Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17915 del 20/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.20/07/2017),  n. 17915

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9619-2012 proposto da:

SEVEL – SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SDL INTERCATEGORIALE Sindacato dei lavoratori Intercategoriali (ora

Unione Sindacale di Base Lavoro Privato USB), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO CATERINA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/04/2011 R.G.N. 694/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2011, ha confermato la pronuncia di primo grado che, respingendo l’opposizione L. n. 300 del 1970, ex art. 28, aveva ritenuto antisindacale la condotta della Sevel Spa per non aver accreditato le quote associative alla sigla sindacale SdL Intercategoriale, successore universale del SIN COBAS, e per aver disconosciuto la qualità di delegato della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Sig. C.F., con il conseguente rifiuto di attribuire al medesimo le prerogative e i diritti correlati a tale qualifica.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Sevel Spa con sei motivi, illustrati da memoria. Ha resistito SdL Intercategoriale con controricorso, in cui ha eccepito la tardività del ricorso avverso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere disattesa la preliminare eccezione sollevata dalla controricorrente di tardività del ricorso per cassazione perchè notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Invero, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (tra tante Cass. n. 6784 del 2012), come nella specie in cui il ricorso originario risulta depositato nel 2007.

2. I primi due motivi, con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, nonchè difetto di motivazione in ordine al requisito della “nazionalità” dell’organizzazione sindacale ricorrente riconosciuto dai giudici del merito, congiuntamente esaminabili per connessione, sono infondati.

In continuità con un orientamento già espresso da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 12855 del 2014 e Cass. n. 21941 del 2012), ai fini della legittimazione a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per “associazioni sindacali nazionali” devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. SS.UU. n. 28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico – ma non l’unico – rilevante ai fini della individuazione del requisito della “nazionalità”. Non deve confondersi, anche per la pretesa incidenza della sentenza n. 231 del 2013 della Corte Costituzionale prospettata da parte ricorrente, la legittimazione ai fini della L. n. 300 del 1970, art. 28, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo: l’art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda); l’art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l’associazione sia nazionale (Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 5209 del 2010; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. n. 29257 del 2008). L’accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l’accesso alla tutela prevista dall’art. 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione (Cass. n. 21941 del 2012; Cass. n. 3545 del 2012; Cass. n. 3544 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 15262 del 2002).

Orbene, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in quanto ha ritenuto sussistente il requisito della “nazionalità” nel sindacato istante sulla scorta di una serie di elementi quali l’aver sottoscritto numerosi accordi a tutti i livelli con società di rilievo e diffusione nazionale, l’aver condotto una campagna ed una raccolta firme per l’estensione delle tutele di cui all’art. 18 S.d.L. ai dipendenti delle piccole aziende, l’aver visto riconosciuto anche in sede giudiziale la sussistenza del requisito della nazionalità.

Il ricorso per cassazione nella sostanza propone una diversa valutazione del quadro probatorio che non è consentita in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, la motivazione sia adeguata (v. Cass. n. 11057 del 2015, in analoga controversia tra le stesse parti).

3. Parimenti infondati sono il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 26, in riferimento all’art. 1260 c.c. e segg., circa l’affermazione di una condotta antisindacale costituita dall’omessa trattenuta datoriale di quote associative di dipendenti aderenti a sindacato ricorrente), il quinto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1182,1374 e 1375 c.c., per non ravvisata maggior onerosità dell’adempimento di prestazione datoriale comportata dalle cessioni di credito in questione, non esigibile dal datore di lavoro) il sesto (vizio di motivazione, in relazione alla gravosità degli oneri per la società esponente), per le ragioni già espresse dalla sentenza di questa Corte resa tra le stesse parti e da ultimo citata e dalle quali non v’è motivo per discostarsi.

L’abrogazione referendaria della L. n. 300 del 1970, art. 26, comma 2, non ha, infatti, comportato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo legale. Sicchè i lavoratori, nell’esercizio dell’autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. E il datore di lavoro che affermi l’insostenibilità dell’onere aggiuntivo che a suo carico in concreto comporta la cessione, in rapporto all’organizzazione aziendale, ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione sia tale da giustificare il suo inadempimento: dovendosi escludere che l’insostenibilità dell’onere possa risultare semplicemente dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda, ma piuttosto da una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha di norma una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (Cass. n. 13886 del 2012; Cass. n. 19275 del 2008; Cass. SS.UU. n. 28269 del 2005).

Degli enunciati principi di diritto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, procedendo ad una valutazione adeguata sostenendo che la società “si è limitata ad affermare la gravosità di quanto richiestole, senza però indicare, e tanto meno provare, un qualche indice rivelatore di detta gravosità per la sua organizzazione, non essendo sufficiente riporre tale gravosità nella presenza di due soggetti creditori, il lavoratore e il sindacato, giacchè così opinando, come ha rilevato il giudice di primo grado, l’istituto non troverebbe mai applicazione”.

4. Residua il quarto motivo, relativo a denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1,comma 137 (mod. dalla L. n. 80 del 2005, art. 13 bis), per incedibilità dei crediti corrispondenti alle quote sindacali in oggetto, siccome non tipicamente prevista dalla legge.

Esso è infondato per la giurisprudenza di questa Corte. Infatti nessuna preclusione è prevista dalla legge, posto che, in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 52 (come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. dalla L. n. 80 del 2005), nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall’art. 5 del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all’erogazione di prestiti. Sicchè, è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso altresì che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che subirebbe altrimenti un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale (Cass. n. 20723 del 2013; Cass. n. 2314 del 2012).

4. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2017

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