Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17916 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 31/08/2011), n.17916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

(già Ministero della Pubblica Istruzione), v in persona Del Ministro

e legale rappresentante pro tempore, – DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3

CIRCOLO DIAZ DI LECCE, in persona del Legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

L.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato

VACCARO PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1186/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

29/5/09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

La sentenza impugnata con il ricorso sopraindicato ha riconosciuto alla parte ora intimata, contro ricorrente e ricorrente incidentale – dipendente dell’amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrata nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio maturata al 24 luglio 2003, con le inerenti differenze retributive da tale data, comprensiva dei servizi pre-ruolo e di quelli prestati in qualifica inferiore e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

La decisione della Corte territoriale contrasta con il principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un precedente orientamento, secondo cui “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dall’I.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912- 24913 – 24914 nonchè numerose altre conformi in pari data; in precedenza v., sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).

Poichè non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, il ricorso dell’Amministrazione, 1 corredato da quesiti nel loro complesso sostanzialmente corrispondenti al modello dell’art. 366 c.p.c. – diversamente da quanto sostenuto dal contro ricorrente – va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

In senso contrario non valgono le osservazioni sulla ipotetica disparità di trattamento contenute in particolare nella memoria.

Anzitutto esse sono ancorate a dati di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, In secondo luogo, ed in ogni caso, un comportamento della PA puntualmente contrario, in via di mera ipotesi, alla norma contrattuale non potrebbe costituire di per se una ragione per discostarsi dall’esatta interpretazione di quest’ultima.

Il ricorso incidentale, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle differenze retributive spettanti a far data dall’I settembre 2000 e non solo di quelle spettanti dal 24 luglio 2003, deve esser quindi dichiarato assorbito.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda e liquidazione delle spese come in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda.

Condanna la parte resistente alle spese dell’intero processo, liquidate per il primo grado in Euro 1.330,00 dei quali Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti, per il grado di appello e in Euro 1.530,00 dei quali Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti e per il giudizio di legittimità e in Euro 30,00 per esborsi, ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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