Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17914 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C.G., N.M., N.S.,

elettivamente domiciliati in Roma, P. Flaminio 9, presso l’avv. FOTI

Carlo Sebastiano, che con l’avv. Luca Perugini li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.P., in proprio e quale esercente la potesta’ sulla

figlia minore M., elettivamente domiciliata in Roma, via

Ludovisi 35, presso l’avv. Lauro Massimo, che con l’avv. Silvano Canu

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, sezione per i

minorenni, n. 783/09 del 9.9.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.7.2010 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;

Uditi gli avv. Monica Mazzenga su delega per i ricorrenti e Carni per

la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso principale; l’accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale e l’assorbimento degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4.6.2005 B.P., in proprio e quale genitore esercente la patria potesta’ sulla figlia M., chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Brescia di dichiarare per quest’ultima la paternita’ naturale di N.G., all’epoca deceduto, e di sentir condannare gli eredi alla corresponsione di Euro 30.000,00, a titolo di rimborso spese per il mantenimento della minore.

All’esito dell’istruttoria il tribunale concludeva che M. era figlia naturale di N.; che per la domanda di condanna al pagamento delle spese di mantenimento risultava competente il tribunale ordinario; che comunque anche a ritenere diversamente la domanda al giudice minorile sarebbe stata proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternita’; che l’esito del giudizio comportava anche la condanna dei convenuti al pagamento delle relative spese processuali. La decisione, impugnata in via principale dagli eredi del N. e in via incidentale da B., veniva modificata esclusivamente per quanto riguarda le spese processuali, compensate integralmente, e la competenza dell’organo deputato alla determinazione delle spese di mantenimento, individuato nel giudice minorile con azione esercitabile a far tempo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, mentre veniva confermata per il resto.

Avverso la sentenza C.C.G., N.M. e N.S. proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva B. con controricorso contenente anche ricorso incidentale, articolato in due motivi.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9.7.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si osserva che con quello principale i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 269, 2697 c.c. e segg. nonche’ vizio di motivazione, con riferimento all’avvenuto accertamento della paternita’. Il tribunale avrebbe infatti errato nel decidere al riguardo per aver fondato il relativo giudizio esclusivamente sulla disposta CTU, per aver valorizzato sul piano probatorio il rifiuto della C.C. di sottoporsi alla prova genetica, per il richiamo alla sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano su denuncia di N.G. che non avrebbe comunque accertato rapporti sessuali fra le parti all’epoca del concepimento, per le ammissioni del presunto padre contenute nella denuncia penale che pero’ sarebbero state limitate al riconoscimento di rapporti sessuali per un circoscritto arco temporale;

2) violazione degli artt. 269, 273, 277 c.c. dell’art. 38 disp. att. c.c., per l’affermata competenza del Tribunale per i Minorenni a conoscere della domanda con cui la B. ha chiesto il rimborso delle spese di mantenimento della figlia M.. La statuizione sarebbe infatti errata perche’ l’azione giudiziale per la dichiarazione di filiazione sarebbe riconosciuta nell’interesse del minore, mentre nel caso in esame la domanda sarebbe funzionale al riconoscimento di un interesse del genitore, previa sua esplicita richiesta (la statuizione in questione non potrebbe infatti essere disposta di ufficio dal giudice). Con il ricorso incidentale B. ha a sua volta rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 147, 148, 261, 269, 277 c.c., nonche’ vizio di motivazione, per aver subordinato la proponibilita’ della domanda di rimborso delle spese di mantenimento alla definizione di quella di accertamento della paternita’. Il rapporto di subordinazione fra le due azioni sarebbe infatti rilevante esclusivamente sul piano dell’esecutivita’ del titolo, nel senso che questo potrebbe anche essere costituito prima del definitivo accertamento della paternita’, ma resterebbe inefficace prima di tale data;

2) violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, per la disposta compensazione delle spese di lite. Le ragioni poste a fondamento della statuizione (l’aver cioe’ gli eredi del N. involontariamente subito l’azione di accertamento) sarebbero infatti contrastata sia dall’essere iniziato il giudizio nei confronti del presunto genitore, sia dalla consapevolezza che i suoi eredi avrebbero avuto della situazione, mentre con riferimento al giudizio di secondo grado sarebbe stato sufficiente rilevare che il test del DNA era stato gia’ acquisito in primo grado, sicche’ ogni eventuale ipotetico dubbio avrebbe dovuto essere svanito.

E’infondato il primo motivo del ricorso principale.

La Corte di Appello ha infatti confermato la decisione del primo giudice sul punto sulla base delle seguenti considerazioni: esito della consulenza tecnica, svolta sui campioni di DNA della minore e del figlio maschio legittimo del N., da cui era emerso che i due sono figli dello stesso padre, con un margine di probabilita’ pari al 99,77%; mancanza di contestazioni specifiche su detto esito da parte del consulente degli eredi del N.; esistenza di una relazione sentimentale e sessuale fra il N. e la B. anche nel periodo di concepimento di M.. Si tratta dunque di valutazione di merito sorretta da adeguata motivazione non viziata sul piano logico, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimita’, rispetto alla quale risultano del tutto inconsistenti i rilievi critici svolti sul punto dai ricorrente, essenzialmente incentrati su aspetti che, pur considerati sotto il profilo fattuale dalla Corte di appello, non sono stati da questa interpretati nel senso ad essi attribuito dai ricorrenti ( segnatamente il giudice del merito non ha attribuito valenza probatoria al rifiuto della C. C. di sottoporsi all’esame del DNA – p. 11 -, non ha basato il proprio giudizio esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica – p. 11, 12 – ha considerato gli atti del processo penale promosso contro la B. su denunzia del N. soltanto con riferimento all’esistenza di una relazione sessuale e sentimentale fra loro intercorrente – p. 12 -, fra l’altro non contestata neppure dai ricorrenti — p. 22, punto 4 del ricorso – ).

