Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17914 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 33789-2019 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 71,

presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 20097/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che, l’avv. G.L., quale procuratrice e difensore di D.R.G., + ALTRI OMESSI, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 20097/2019, depositata il 25 luglio 2019, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei soggetti sopra indicati, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 5/6/2014, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore, avv. G.L., che ne aveva fatto istanza;

che Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che,

l’avv. G.L., difensore dei controricorrenti sopra indicati, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;

che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01);

che il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20097/2019, depositata il 25 luglio 2019, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’avv. G.L. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “come per legge”;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

PQM

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20097/2019, depositata il 25 luglio 2019, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’avv. G.L. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “come per legge”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA