Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17917 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/08/2011), n.17917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORBO SETTIMIO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dell’avvocato SPORTELLI CARLO e

FEDERICA GUGLIELMI (dell’Avvocatura Comunale), giusta procura

speciale a margine del controricorso (memoria di nomina di nuovo

difensore);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5941/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18.9.07, depositata il 05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

D.L. impugna con ricorso per tre motivi la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha accolto il gravame del Comune di Roma contro la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda del D. contro il Comune, aveva dichiarato l’invalidità della deliberazione comunale con la quale era stata negata al ricorrente, sospeso cautelarmente dal servizio, la retribuzione spettantegli per il periodo di pena inflitta, ancorchè non scontata, ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento dei compensi non percepiti dal D. nel periodo anzidetto. Il Comune di Roma resiste con controricorso nel quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei quesiti a norma dell’art. 366 bis c.p.c.. Il Comune ha anche depositato memoria contenente nomina di nuovo difensore. L’eccezione è fondata.

I motivi di ricorso denunciano tutti violazione di varie disposizioni di legge, ma in nessuno di essi l’illustrazione del motivo si conclude con il quesito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., ora abrogato ma senza effetto retroattivo (Cass. 13 gennaio 2010, n. 428).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30 per esborsi, oltre ad Euro 3000 per onorari, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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