Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17915 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32727-2018 proposto da:

S.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO ROMANELLI;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MANTELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2018 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012, S.E.M. conveniva in giudizio la HDI Assicurazioni s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS).

A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che, mentre si apprestava a salire sull’autovettura, di proprietà di S.K. e condotta da S.P., la stessa veniva avviava con marcia inavvertitamente inserita, provocando un improvviso sobbalzo in avanti, causando la chiusura inaspettata dello sportello che schiacciava la mano destra dell’attore.

A seguito dell’incidente, il S. riportava la frattura del IV e V metacarpo, pertanto successivamente si sottoponeva ad intervento chirurgico.

Successivamente all’istaurazione del giudizio, l’istituto assicurativo corrispondeva la somma di 8.050,00 Euro a titolo di risarcimento danni che veniva trattenuta dal S. quale anticipo sul maggior dare.

Il Giudice di Pace di Montegiorgio, con sentenza n. 9/16, accoglieva la domanda formulata dal S. e condannava l’Assicurazione al pagamento della somma di Euro 6.621,28 (già detratto l’acconto percepito di Euro 8.050,00), oltre gli interessi e le spese legali. In particolare il giudice riteneva che, trattandosi di sinistro stradale occorso all’attore quale trasportato, a norma dell’art. 141 CdA e art. 1681 c.c. doveva essere riconosciuta la responsabilità del vettore nella causazione del sinistro con conseguente obbligo risarcitorio della convenuta HDI in relazione alla azione diretta proposta ex art. 141 CdA.

Inoltre, la convenuta non aveva assolto all’onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell’art. 2697 c.c. riguardo la pretesa di riduzione dell’entità del danno in relazione all’art. 1227 c.c..

Avverso tale pronuncia, l’Assicurazione interponeva gravame.

2. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 619/2018 del 29.08.2018, in totale riforma della sentenza impugnata dichiarava che la somma dovuta ai fini del risarcimento del danno subito dal S. era stata completamente coperta dalla somma corrisposta dall’appellante prima del processo in via transattiva, pertanto ordinava la restituzione delle somme maggiormente percepite, condannando il convenuto al pagamento delle spese di secondo grado, oltre alla restituzione delle somma percepita a titolo di rimborso delle spese legali per il primo grado di giudizio.

3. Avverso tale pronuncia S.M.E. propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi.

3.1. La HDI Assicurazioni resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 184 bis, 100 e 115 c.p.c. e art. 195 c.c. nella parte in cui la sentenza di appello, oggetto di impugnazione, ha ritenuto di non accogliere la produzione del 15.6.2017 dell’appellato perchè tardiva, a prescindere dalle contestazioni nel merito della sua valenza”.

Il Tribunale avrebbe errato nel considerare tardiva la nota telematica depositata il 15.06.2017 dell’atto di transazione e quietanza debitamente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, datata 02.05.2017, ed inviata alla studio legale della HDI Assicurazioni s.p.a..

Pertanto, il giudice, alla luce della natura transattiva dell’accordo, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta carenza di interesse alla pronuncia.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2697 e 1227 c.c. e art. 1681 c.c., comma 1, da parte della sentenza di appello, oggetto della presente impugnazione”.

Il ricorrente ritiene illegittima la parte della motivazione della sentenza, laddove risulta provata una esposizione consapevole e volontaria al rischio, allorquando il danneggiato, nell’apprestarsi a salire sul veicolo fermo, faceva uso della mani, appoggiandosi alla carrozzeria anzichè alle cinture poste all’interno.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 132 c.p.c. e del principio iudex peritus peritorum da parte della sentenza di appello, oggetto della pretesa impugnazione”.

Il Tribunale di Fermo avrebbe illegittimamente ritenuto che il Giudice di primo grado si fosse discostato dalle risultanze della CTU senza considerare le motivazioni, dallo stesso addotte e la conformità al principio sopra richiamato, riferendosi in particolare al periodo di inabilità dal 1.8.2011 al 25.11.2011 comprovato dal certificato ospedaliero di Ancona.

5.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c. laddove il Tribunale riformava la sentenza di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese. Falsa ed erronea applicazione”.

Il giudice avrebbe errato nel ritenere che la vocatio in ius era avvenuta di seguito al pagamento del risarcimento del danno da parte dell’Assicurazione resistente, in quanto in realtà in pagamento sarebbe avvenuto ben oltre la prima udienza e trattenuta a titolo di anticipo.

6. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, stesso decreto, sicchè, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (Cass. 7755/2020; Cass. 21896/2017).

Nel caso di specie, essendosi celebrato l’intero giudizio in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, dev’essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Montegiorgio, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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