Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17916 del 12/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 12/09/2016), n.17916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20920/012 proposto da:

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.

G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2885/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2012 R.G.N. 8411/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega verbale Avvocato

MORRICO ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. appellava tempestivamente la sentenza del g.d.l. di Roma, che, in accoglimento del ricorso proposto da TRENITALIA S.p.a., aveva dichiarato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni, comminata ad esso appellante, condannato altresì alle spese di lite.

A sostegno dell’interposto gravame il C. eccepiva l’erroneità della decisione impugnata per non aver dichiarato l’estinzione del diritto alla proposizione della domanda giudiziale e per aver ritenuto legittima, nonchè proporzionata la sanzione de qua, con varie argomentazioni, lamentando, altresì, la violazione del diritto di difesa e l’inammissibilità della derubricazione della sanzione, richiesta in via subordinata da TRENITALIA.

Quest’ultima resisteva all’impugnazione avversaria.

Con sentenza n. 2885 in data 29 marzo – 30 maggio 2012 la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dal C..

Quest’ultimo, di conseguenza, impugnava la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, mediante ricorso per cassazione di cui alla relata di notifica in data 18 settembre 2012, con tre motivi:

1) estinzione del diritto alla proposizione della domanda giudiziale (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, artt. 2727, 2729, 2699, 2700 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 101, 115, 116, 161, 221 e segg., art. 62 C.C.N.L. 2003 – 2006 attività ferroviarie, per nullità della sentenza e del procedimento, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione cima fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per illogicità ed incongruità della motivazione);

2) illegittimità e non proporzionalità del provvedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, artt. 2727, 2729, 2699, 2700 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 101, 115, 116, 161, 221 e segg., art. 345 c.p.c., D.P.R. n. 753 del 1980, nonchè art. 51 C.C.N.L. 2003/2006 delle attività ferroviarie, per nullità della sentenza e del procedimento, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per illogicità ed incongruità della motivazione);

3) violazione del diritto di difesa (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2, art. 7 Statuto Lav., 9 punto 4 e 61, punti 4 e 5 c.c.n.l. 2003/2006 attività ferroviarie – per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per illogicità ed incongruità della motivazione nella parte in cui era stato respinto il 3^ motivo a sostegno dell’interposto gravame, circa la mancata assistenza del proprio rappresentante sindacale all’audizione richiesta nel corso del procedimento disciplinare).

TRENITALIA S.p.a. ha resistito al ricorso avversario con proprio controricorso, illustrato poi da memoria ex art. 378 c.p.c., contestando l’ammissibilità e la fondatezza dell’anzidetta impugnazione. Non risulta, invece, depositata memoria per il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente, per ovvi motivi logici, esaminarsi il terzo motivo, la cui doglianza in effetti appare sostanzialmente fondata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cit., per la denunciata violazione di quanto previsto in materia dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile, vigente dal tre agosto 1989 al 17 luglio 2012), segnatamente laddove la norma, in tema di sanzioni disciplinari, stabilisce che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa, per cui lo stesso lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Orbene, sul punto (3, pag. 7) la sentenza qui impugnata ha così motivato: “… la società ha accolto la richiesta del lavoratore disponendo l’audizione personale dello stesso, che si è conclusa con un dichiarazione scritta e firmata del C., in cui si legge semplicemente “Vista la mancanza del sig. D.T.G. quale rappresentante sindacale di fiducia da me richiesto alla DR Lazio e non dispensato dal servizio dall’Azienda non sono in grado di difendermi dalla contestazione mossami”. Tale dichiarazione, oltre ad evidenziare l’assoluta assenza di collaborazione da parte del lavoratore, che come evidenziato in sentenza (di primo grado), neppure ha negato gli addebiti, non contiene neanche una richiesta di differimento dell’audizione, nè questa risulta in altro modo avanzata, così risultando smentita la diversa affermazione di cui al ricorso e la tesi dell’indisponibilità dell’azienda.

L’appellante non indica alcuna norma che avrebbe imposto alla società, in così breve tempo, di dispensare dal servizio il D.T., tra l’altro in forza presso l’ISR di (OMISSIS), quindi fuori regione, con tutto ciò che comportava la distanza (significativamente la documentazione prodotta si riferisce a convocazioni nell’ambito regionale e presso la struttura pescarese), nè chiarisce perchè non sì sia rivolto ad altro rappresentante dell’organizzazione cui egli aderisce disponibile nel pomeriggio della data di convocazione.

