Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17917 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO ELIO

13/A, presso lo studio dell’avvocato CASSIA GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENNA ALESSANDRO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 180/09 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

3.7.09, depositato l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Libertino Alberto.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione: “La controversia verte sulla durata del procedimento penale nel quale la ricorrente e’ stata imputata, ai fini della sussistenza del diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2. La corte d’appello di Potenza, con decreto 8 luglio 2009, ha respinto la domanda di equa riparazione, giudicando ragionevole la durata di cinque anni e un mese per due gradi di giudizio, avendo calcolato la durata a partire dall’emissione del decreto penale di condanna, senza tener conto del tempo occorso per le indagini preliminari.

Con il ricorso si deduce che, ai fini della determinazione della durata effettiva del processo presupposto, la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto anche del periodo delle indagini preliminari.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa corte ha gia’ affermato il principio di diritto, che il tempo occorso per le indagini preliminari puo’ essere computato solo a partire dal momento in cui l’indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e patema suscettibile di riparazione. Ne consegue che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione in giudizio, i ricorrenti sono gravati dall’onere di allegare specificamente quando abbiamo appreso di essere stati assoggettati ad indagine penale (Cass. 23 dicembre 2009 n. 27239). Tale specifica allegazione manca nel ricorso in esame, nel quale si fa esclusivo riferimento alla data in cui il reato fu accertato dalla polizia giudiziaria, e a quella dell’iscrizione della parte nel registro degli indagati.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in relazione all’ipotesi di inammissibilita’ indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi e’ stata proposta.

2. – Il ricorso e’ rigettato per la sua manifesta infondatezza.

3. -In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

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