atto di recesso del 30.4.2003 doveva ritenersi inefficace, annullabile, nullo con conseguente diritto all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e condanna, in via solidale, sia dell’impresa utilizzatrice Poste Italiane s.p.a. sia della società fornitrice, Ali s.p.a., al pagamento del risarcimento del danno dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane s.p.A. contestando quanto sostenuto dalla ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale accoglieva le domande avanzate da C.C.. A seguito di impugnazione proposta dalle Poste Italiane s.p.a., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 14.12.2011, confermava la sentenza emessa dal Tribunale.
Avverso questa decisione Poste Italiane s.p.a. propone ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, illustrati altresì da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società Poste Italiane ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 7.1.2013.
Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge”, con riconoscimento reciproco che “null’altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo”, dichiarando nel contempo “che – “in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale”.
Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8- 7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).
Infine, non deve provvedersi sulle spese.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016