Il descritto contesto non consente in alcun modo di ritenere violata la previsione di cui all’art. 7, comma 3 St. lav..

Dagli atti, inoltre, emergono le seguenti circostanze allegate da parte ricorrente:

1) richiesta del C. di audizione personale, con esonero dal servizio del rappresentante sindacale D.T. in servizio a Pescara 27 ottobre 2003, per assistenza nell’occasione, con istanza dispensa dal servizio;

2) convocazione del C. con telegramma 29 ottobre per il successivo 30 ottobre 2003, ore 15,30.

Per di più, il ricorrente ha fatto specifico riferimento ad altre occasioni, in cui società del gruppo Ferrovie dello Stato consentivano la partecipazione, pure in ambito extraregionale, di propri dipendenti quali rappresentanti sindacali per partecipare alle audizioni in sede disciplinare richieste dai diretti interessati.

Orbene, questa Corte (sezione lavoro) ha avuto modo di affermare (con sentenza n. 219 del 14/01/1982) il principio, secondo cui, attesa la facoltatività per il lavoratore nei cui confronti si procede per una infrazione disciplinare di ricorrere all’assistenza del rappresentante sindacale e stante la mancanza nella legge di ogni disposizione circa le forme ed i termini per la nomina di tale rappresentante, che può quindi avvenire anche in sede di audizione, è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che, allegando la irritualità della nomina preventiva dell’intero consiglio di fabbrica, abbia applicato la sanzione disciplinare senza consentire al lavoratore incolpato di difendersi, personalmente o con l’assistenza di un rappresentante indicato al momento stesso dell’audizione (v. altresì Cass. lav. n. 467 del 16/01/1992: in relazione al disposto della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, il lavoratore medesimo può chiedere di esporre ulteriormente a voce le proprie ragioni anche nel caso di presentazione delle giustificazioni scritte – che non comporta in tal caso una consumazione del diritto di difesa – con il conseguente obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare).

Nella specie, dunque, non può dirsi, almeno allo stato, correttamente applicato, da parte datoriale, l’anzidetto precetto normativo, visto tra l’altro che, alla stregua di quanto in senso negativo verbalizzato nell’occorso dall’incolpato C., costui comunque non forniva alcuna risposta in merito alla contestazione disciplinare mossagli, sicchè neanche può ritenersi raggiunto in qualche modo lo scopo di cui all’art. 7, chiaramente finalizzato ad assicurare effettiva tutela difensiva del lavoratore.

Non pertinente, inoltre, appare il riferimento ad una mancata collaborazione da parte di quest’ultimo, che da un lato non avrebbe negato gli addebiti e d’altro canto neanche aveva chiesto un differimento dell’audizione, trattandosi di argomentazione intrinsecamente contraddittoria, oltre che smentita dall’anzidetta verbalizzazione, con la quale il C., preso atto dell’assenza del rappresentante sindacale, assistente di sua fiducia, preventivamente all’uopo designato, dichiarava di non essere in grado di difendersi dalle accuse mossegli; ciò evidentemente non equivale alla mancata negazione degli addebiti, quanto invece del rifiuto opposto nell’apposita sede disciplinare di fornire qualsiasi risposta nel merito della precedente contestazione. In altri termini, stante la mancanza del rappresentante sindacale di fiducia, non si è instaurato un regolare contraddittorio, tale da consentire un valido esercizio di difesa del lavoratore incolpato, sicchè dall’anzidetta dichiarazione non è legittimo trarre alcun argomento di prova.

Nè si comprende l’argomentazione della sentenza, laddove si accenna all’assoluta assenza di collaborazione da parte del lavoratore, visto che costui non aveva fatto altro che avvalersi del diritto di assistenza in occasione della richiesta audizione personale, nei sensi assicurati dall’art. 7, sicchè nessun ulteriore onere gli incombeva al riguardo (tanto meno, per un malinteso ed erroneo spirito collaborativo, quello di rinunciare in qualche modo alle garanzie difensive apprestate dalla legge), spettando piuttosto alla parte datoriale di attenersi strettamente alle previsioni normative vigenti in materia, adottando tutte le più opportune soluzioni del caso, aderenti alla ratio legis, mediante collaborazione improntata a buona fede e correttezza, sicchè soltanto a fronte di ingiustificabili o pretestuosi comportamenti dilatori è consentito adottare, senza indugi, legittimamente le conseguenti sanzioni del caso.

