Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17917 del 12/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 12/09/2016), n.17917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25570/2012 proposto da:
BOCCACCINI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BERTOLONI N. 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE
VERGOTTINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO LARICI,
SIMONE MAZZONI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.M.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 569/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 09/05/2012 R.G.N. 645/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo B.M.L. agiva nei confronti della società BOCCACCINI spa chiedendo accertarsi la illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione di lavoro concluso in data 13.2.2008 presso la società utilizzatrice Boccaccini spa; chiedeva condannarsi la parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di 2,5, mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, oltre accessori.
Il Tribunale, con sentenza nr. 247/2011, accoglieva la domanda.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4-9.5.2012 (nr. 569/2012), rigettava l’appello della Boccaccini spa.
Preliminarmente respingeva la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, rilevando che l’eventuale scioglimento era ipotizzabile rispetto al rapporto con la società di somministrazione e non con l’utilizzatricei in quanto il rapporto di lavoro con quest’ultima si costitutiva solo per effetto della domanda giudiziale.
Il semplice decorso di un periodo di due anni tra la cessazione del rapporto di lavoro e la proposta di conciliazione non integrava, comunque, una manifestazione tacita di volontà nel senso dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Nel merito, la clausola giustificativa del termine apposta in contratto – “incremento di produzione” – non era idonea a soddisfare le condizioni richieste dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 comma 4, primo periodo, sicchè restava irrilevante accertare l’effettiva esistenza di quelle ragioni, che non erano state previamente specificate per iscritto.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società Boccaccini spa, articolando due motivi. B.M.L. è rimasta intimata.
La società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso del 5.4.2016 sottoscritto dai legale rappresentante e dal difensore, avv. Simone Mazzoni; sull’atto è apposto il visto della parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie è disciplinata dall’articolo 390 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in Camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).
A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Stante la ritualità dell atto di rinunzia (la apposizione del visto neppure era richiesta, per non essere la controparte costituita) deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016