E’ viceversa fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la B. ha censurato la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui era stata dichiarata improponibile la domanda di rifusione pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore M., da lei proposta.

In proposito il Tribunale per i Minorenni di Brescia si era dichiarato incompetente ravvisando la competenza del Tribunale ordinario, in ragione del fatto che si sarebbe trattato di controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un credito della madre nei confronti dell’altro genitore, e quindi al di fuori della sfera di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Tale decisione, impugnata in via incidentale dalla B., era stata poi riformata dalla Corte di Appello, sezione minorenni che, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, aveva rilevato come il giudice minorile adito per il riconoscimento di paternita’ di un minore dovesse essere competente a conoscere ogni domanda consequenziale di natura economica, fra le quali quindi anche quella concernente il rimborso delle spese gia’ sostenute per il mantenimento del minore.

Detto giudizio e’ in effetti confortato da un risalente e costante indirizzo di questa Corte (C. 2007/8362, C. 05/14029, C. 94/7629, C. 94/7309, C. 94/6868, C. 93/2364, C. 89/3635) e deve pertanto essere condiviso. Diversamente deve invece dirsi per l’ulteriore aspetto considerato dalla Corte di appello, vale a dire quello relativo alla data a partire dalla quale e’ proponibile l’azione di rimborso.

Il giudice del merito, invero, prendendo spunto in particolare da due decisioni di questa Corte (C. 06/23596, C. 06/2328), ha ritenuto di affermare come pacifico il principio secondo cui l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore “non e’ utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale” (p. 15).

In realta’ se e’ incontestabile che nelle citate decisioni e’ stato richiamato il detto principio, e’ pur vero che il richiamo e’ stato operato con riferimento a fattispecie in cui l’oggetto della controversia era focalizzato, per la parte di interesse, sulla individuazione del “dies a quo” ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso “pro quota” delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore.

In tali casi, e’ stato precisato, pur sorgendo il diritto del minore al mantenimento dal momento della nascita (e quindi il diritto al rimborso dalla data di effettuazione delle anticipazioni), lo stesso puo’ trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio naturale, circostanza da cui discende che a detta data occorre fare riferimento per l’individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.

Diversa da quella ora esaminata e’ tuttavia la questione relativa alla individuazione della data di proponibilita’ della domanda di rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del minore, sulla quale questa Corte non si e’ mai direttamente ed espressamente pronunciata.

In proposito e’ utile richiamare la sentenza 8 agosto 1989 n. 3635 della Corte di Cassazione, che nell’affrontare la questione relativa alla individuazione del giudice competente al riguardo (Tribunale per i Minorenni – Tribunale ordinario) ha rilevato come il riferimento all’art. 269 c.c., comma 1, contenuto nell’art. 38 disp. att. c.c.” costituisce espressione ellittica imposta dal tipo di rinvio operato nella disposizione citata, che con il semplice richiamo del giudizio per la dichiarazione di paternita’ o maternita’ naturale ha inteso riferirsi a tutto il procedimento che attiene a tale pronuncia, ivi inclusi . . la adozione dei provvedimenti opportuni per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali (“effetti della sentenza secondo la rubrica dell’art. 277 c.c.) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione”.

La competenza del giudice minorile e’ dunque radicata in ragione del fatto oggettivo della presenza in giudizio di un minore e in tale prospettiva non ricorrono le condizioni per operare distinzioni fra il periodo antecedente alla sentenza e quello successivo ovvero per operare preclusioni all’esercizio di un’azione di regresso tra condebitori solidali ex art. 1299 c.c. quale risulta essere quella in oggetto.

D’altra parte nella stessa sentenza di questa Corte n. 23596 del 2006 e’ stato precisato che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio “puo’ essere proposta in giudizio con la domanda di accertamento giudiziale della paternita’ o maternita’”, mentre e’ l’esecuzione del titolo che presuppone la definitivita’ della sentenza di accertamento. Tale conclusione, per di piu’, oltre ad essere riconducibile alla normativa vigente ed in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, risulta anche :.n linea con il principio di economicita’ e di quello del giusto processo che ne impone, fra l’altro, una sua ragionevole durata.

Conclusivamente deve essere rigettato il primo motivo del ricorso principale, mentre deve essere accolto il primo motivo di quello incidentale, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, sezione minorenni, in diversa composizione, perche’ provveda sulla domanda di rifusione pro quota delle spese sostenute per il mantenimento di B.M., proposta da B.P..

Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, dichiara assorbiti il secondo motivo di quello principale e di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello, sezione minorenni, di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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