Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17916 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17916

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D�ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19371-2011 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.RE RAFFAELLO SANZIO, 9, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 402/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 491/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito l’Avvocato MASSIMO LUCIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Genova con sentenza 402/2011 ha rigettato l’impugnazione di T.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda svolta nei confronti di INARCASSA allo scopo di ottenere l’accertamento che l’onere di ricongiunzione dei pregressi contributi verso altri enti andasse determinato con il coefficiente di cui al D.M. 28 luglio 1992 e non con quello applicato dall’Inarcassa contenuto nel D.M. 29 febbraio 1988, con la conseguente riduzione della somma dovuta.

A fondamento della decisione la Corte esponeva, per quanto ora di interesse, che nel proporre, nel dicembre 2005, la domanda di pensione di anzianità l’appellante non avesse richiesto la ricongiunzione in oggetto perchè nella domanda non vi era traccia testuale dell’istanza di ricongiunzione. Osservava inoltre che alla data della successiva domanda di ricongiunzione del 10 giugno 2006 T. avesse già maturato le condizioni per ottenere il ricongiungimento, e cioè sia il requisito d’età (58 anni) sia quello dell’anzianità contributiva (35 anni), rientrando pertanto nella fattispecie di cui alle istruzioni allegate al D.M. 28 luglio 1992 emesso L. n. 45 del 1990, ex art. 2 che in tali casi rendevano applicabili la tariffa di cui al D.M. 29 febbraio 1988. Mentre non aveva valore che egli fosse tuttora iscritto all’albo professionale con partita Iva, in quanto la cancellazione, dipendendo dalla volontà dell’interessato, non costituiva condizione rilevante agli effetti in questione, perchè circostanza non oggettiva.

Contro la sentenza ha proposto ricorso T.G. con un motivo al quale ha resistito Inarcassa con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorso lamenta il vizio di omessa o insufficiente motivazione per avere la sentenza negato l’applicabilità della tariffa approvata con D.M. 28 luglio 1992 dettata specificamente per determinare l’onere di ricongiunzione dovuto dagli iscritti all’Inarcassa per individui in condizione attiva ed affermato invece l’applicabilità della tariffa di cui al D.M. 29 febbraio 1988 disposta per la determinazione dell’onere di riscatto del periodo di laurea da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps, in luogo della specifica.

La Corte, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di analizzare il rapporto tra il primo periodo delle istruzioni che rende applicabile la tariffa del 1992 esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva e la previsione, riportata nell’ultimo periodo delle istruzioni, che rende applicabile la tariffa del 1998 per altri soggetti ed oggetto. Poichè il ricorrente alla data del 10 giugno 2006 rivestiva la qualità di iscritto in posizione attiva e la sua pensione ha preso a decorrere solo dall’1/1/2009, doveva applicarsi nei suoi confronti la tariffa del D.M. 1992 valevole per le pensioni differite; posto che egli non poteva godere in via immediata della pensione. Pertanto, essendo previsto un criterio testuale, la corte territoriale non poteva dare rilievo ai fini dell’individuazione della tariffa ad un diverso criterio, distinguendo tra condizioni oggettive (come l’età e la contribuzione) e criteri soggettivi (come la cancellazione dall’albo).

2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto perchè le censure proposte attengono alla violazione dei criteri astratti stabiliti per la determinazione della tariffa e non all’omessa, contraddittoria o insufficiente valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti. Quello che il ricorrente lamenta è che la Corte territoriale non abbia applicato la più giusta tariffa determinata con il D.M. 28 luglio 1992 ed abbia erroneamente applicato la tariffa del D.M. 29 febbraio 1988; ovvero che non abbia considerato correttamente il fatto della sua condizione di iscritto in condizione attiva ai fini dell’applicazione della giusta tariffa, versandosi però anche in questo secondo caso, non già nell’omessa o insufficiente valutazione di un fatto concreto, ma in un vizio di sussunzione del fatto che non modifica le premesse della decisione rispetto alle quali chiede soltanto la verifica della corretta riconduzione alla fattispecie astratta.

3.- In effetti la Corte, sotto il profilo della motivazione, ha esplicitamente considerato la condizione di attivo del ricorrente ed ha escluso che essa potesse avere rilevanza ai fini della corretta individuazione della tariffa secondo le previsioni normative di cui alle istruzioni allegate al d.m. 1992; sostenendo invece che allo scopo rilevassero le condizioni oggettive (anzianità anagrafica e contributiva) e non quelle soggettive, come appunto l’essere tuttora iscritto all’albo professionale o il non aver dismesso la partita Iva “posto che si tratta di eventi che dipendono dalla volontà dell’interessato e non invece condizioni oggettive”; richiamando in proposito le sentenze di questa Corte di Cassazione n. 822 del 1990 (e n. 9360 del 1987) secondo la quale con l’espressione acquisiscono una pensione immediata di cui alle tabelle annesse al decreto ministeriale relativo all’onere di ricongiunzione deve intendersi non già il godimento effettivo del trattamento pensionistico bensì l’acquisizione della titolarità del diritto. Escludendo invece la pertinenza della sentenza di questa corte numero 2245 del 1994 in quanto riguardante “l’istituto completamente distinto del riscatto dei periodo di laurea,…riscatto che non pone i problemi attuariali che solleva invece la ricongiunzione”.