In tale contesto appare erroneo e comunque non adeguatamente motivato l’ultimo passaggio argomentativo della sentenza de qua, laddove apoditticamente veniva fatto carico all’appellante dell’omessa indicazione della norma, che avrebbe imposto alla parte datoriale, in così breve tempo, di dispensare dal servizio il D.T. (unico rappresentate sindacale di fiducia indicato dal C.), in servizio a Pescara, quindi fuori regione, finendo per giunta per addebitare allo stesso C. il non essersi rivolto ad altro rappresentate dell’organizzazione cui aderiva, disponibile nel pomeriggio del giorno fissato per l’audizione.

Dunque, procedendo con ordine, non occorreva l’indicazione di altro riferimento normativo, dovendo il giudice adito limitarsi ad applicare correttamente nel caso di specie l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, laddove tra l’altro ciò che rileva per il giudizio di merito è la rituale allegazione dei fatti di causa, in relazione ai quali poi la idonea qualificazione giuridica compete unicamente all’organo giudicante (v. del resto l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che soltanto per il giudizio di legittimità prescrive a pena d’inammissibilità con i motivi del ricorso per cassazione l’indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi si fondano).

In secondo luogo, non è affatto chiarita la brevità del tempo per poter dispensare dal servizio il D.T., mentre a tal riguardo il ricorrente ha specificamente indicato la sua richiesta in data 27 ottobre, con istanza altresì di esonero del suddetto designato rappresentante sindacale, in servizio a Pescara, nonchè la convocazione con telegramma 29 ottobre, pervenuto in orario serale, per il giorno successivo alle ore 15,30. Di conseguenza, l’anzidetta sequenza temporale difficilmente avrebbe consentito all’incolpato di poter individuare altro rappresentante di sua fiducia (rappresentante che, peraltro, in base al testo dell’art. 7, più volte richiamato, non deve necessariamente corrispondere ad un appartenente dell’organizzazione sindacale cui aderisce il lavoratore interessato, visto che la norma sul punto utilizza la disgiunzione …o conferisce mandato”, nei senso quindi che la scelta, insindacabile, dell’incolpato può cadere su di un qualunque rappresentante sindacale, al quale però venga conferito apposito incarico); senza dire, poi, che anche la disponibilità di altro rappresentate dell’organizzazione…, nel pomeriggio del giorno fissato per l’audizione costituisce una mera affermazione, priva allo stato di ogni riferimento probatorio.

Infine, una volta avanzata la richiesta di audizione personale, con istanza altresì di assistenza di sindacalista di fiducia, spetta al datore di lavoro provvedere di conseguenza, organizzando la convocazione in tempi ragionevoli e congrui, per dar modo a tutti gli aventi diritto di partecipanti, con relativo onere probatorio a suo carico, pure circa eventuali impedimenti non altrimenti allo stesso colpevolmente imputabili.

Dunque, nella specie la L. n. 300 del 1970, art. 7 (commi 2 e 3), risulta falsamente applicato in base ad erronee e carenti argomentazioni, sicchè l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa al giudice di merito, perchè, compiuti tutti i necessari accertamenti di fatto (tra cui la verifica di eventuali impossibilità di dispensa dal servizio del lavoratore – rappresentante sindacale designato dal C. per partecipare alla audizione, convocata per le 15.30 del 3010-03, tenuto altresì conto delle allegazioni e delle richieste, pure istruttorie, di parte in proposito), si pronunci al riguardo, considerando, ex art. 384 c.p.c., i succitati principi e le altre rilevate inesattezze, lacune ed incongruità, peraltro provvedendo anche in relazione alle spese di questo giudizio di legittimità, considerando l’esito complessivo e definitivo dell’instaurato contenzioso.

Risultando accolto il terzo e preliminare motivo, gli altri due precedenti restano di conseguenza assorbiti da questa pronuncia di cassazione con rinvio.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

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