4.- Anche nel merito, peraltro, la soluzione a cui approda la sentenza impugnata nell’individuazione della tariffa applicabile risulta corretta, ad avviso di questo collegio, in quanto rispettosa della lettera e della ratio della disciplina costituita dalle “istruzioni relative al calcolo della riserva matematica di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 45, art. 2”. Dalla quale si ricava che, come affermato già da questa Corte nelle sentenze richiamate, per l’individuazione della tabella annessa al decreto ministeriale relativo all’onere di ricongiunzione occorra tener conto della condizione di acquisizione immediata o meno della titolarità del diritto al trattamento di pensione, più che della condizione di iscrizione all’albo professionale (attiva o non attiva). Pertanto la tariffa più favorevole invocata dal ricorrente, può essere applicata soltanto agli iscritti in posizioneattiva che non abbiano maturato “i requisiti necessari” per l’erogazione immediata del diritto all’erogazione della pensione.

5. – Come affermato con sentenza n. 822/1990 “questa Corte, nel valutare la questione in esame in altre controversie di analogo contenuto (v. per tutte sent. 16.12.1987 n. 9360), ha già osservato che criterio qualificante per la determinazione delle tariffe – relativamente alle espressioni “acquisiscono una pensione immediata” che si leggono sia nelle tabelle del d.m. del 1964 che in quelle del d.m. del 1981 relativamente alla sezione 3 VFM – non sia il godimento in atto della pensione, escluso dall’attualità della prestazione oggetto di un rapporto di lavoro in atti o dalla presentazione della domanda di pensionamento con contestuale cessazione dal servizio, ma esclusivamente il possesso nel lavoratore, a seguito dell’operazione di ricongiunzione dai vari periodi assicurativi, dei requisiti minimi di contribuzione e di età richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, sia essa prevista dall’a.g.o. che da norma dello specifico settore lavorativo. Tale considerazione si fonda sulla necessità che il criterio di calcolo della riserva matematica, in termini tali da garantire l’integrale copertura dell’onere finanziario a carico della gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione secondo le modalità previste dalla L. n. 79 del 1929, art. 2, comma 3, tenga conto del rischio dell’evento (pensionistico), quando tale evento sia rimesso alla mera volontà dell’interessato, in quanto “dato variabile, legato a scelte soggettive” (così testualmente: Corte Cost. sent. 764 del 7 luglio 1988; cfr. anche per l’opzione nella prosecuzione dell’attività lavorativa fino al sessantacinquenne anno per il raggiungimento del massimo periodo contributivo: D.L. 27 dicembre 1981, n. 791, art. 6, conv. nella L. 26 febbraio 1982, n. 54), e non rappresenti più un rischio in senso tecnico potendo verificarsi a semplice richiesta dell’interessato. Il coefficiente da prendere a base per il calcolo della riserva matematica è, allora, quello correlato non alla circostanza dell’attualità del servizio ma alla immediata verificazione dell’evento, perchè, sotto il profilo assicurativo e della conseguente copertura dell’onere finanziario è influente in modo decisivo la circostanza che il lavoratore assicurato abbia la possibilità di conseguire la pensione immediatamente dopo la operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi”.

6.- Nel caso in esame è pacifico che prima dell’istanza di ricongiunzione il ricorrente avesse già presentato domanda di pensione in data 31 dicembre 2005 e possedesse i requisiti per la maturazione del diritto a pensione, mentre era soltanto la materiale corresponsione della pensione ad essere differita in ragione dell’iscrizione nell’albo professionale.

7.- Nè in contrario è possibile dare rilievo in questa sede alle nuove circostanze di fatto, non allegate nelle fasi di merito, addotte dal ricorrente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. in relazione alle difficoltà soggettive di godere in concreto della pensione ed ai tempi eccessivi (pari a trenta mesi e venti giorni) impiegati da Inarcassa per dare risposta alla domanda dì ricongiunzione del ricorrente (presentata il 10 giugno 2006) e mettere in pagamento la sua pensione (con decorrenza dall’1.1.2009).

8.- Anche sul piano logico va ribadita la coerenza del criterio per cui, nel caso (come quello in cui versava il ricorrente) di maturazione dei requisiti per la liquidazione della pensione, l’onere della ricongiunzione possa essere più gravoso rispetto a quello posto a carico di chi che non abbia maturato il diritto alla percezione immediata della pensione; atteso che nel primo caso l’interessato, benchè in posizione attiva, può decidere di godere del trattamento pensionistico in ogni momento secondo una sua libera scelta discrezionale, determinando il rischio di un esborso maggiore per i conti della Cassa.

9.- In forza delle precedenti considerazioni il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidata in Euro 4200 di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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